Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.
Art. 5
Articolo 5
I battelli da pesca italiani saranno muniti dell'autorizzazione
speciale per la pesca nelle zone convenute, che viene rilasciata dal Ministro della marina mercantile italiano, Direzione generale della pesca. Questa autorizzazione sara' redatta conforme al modello allegato A, di questo Accordo, di cui fa parte integrante.
Il battello da pesca italiano puo' ricevere l'autorizzazione
speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nella autorizzazione speciale, la cui durata non sara' inferiore a meta' di una stagione. La validita' di tale autorizzazione in ogni caso cessa dalla data in cui viene a scadere la validita' del presente Accordo.
L'autorizzazione speciale sara' valevole a partire dal giorno in
cui le competenti autorita' jugoslave comunicano di aver dato il loro consenso con l'apporre il visto sull'autorizzazione speciale stessa.
I battelli da pesca italiani saranno muniti dell'autorizzazione
speciale per la pesca nelle zone convenute, che viene rilasciata dal Ministro della marina mercantile italiano, Direzione generale della pesca. Questa autorizzazione sara' redatta conforme al modello allegato A, di questo Accordo, di cui fa parte integrante.
Il battello da pesca italiano puo' ricevere l'autorizzazione
speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nella autorizzazione speciale, la cui durata non sara' inferiore a meta' di una stagione. La validita' di tale autorizzazione in ogni caso cessa dalla data in cui viene a scadere la validita' del presente Accordo.
L'autorizzazione speciale sara' valevole a partire dal giorno in
cui le competenti autorita' jugoslave comunicano di aver dato il loro consenso con l'apporre il visto sull'autorizzazione speciale stessa.