Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)
Art. 48
Art. 48.
Esenzione del patrimonio da ogni limitazione
Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, il patrimonio della Banca e' esente da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie d'ogni specie, nella misura necessaria per raggiungere lo scopo ed esercitare le funzioni della Banca efficacemente.
Esenzione del patrimonio da ogni limitazione
Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, il patrimonio della Banca e' esente da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie d'ogni specie, nella misura necessaria per raggiungere lo scopo ed esercitare le funzioni della Banca efficacemente.