Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.
Art. 10
Articolo 10.
(Facilitazioni finanziarie e valutarie)
1. Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamentazione, o moratoria finanziaria, la MFO puo' detenere fondi e divise, o tenere conti, in qualsiasi valuta.
2. La MFO puo' trasferire liberamente i suoi fondi, o le sue divise da un Paese all'altro, o all'interno di un qualsiasi Paese, e puo' convertire tutte le divise da essa detenute in qualsiasi moneta.
3. Il Governo italiano facilitera' la MFO affinche' essa ottenga le migliori condizioni, per quanto concerne i tassi di cambio e le commissioni bancarie.
(Facilitazioni finanziarie e valutarie)
1. Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamentazione, o moratoria finanziaria, la MFO puo' detenere fondi e divise, o tenere conti, in qualsiasi valuta.
2. La MFO puo' trasferire liberamente i suoi fondi, o le sue divise da un Paese all'altro, o all'interno di un qualsiasi Paese, e puo' convertire tutte le divise da essa detenute in qualsiasi moneta.
3. Il Governo italiano facilitera' la MFO affinche' essa ottenga le migliori condizioni, per quanto concerne i tassi di cambio e le commissioni bancarie.