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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)

Art. 2

Art. 2.
Funzioni

Per raggiungere il suo scopo, la Banca svolge le seguenti funzioni:
i) promuovere gli investimenti nella regione di capitale pubblico e privato per scopi di sviluppo, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture e di altri settori produttivi;
ii) impiegare le risorse a sua disposizione per finanziare tale sviluppo nella regione, compresi i progetti e i programmi che contribuiscono piu' efficacemente alla crescita economica armoniosa dell'intera regione, prestando particolare attenzione ai bisogni dei membri meno sviluppati della regione;
iii) incoraggiare gli investimenti privati in progetti, imprese e attivita' che contribuiscono allo sviluppo economico della regione, in particolare nelle infrastrutture e in altri settori produttivi, e supplire agli investimenti privati quando il capitale privato non e' disponibile a termini e condizioni ragionevoli; e
iv) avviare tutte le altre attivita' e fornire tutti gli altri servizi atti a sostenere queste funzioni.