Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.
Art. 9
Articolo 9.
(Regime fiscale e doganale della MFO)
1. La MFO, e i beni destinati all'esercizio delle sue funzioni, sono esenti da qualsiasi imposta diretta, sia statale, che di enti comunali, provinciali o regionali.
2. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'organizzazione e' esonerata dall'Imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di materiali, forniture, attrezzature, pubblicazioni scientifiche e culturali, registrazioni radiofoniche e televisive, films, di importo non inferiore alla somma che verra' concordata tra la MFO ed il Ministero delle finanze.
Gli atti stipulati dalla MFO saranno esenti dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle imposte di consumo sulla energia elettrica per illuminazione, sul gas per illuminazione e riscaldamento, e sui materiali da costruzione.
3. Gli oggetti importati od esportati della MFO per i suoi scopi ufficiali, e altresi' le sue pubblicazioni, sono esenti da dazi doganali e da ogni altra imposizione fiscale, divieto e restrizione.
Resta inteso, tuttavia, che gli articoli importati in franchigia non saranno venduti sul territorio del Paese nel quale sono stati introdotti, salvo che alle condizioni concordate col Governo italiano.
4. La MFO e' esonerata dai dazi doganali, e da ogni altra imposizione fiscale, e da ogni divieto o restrizione all'importazione o alla esportazione, in relazione all'acquisizione di 5 autoveicoli destinati all'uso ufficiale della MFO, e dei relativi pezzi di ricambio. Il Governo italiano esentera' tali veicoli dalla tassa di circolazione e accordera' contingenti di benzina e di olii lubrificanti per ciascuno di questi veicoli, in quantita' ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere in Italia.
5. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.
(Regime fiscale e doganale della MFO)
1. La MFO, e i beni destinati all'esercizio delle sue funzioni, sono esenti da qualsiasi imposta diretta, sia statale, che di enti comunali, provinciali o regionali.
2. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'organizzazione e' esonerata dall'Imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di materiali, forniture, attrezzature, pubblicazioni scientifiche e culturali, registrazioni radiofoniche e televisive, films, di importo non inferiore alla somma che verra' concordata tra la MFO ed il Ministero delle finanze.
Gli atti stipulati dalla MFO saranno esenti dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle imposte di consumo sulla energia elettrica per illuminazione, sul gas per illuminazione e riscaldamento, e sui materiali da costruzione.
3. Gli oggetti importati od esportati della MFO per i suoi scopi ufficiali, e altresi' le sue pubblicazioni, sono esenti da dazi doganali e da ogni altra imposizione fiscale, divieto e restrizione.
Resta inteso, tuttavia, che gli articoli importati in franchigia non saranno venduti sul territorio del Paese nel quale sono stati introdotti, salvo che alle condizioni concordate col Governo italiano.
4. La MFO e' esonerata dai dazi doganali, e da ogni altra imposizione fiscale, e da ogni divieto o restrizione all'importazione o alla esportazione, in relazione all'acquisizione di 5 autoveicoli destinati all'uso ufficiale della MFO, e dei relativi pezzi di ricambio. Il Governo italiano esentera' tali veicoli dalla tassa di circolazione e accordera' contingenti di benzina e di olii lubrificanti per ciascuno di questi veicoli, in quantita' ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere in Italia.
5. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.