Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.
Art. 11
Articolo 11
Nei casi di pericolo ("detresse") i battelli da pesca italiani
avranno diritto di rifugiarsi nei porti seguenti: Komiza, Velaluca, Rogoznica e Budva.
In occasione di ogni entrata in uno di questi porti, e all'uscita da essi, i comandanti dei battelli da pesca italiani si presenteranno alle Autorita' portuali.
I battelli di cui al capoverso lo del presente articolo terranno
tutte le reti da pesca sotto coperta in locali sigillati per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave, fuori della zona convenuta per la quale abbiano ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.
Il comandante del battello sigillera' i locali in cui si trovano le
reti per la pesca prima dell'entrata nelle acque jugoslave. Prima della partenza del battello dal porto, l'apposizione dei sigilli sara' eseguita dalle Autorita' doganali jugoslave, e, in quanto queste non ci siano nel porto in questione, l'apposizione dei sigilli sara' eseguita dal Comitato popolare competente.
I battelli da pesca che dispongano soltanto di un vano unico sotto coperta per carico, dovranno avvolgere le reti in una tela cerata o in un sacco, aventi sugli orli degli occhielli attraverso i quali verra' passata la corda.
L'involto sara' poi legato strettamente, sigillato e custodito
sotto coperta, tenendo separate le reti asciutte da quelle bagnate.
Se le reti sono umide, o necessitano di qualche riparazione, avendo
precedentemente informato le autorita' doganali iugoslave, e dove queste non ci siano, dopo aver informato il Comitato popolare, il comandante del battello puo' portare le reti in coperta soltanto per il tempo in cui il battello si trova nel porto.
Il battello da pesca italiano che si e' rifugiato in uno dei porti indicati al capoverso 1° del presente articolo, lascera' il porto immediatamente dopo la cessazione della causa per cui e' stato costretto a rifugiarsi nel porto.
Sono le autorita' portuali che decideranno se la causa per cui il battello si e' rifugiato sia cessata. Se il comandante del battello italiano ritiene che la causa per cui si e' rifugiato nel porto esista ancora, egli e' autorizzato a presentare le sue osservazioni per iscritto in italiano. Se le autorita' portuali mantengono la loro decisione, il battello da pesca italiano e' tenuto a lasciare le acque jugoslave, o ad entrare nella zona per cui ha ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.
Se diversi battelli da pesca italiani si sono rifugiati nella
stessa circostanza in uno dei porti convenuti, essi lasceranno insieme il porto se sono in condizioni di potere prendere il mare e potranno separarsi solo dopo aver lasciato le acque jugoslave, o dopo essere entrati nella zona per la quale hanno l'autorizzazione speciale per la pesca.
Nei casi di pericolo ("detresse") i battelli da pesca italiani
avranno diritto di rifugiarsi nei porti seguenti: Komiza, Velaluca, Rogoznica e Budva.
In occasione di ogni entrata in uno di questi porti, e all'uscita da essi, i comandanti dei battelli da pesca italiani si presenteranno alle Autorita' portuali.
I battelli di cui al capoverso lo del presente articolo terranno
tutte le reti da pesca sotto coperta in locali sigillati per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave, fuori della zona convenuta per la quale abbiano ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.
Il comandante del battello sigillera' i locali in cui si trovano le
reti per la pesca prima dell'entrata nelle acque jugoslave. Prima della partenza del battello dal porto, l'apposizione dei sigilli sara' eseguita dalle Autorita' doganali jugoslave, e, in quanto queste non ci siano nel porto in questione, l'apposizione dei sigilli sara' eseguita dal Comitato popolare competente.
I battelli da pesca che dispongano soltanto di un vano unico sotto coperta per carico, dovranno avvolgere le reti in una tela cerata o in un sacco, aventi sugli orli degli occhielli attraverso i quali verra' passata la corda.
L'involto sara' poi legato strettamente, sigillato e custodito
sotto coperta, tenendo separate le reti asciutte da quelle bagnate.
Se le reti sono umide, o necessitano di qualche riparazione, avendo
precedentemente informato le autorita' doganali iugoslave, e dove queste non ci siano, dopo aver informato il Comitato popolare, il comandante del battello puo' portare le reti in coperta soltanto per il tempo in cui il battello si trova nel porto.
Il battello da pesca italiano che si e' rifugiato in uno dei porti indicati al capoverso 1° del presente articolo, lascera' il porto immediatamente dopo la cessazione della causa per cui e' stato costretto a rifugiarsi nel porto.
Sono le autorita' portuali che decideranno se la causa per cui il battello si e' rifugiato sia cessata. Se il comandante del battello italiano ritiene che la causa per cui si e' rifugiato nel porto esista ancora, egli e' autorizzato a presentare le sue osservazioni per iscritto in italiano. Se le autorita' portuali mantengono la loro decisione, il battello da pesca italiano e' tenuto a lasciare le acque jugoslave, o ad entrare nella zona per cui ha ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.
Se diversi battelli da pesca italiani si sono rifugiati nella
stessa circostanza in uno dei porti convenuti, essi lasceranno insieme il porto se sono in condizioni di potere prendere il mare e potranno separarsi solo dopo aver lasciato le acque jugoslave, o dopo essere entrati nella zona per la quale hanno l'autorizzazione speciale per la pesca.