Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)
Art. 11
Art. 11.
Beneficiari e modalita' operative
(1) a) La Banca puo' fornire un finanziamento o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio nonche' ad agenzie o enti internazionali o regionali che si occupano dello sviluppo economico della regione.
b) In circostanze particolari, la Banca puo' fornire assistenza a un beneficiario non menzionato alla lettera a) solo se il Consiglio dei Governatori, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28: i) ha deciso che tale assistenza serve lo scopo, rientra nelle funzioni della Banca ed e' nell'interesse dei membri della Banca e ii) ha specificato quali tipi di assistenza di cui al paragrafo 2 possono essere forniti a tale beneficiario.
(2) La Banca puo' realizzare le sue operazioni nei seguenti modi:
i) concedendo prestiti diretti, cofinanziandoli o partecipandovi;
ii) investendo fondi nel capitale sociale di un'istituzione o impresa;
iii) garantendo parzialmente o integralmente - come garante primario o secondario - prestiti per lo sviluppo economico;
iv) impiegando risorse dei Fondi Speciali conformemente agli accordi relativi al loro impiego;
v) fornendo assistenza tecnica secondo l'articolo 15; o
vi) attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28.
Beneficiari e modalita' operative
(1) a) La Banca puo' fornire un finanziamento o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio nonche' ad agenzie o enti internazionali o regionali che si occupano dello sviluppo economico della regione.
b) In circostanze particolari, la Banca puo' fornire assistenza a un beneficiario non menzionato alla lettera a) solo se il Consiglio dei Governatori, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28: i) ha deciso che tale assistenza serve lo scopo, rientra nelle funzioni della Banca ed e' nell'interesse dei membri della Banca e ii) ha specificato quali tipi di assistenza di cui al paragrafo 2 possono essere forniti a tale beneficiario.
(2) La Banca puo' realizzare le sue operazioni nei seguenti modi:
i) concedendo prestiti diretti, cofinanziandoli o partecipandovi;
ii) investendo fondi nel capitale sociale di un'istituzione o impresa;
iii) garantendo parzialmente o integralmente - come garante primario o secondario - prestiti per lo sviluppo economico;
iv) impiegando risorse dei Fondi Speciali conformemente agli accordi relativi al loro impiego;
v) fornendo assistenza tecnica secondo l'articolo 15; o
vi) attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28.