N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.

Art. 2

Articolo 2

Nella zona delle isole di Jabuka-Kamik possono pescare al massimo 70 battelli da pesca italiani; nella zona delle isole Palagruza-Galijula al massimo 90 battelli: nella zona di Budva 35 battelli.
I battelli da pesca italiani ai quali e' permessa la pesca nelle
zone indicate nel precedente capoverso debbono avere motori di potenza non inferiore a 80 HPA e nomi superiore a 150 HPA, ad eccezione dei motori sovralimentati che possono avere la potenza massima di 175 HPA. In ogni caso tali battelli non debbono avere una stazza lorda superiore a 55 tonnellate.