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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.

Art. 11

Articolo 11.
(Privilegi ed immunita' dei funzionari)

1. I funzionari della MFO godono, nel territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi ed immunita':
a) immunita' da arresto personale, tranne nel caso di flagranza, o di reati che comportino pene detentive superiori a due anni; le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore generale;
b) immunita' dal sequestro del bagaglio ufficiale e personale in loro possesso. Tale immunita' non si estende ai necessari controlli per motivi di sicurezza;
c) immunita' dalla giurisdizione per gli atti, ivi comprese le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Tale immunita' e' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari della MFO.
2. I funzionari della MFO che non siano cittadini italiani o residenti permanenti nel territorio della Repubblica godono, inoltre, dei seguenti privilegi ed immunita':
a) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennita' pagati dalla MFO, nonche' sui redditi derivanti da fonti al di fuori della Repubblica italiana;
b) esenzione per essi stessi, il coniuge ed i familiari conviventi a carico da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione;
c) esenzione dagli obblighi del servizio militare;
d) per quanto riguarda le facilitazioni di cambio, gli stessi privilegi di cui beneficiano gli appartenenti alle missioni diplomatiche straniere in Italia;
e) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti di protezione da parte delle Autorita' italiane, per essi stessi, le loro famiglie, e i dipendenti, di cui godono i membri delle missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;
f) il diritto di importare, franco di dogana, e di altre imposizioni e restrizioni all'importazione, i loro mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile ciascuno entro sei mesi dalla data di assunzione iniziale del loro posto nella Repubblica italiana in una sola spedizione, o in piu' spedizioni successive, e di importare successivamente, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni all'importazione, le necessarie aggiunte e ricambi, per detti mobili, effetti personali ed automobili, non reperibili sul mercato nazionale;
g) il diritto di importare, tramite la MFO, con le esenzioni sopracitate, quantita' ragionevoli di generi alimentari, e di altri articoli per uso e consumo personale.
3. I privilegi e le immunita' accordati in virtu' del presente articolo sono conferiti non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni presso la MFO.
4. Il Direttore generale della MFO togliera' l'immunita' a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' impedisca che si proceda, da parte del Governo italiano, ai fini di giustizia e di sicurezza, e nel caso che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della MFO.
5. La MFO e i suoi funzionari opereranno, in ogni occasione, con le Autorita' italiane competenti per facilitare l'amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunita' riconosciuti dal presente articolo.