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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.

Art. 15

Articolo 15.
(Personale a statuto locale)

1. La MFO con sede in Italia avra' il diritto di assumere direttamente personale tecnico ed amministrativo di supporto, purche', dopo l'assunzione di tale personale, la MFO ne informi il competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
2. Al suddetto personale e' garantita l'applicazione delle leggi italiane in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Il trattamento economico di tale personale sara' regolato in via autonoma dalla MFO e, se necessario, mediante consultazione col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.