Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.
Art. 8
Articolo 8
I battelli da pesca italiani non debbono avere altri attrezzi se
non quelli che servono esclusivamente ai sistemi di pesca previsti dall'art. 1 del presente Accordo per le zone e stagioni concesse.
I battelli da pesca italiani non debbono avere altri attrezzi se
non quelli che servono esclusivamente ai sistemi di pesca previsti dall'art. 1 del presente Accordo per le zone e stagioni concesse.