Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.
Art. 3
Articolo 3
Nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, i pescatori
italiani possono pescare gli avanotti da ripopolamento con quattro battelli al massimo, a condizioni che entro ciascuna stagione di pesca peschino al massimo quattro milioni di cefali, un milione di spigole e un milione di orate.
Ogni battello da pesca italiano, che pesca gli avanotti nelle acque
indicate nel precedente capoverso, imbarchera' due cittadini jugoslavi che faranno il controllo della quantita' e delle speci dei pesci pescati.
Tali persone saranno nominate dal Presidente del Comitato popolare competente.
In occasione di ogni arrivo nelle acque interne delle Baie di Tar e
di Medulin, come pure prima di uscire da tali acque, i comandanti dei battelli da pesca italiani si presenterano al Comitato popolare competente. In tale occasione i battelli da pesca italiani imbarcheranno, rispettivamente sbarcheranno, le persone di cui al capoverso precedente.
In occasione dell'arrivo di un battello da pesca italiano nei porti
di Tar o Medulin, il comandante del battello riempira' e consegnera' alle autorita' portuali la dichiarazione marittima sanitaria prescritta dal Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.
Nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, i pescatori
italiani possono pescare gli avanotti da ripopolamento con quattro battelli al massimo, a condizioni che entro ciascuna stagione di pesca peschino al massimo quattro milioni di cefali, un milione di spigole e un milione di orate.
Ogni battello da pesca italiano, che pesca gli avanotti nelle acque
indicate nel precedente capoverso, imbarchera' due cittadini jugoslavi che faranno il controllo della quantita' e delle speci dei pesci pescati.
Tali persone saranno nominate dal Presidente del Comitato popolare competente.
In occasione di ogni arrivo nelle acque interne delle Baie di Tar e
di Medulin, come pure prima di uscire da tali acque, i comandanti dei battelli da pesca italiani si presenterano al Comitato popolare competente. In tale occasione i battelli da pesca italiani imbarcheranno, rispettivamente sbarcheranno, le persone di cui al capoverso precedente.
In occasione dell'arrivo di un battello da pesca italiano nei porti
di Tar o Medulin, il comandante del battello riempira' e consegnera' alle autorita' portuali la dichiarazione marittima sanitaria prescritta dal Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.