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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.

Art. 14

Articolo 14.
(Partecipanti alle riunioni della MFO)

1. I rappresentanti dei Governi membri e partecipanti, diversi da quelli previsti dall'articolo 13, e i membri della MFO, chiamati a partecipare ad una riunione della MFO, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni, e durante i loro viaggi, per e dalla sede o altro luogo di riunione, nel territorio della Repubblica italiana dei privilegi ed immunita' previsti, per i funzionari della MFO, dall'articolo 11, paragrafo 1), lettere a), b) e c) e paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e).
2. Il Direttore generale della MFO, se si tratta di membri della MFO o i Governi membri o partecipanti, se si tratta di loro rappresentanti, toglieranno l'immunita' ai membri della MFO, o ai loro rappresentanti rispettivamente, qualora - a giudizio del Direttore generale, o del Governo competente - l'immunita' impedisca che si proceda ai fini di giustizia e di sicurezza, e nel caso in cui tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa e' stata accordata.
3. Le competenti Autorita' italiane non porranno alcun ostacolo al transito, per o dalla sede, delle persone sopracitate, indipendentemente dalla loro nazionalita', e accorderanno loro la protezione necessaria durante il tragitto sul territorio italiano.
In particolare:
a) i visti che possano rendersi necessari per le persone indicate nel presente articolo saranno accordati gratuitamente e il piu' rapidamente possibile;
b) qualora tali persone, durante il loro soggiorno in Italia, svolgano attivita' estranee alla loro attivita' ufficiale, esse saranno sottoposte alle leggi italiane ed in particolare alle disposizioni concernenti il soggiorno degli stranieri.
4. Il Direttore generale e le competenti Autorita' italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da prendere per facilitare l'ingresso nel territorio italiano alle persone provenienti dall'estero, e che desiderano visitare la sede ma che non godono dei privilegi accordati in questo articolo.