Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.
Art. 6
Articolo 6
Il Governo della Repubblica italiana fara' pervenire per il suo
consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste dal presente Accordo.
Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia
restituira' al Governo della Repubblica italiana le autorizzazioni speciali entro un termine massimo di 30 giorni dal giorno della loro ricezione, indicando quelle per le quali avra' ritenuto di poter dare il consenso, come pure quelle che debbono essere sostituite.
Nel caso in cui avvenga il cambio del comandante del battello che ha il permesso speciale per la pesca, si applichera' lo stesso procedimento previsto nei capoversi precedenti, ma le competenti autorita' jugoslave comunicheranno la propria decisione relativa alla richiesta per il cambio del comandante del battello nel termine piu' breve possibile.
Il Governo della Repubblica italiana fara' pervenire per il suo
consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste dal presente Accordo.
Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia
restituira' al Governo della Repubblica italiana le autorizzazioni speciali entro un termine massimo di 30 giorni dal giorno della loro ricezione, indicando quelle per le quali avra' ritenuto di poter dare il consenso, come pure quelle che debbono essere sostituite.
Nel caso in cui avvenga il cambio del comandante del battello che ha il permesso speciale per la pesca, si applichera' lo stesso procedimento previsto nei capoversi precedenti, ma le competenti autorita' jugoslave comunicheranno la propria decisione relativa alla richiesta per il cambio del comandante del battello nel termine piu' breve possibile.