Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.
Art. 13
Articolo 13
I battelli da pesca italiani si atterranno in tutto alle
disposizioni del presente Accordo e alla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.
I battelli da pesca italiani si atterranno in tutto alle
disposizioni del presente Accordo e alla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.