Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.
Art. 3
Articolo 3.
(Sede)
1. La Sede della MFO e' stabilita in Roma. La MFO assumera' gli oneri finanziari necessari per l'acquisto o la locazione della necessaria proprieta' immobiliare, il suo funzionamento, la eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni e spese accessorie che dovessero rendersi necessarie.
2. Salvo non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica italiana avranno vigore all'interno della sede. Alla stessa stregua, i Tribunali della Repubblica italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi conclusi all'interno della sede.
(Sede)
1. La Sede della MFO e' stabilita in Roma. La MFO assumera' gli oneri finanziari necessari per l'acquisto o la locazione della necessaria proprieta' immobiliare, il suo funzionamento, la eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni e spese accessorie che dovessero rendersi necessarie.
2. Salvo non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica italiana avranno vigore all'interno della sede. Alla stessa stregua, i Tribunali della Repubblica italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi conclusi all'interno della sede.