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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)

Art. 20

Art. 20.
Metodi per adempiere agli impegni della Banca

(1) Nell'ambito delle operazioni ordinarie della Banca, in caso di ritardo o inadempienza nel rimborso di prestiti concessi o garantiti dalla Banca o a cui essa partecipa, e in caso di perdite su partecipazioni azionarie o altri tipi di finanziamento secondo l'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, la Banca adotta tutte le misure che ritiene appropriate. La Banca costituisce accantonamenti adeguati per far fronte a eventuali perdite.
(2) Le perdite risultanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono addebitate:
i) in primo luogo, agli accantonamenti previsti al paragrafo 1;
ii) in secondo luogo, al reddito netto;
iii) in terzo luogo, alle riserve e agli utili non distribuiti;
iv) in quarto luogo, al capitale versato; e
v) infine, a un importo adeguato del capitale sottoscritto non versato, che sara' chiamato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 3.