Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)
Art. 47
Art. 47.
Immunita' del patrimonio e degli archivi
(1) Le proprieta' e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio, e da qualsiasi altra forma di apprensione o trasferimento della proprieta' in forza di un atto legislativo o amministrativo.
(2) Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti da essa posseduti o detenuti sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque li detenga.
Immunita' del patrimonio e degli archivi
(1) Le proprieta' e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio, e da qualsiasi altra forma di apprensione o trasferimento della proprieta' in forza di un atto legislativo o amministrativo.
(2) Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti da essa posseduti o detenuti sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque li detenga.