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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.

Art. 12

Articolo 12.

Le competenti autorita' jugoslave avranno sempre il diritto di
visita dei battelli da pesca italiani durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente Accordo.
In caso di contestazione se un battello da pesca italiano abbia
pescato nelle zone previste dal presente Accordo o al di fuori di esse, faranno fede le constatazioni delle Autorita' competenti jugoslave sulla base dei nomi e dei tracciati inseriti nelle carte costiere allegate sotto C, D, E, F, G, H, e I ai presente Accordo, avendo presenti anche le disposizioni dei capoversi seguenti.
Nel caso di cattura del battello da pesca italiano, il comandante del battello jugoslavo compilera' sul luogo del fermo il Verbale di cattura su modulo stampato in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante del battello jugoslavo indichera' nel Verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui il battello e' stato catturato e se il battello e' fuggito, egli indichera' anche la posizione in cui il battello catturato pescava; l'ora della cattura, lo stato del mare; la direzione del vento; le condizioni di visibilita'; come pure se il battello catturato era munito dei documenti e istrumenti previsti dall'art. 9 del presente Accordo.
Il comandante del battello italiano deve firmare il Verbale di
cattura, e in quanto non sia d'accordo con qualcuno dei fatti indicati nel Verbale, puo' apporre le sue osservazioni sul Verbale stesso, in lingua italiana.
Il comandante del battello jugoslavo consegnera' al comandante del battello italiano catturato una copia conforme del Verbale con le eventuali osservazioni non appena sara' compilato il Verbale.