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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.

Art. 8

Articolo 8.
(Immunita' della MFO dalla giurisdizione)

1. La MFO, e i suoi beni, destinati all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, godono della immunita' di giurisdizione, salvo che la MFO vi abbia espressamente rinunciato, in casi particolari e nella misura da essa stabilita.
2. I beni di cui al precedente paragrafo, in qualunque luogo si trovino, e qualunque sia il loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca, espropriazione, e da ogni altro provvedimento esecutivo.
3. Gli archivi della MFO sono inviolabili, in qualsiasi luogo essi si trovino.