Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.
Art. 13
Articolo 13.
(Rappresentanti presso la MFO)
I Governi membri e partecipanti della MFO hanno facolta' di designare ciascuno un rappresentante presso la MFO. Il Governo italiano riconosce a tali rappresentanti, sia che risiedano all'interno della sede, che all'esterno di essa, i privilegi ed immunita' accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche.
(Rappresentanti presso la MFO)
I Governi membri e partecipanti della MFO hanno facolta' di designare ciascuno un rappresentante presso la MFO. Il Governo italiano riconosce a tali rappresentanti, sia che risiedano all'interno della sede, che all'esterno di essa, i privilegi ed immunita' accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche.