Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.
Art. 4
Articolo 4
I battelli da pesca italiani ai quali e' permessa la pesca nelle
zone previste da questo Accordo (in seguito denominati: "i battelli da pesca italiani") possono pescare: nella zona indicata al punto A) dell'art. 1 di questo Accordo dal 1 settembre al 30 aprile dell'anno successivo; nella zona indicata al punto B) dello stesso articolo, dal 1 marzo al 31 agosto.
I battelli da pesca italiani ai quali e' permessa la pesca nelle
zone previste da questo Accordo (in seguito denominati: "i battelli da pesca italiani") possono pescare: nella zona indicata al punto A) dell'art. 1 di questo Accordo dal 1 settembre al 30 aprile dell'anno successivo; nella zona indicata al punto B) dello stesso articolo, dal 1 marzo al 31 agosto.