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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.

Art. 16

Articolo 16

In caso di grave violazione del presente Accordo da parte di una
delle Parti contraenti, l'altra Parte potra' denunciarlo immediatamente.
Sara' considerata come violazione grave, tra l'altro, l'impiego dei
battelli da pesca per fini diversi dalla pesca e la loro invasione massiccia nelle zone non previste dal presente Accordo.