Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.
Art. 2
Articolo 2.
(Personalita' giuridica della MFO)
La MFO ha personalita' giuridica, in particolare essa ha capacita' di:
a) stipulare contratti;
b) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;
c) stare in giudizio.
(Personalita' giuridica della MFO)
La MFO ha personalita' giuridica, in particolare essa ha capacita' di:
a) stipulare contratti;
b) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;
c) stare in giudizio.