Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.
Art. 12
Articolo 12.
(Equiparazione agli agenti diplomatici per certe categorie di funzionari)
1. Al Direttore generale della MFO saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e facilitazioni, concesse agli ambasciatori, capi di missione.
2. Al vice direttore generale e al funzionario che sostituisce il Direttore generale durante la sua assenza, sempre che non abbiano la cittadinanza italiana, saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunita' esenzioni e facilitazioni accordati a membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.
3. A tutti i funzionari della MFO sara' rilasciata dal Governo italiano una carta speciale, con l'attestazione che essi sono funzionari della MFO, e che godono delle immunita' e dei privilegi riconosciuti dall'articolo il del presente Accordo.
(Equiparazione agli agenti diplomatici per certe categorie di funzionari)
1. Al Direttore generale della MFO saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e facilitazioni, concesse agli ambasciatori, capi di missione.
2. Al vice direttore generale e al funzionario che sostituisce il Direttore generale durante la sua assenza, sempre che non abbiano la cittadinanza italiana, saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunita' esenzioni e facilitazioni accordati a membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.
3. A tutti i funzionari della MFO sara' rilasciata dal Governo italiano una carta speciale, con l'attestazione che essi sono funzionari della MFO, e che godono delle immunita' e dei privilegi riconosciuti dall'articolo il del presente Accordo.