Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.
Art. 7
Articolo 7.
(Liberta' di riunione)
1. Il Governo della Repubblica italiana riconosce alla MFO il diritto di convocare riunioni all'interno della sede.
2. In occasione delle riunioni convocate dalla MFO, il Governo della Repubblica italiana prendera' tutte le misure opportune perche' non sia posto alcun ostacolo alla piena liberta' di discussione e di decisione.
(Liberta' di riunione)
1. Il Governo della Repubblica italiana riconosce alla MFO il diritto di convocare riunioni all'interno della sede.
2. In occasione delle riunioni convocate dalla MFO, il Governo della Repubblica italiana prendera' tutte le misure opportune perche' non sia posto alcun ostacolo alla piena liberta' di discussione e di decisione.