Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)
Art. 40
Art. 40.
Sospensione temporanea delle operazioni
In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni in relazione a nuovi prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, nell'attesa che il Consiglio dei Governatori abbia la possibilita' di decidere in proposito.
Sospensione temporanea delle operazioni
In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni in relazione a nuovi prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, nell'attesa che il Consiglio dei Governatori abbia la possibilita' di decidere in proposito.