Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.
Art. 5
Articolo 5.
(Sicurezza della sede)
1. Le competenti Autorita' italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillita' della sede sia turbata da persone, o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione, o che provochino disordini nelle sue immediate vicinanze.
2. Il Governo italiano avra' cura di assicurare una adeguata protezione all'esterno della sede stessa.
3. Pur non facendo essa parte della sede della MFO, il Governo italiano assicurera' un'adeguata vigilanza all'esterno della residenza del Direttore generale.
(Sicurezza della sede)
1. Le competenti Autorita' italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillita' della sede sia turbata da persone, o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione, o che provochino disordini nelle sue immediate vicinanze.
2. Il Governo italiano avra' cura di assicurare una adeguata protezione all'esterno della sede stessa.
3. Pur non facendo essa parte della sede della MFO, il Governo italiano assicurera' un'adeguata vigilanza all'esterno della residenza del Direttore generale.