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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)

Art. 40

Art. 40.
Sospensione temporanea delle operazioni

In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni in relazione a nuovi prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, nell'attesa che il Consiglio dei Governatori abbia la possibilita' di decidere in proposito.