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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)

Art. 45

Art. 45.
Status della Banca

La Banca ha piena personalita' giuridica e, segnatamente, beneficia della piena capacita' legale di:
i) stipulare contratti;
ii) acquistare e alienare beni mobili e immobili;
iii) agire e rispondere in giudizio; e
iv) adottare tutte le altre misure necessarie od opportune ai fini del suo scopo e delle sue attivita'.