Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.
Accordo-Scambio di Lettere
Lettera n. 1
Il Presidente della Delegazione italiana al Presidente della Repubblica Jugoslava
Belgrado, 20 novembre 1958
Signor Presidente,
riferendomi all'art. 18 dell'Accordo relativo alla pesca dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave e tenendo presente il fatto che la stagione di pesca a strascico, di cui all'art. 1, del predetto Accordo, e' gia' iniziata, mi permetto proporle che le disposizioni dell'Accordo siano messe in applicazione a partire dalla data della firma dell'Accordo stesso.
Per dare la possibilita' di una applicazione reale, io propongo che
i battelli da pesca italiani muniti di autorizzazione per la pesca, scaduta il 31 ottobre c.a., e prorogata sino alla data odierna in base allo scambio di lettere avvenuto a Belgrado il 30 ottobre 1958, siano autorizzati a continuare l'esercizio della pesca sino al termine della meta' della stagione di pesca corrente, e cioe' sino al 31 dicembre 1958.
Per i battelli da pesca italiani sprovvisti di autorizzazioni
scadute e prorogate, di cui al capoverso precedente, sino a raggiungere il numero dei battelli stabilito per ogni zona all'art. 1 del predetto Accordo, io le chiedo che siano autorizzati a pescare in base ad un permesso provvisorio rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile italiano; una lista di tali permessi provvisori dovra' essere immediatamente sottoposta al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, non appena i permessi siano rilasciati.
Il mio Governo si impegna a sottomettere al Governo della
Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia entro un mese da oggi le nuove autorizzazioni speciali di cui all'art. 5 dell'Accordo.
In ogni caso il numero complessivo dei battelli muniti
dell'autorizzazione speciale per la pesca, non puo' mai superare il numero fissato negli articoli 2 e 3 dell'Accordo predetto.
Io le sarei grato, Signor Presidente, se lei volesse comunicarmi il
consenso del suo Governo su quanto entro un mese da oggi le nuove autorizzazioni speciali per la pesca per la stagione in corse sottoposte per il consenso ai Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, saranno restituite al Governo della Repubblica italiana, nel piu' breve tempo possibile, mentre per le altre stagioni rimarra' in vigore il termine previsto dall'art. 6 dell'Accordo.
Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione italia
na
BARATTIERI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Lettera n. 1 (Traduzione)
Il Presidente della Delegazione Jugoslava al Presidente della Delegazione italiana
Belgrado, 20 novembre 1958
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Riferendomi all'art. 18 dell'Accordo relativo alla pesca dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave e tenendo presente il fatto che la stagione di pesca a strascico, di cui all'art. 1 del predetto Accordo, e gia' iniziata, mi permetto proporle che le disposizioni dell'Accordo siano messe in applicazione a partire dalla data della firma dell'Accordo stesso.
Per dare la possibilita' di una applicazione reale, io propongo che
i battelli da pesca italiani muniti di autorizzazione per la pesca, scaduta il 31 ottobre c.a., e prorogata sino alla data odierna in base allo scambio di lettere avvenuto a Belgrado il 30 ottobre 1958, siano autorizzati a continuare l'esercizio della pesca sino al termine della meta' della stagione di pesca corrente, e cioe' sino al 31 dicembre 1958.
Per i battelli da pesca italiani sprovvisti di autorizzazioni
scadute e prorogate, di cui al capoverso precedente, sino a raggiungere il numero dei battelli stabilito per ogni zona all'art. 1 del predetto Accordo, io le chiedo che siano autorizzati a pescare in base ad un permesso provvisorio rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile italiano; una lista di tali permessi provvisori dovra' essere immediatamente sottoposta al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, non appena i permessi siano rilasciati.
Il mio Governo si impegna a sottomettere al Governo della
Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia entro un mese da oggi le nuove autorizzazioni speciali di cui all'art. 5 dell'Accordo.
In ogni caso il numero complessivo dei battelli muniti
dell'autorizzazione speciale per la pesca, non puo' mai superare il numero fissato negli articoli 2 e 3 dell'Accordo predetto.
Io le sarei grato, Signor Presidente, se lei volesse comunicarmi il
consenso del suo Governo su quanto precede e l'assicurazione che le autorizzazioni speciali per la pesca per la stagione in corso sottoposte per il consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, saranno restituite al Governo della Repubblica italiana, nel piu' breve tempo possibile, mentre per le altre stagioni rimarra' in vigore il termine previsto dall'art. 6 dell'Accordo".
Io l'onore di confermarle che il mio Governo e' d'accordo su quanto
precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione Jugosla
va
POPOVIC
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Lettera n. 2 (Traduzione)
Il Presidente della Delegazione Jugoslava al Presidente della Delegazione italiana
Belgrado, 20 novembre 1958
Signor Presidente,
con riferimento all'art. 3 dell'Accordo relativo alla pesca dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato in data odierna, ho l'onore di informarla che i pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, pagheranno, se effettueranno detta pesca: per ogni esemplare di cefalo volpino (Mugil cephalus) lire italiane 5,50; per ogni esemplare di cefalo (Mugil auratus) lire italiane 2,50; per ogni esemplare di spigola (Labrax lupus) lire italiane 7; per ogni esemplare di orata, (Chrysophris aurata) lire italiane 11.
Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia si
riserva il diritto di ridurre o aumentare i predetti prezzi.
I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale
per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il Comitato popolare di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantita', la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.
Questa dichiarazione dovra' essere consegnata dal comandante del
battello da pesca al Ministero della marina mercantile italiano. Il Governo della Repubblica italiana versera' l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Narodna Banka della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, "conto estero in lire multilaterali", presso la Banca di Italia - Roma, a favore del Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.
Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante del battello da pesca, sara' trasmesso dal Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica italiana e tale esemplare servira' come prova sufficiente dell'obbligo del comandante del battello da pesca, e rispettivamente del Governo della Repubblica italiana, di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati.
Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione Jugosla
va
Popovic
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Lettera n. 2
Il Presidente della Delegazione italiana al Presidente della Delegazione Jugoslava
Belgrado, 20 novembre 1958
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Con riferimento all'art. 3 dell'Accordo relativo alla pesca dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato in data odierna, ho l'onore di informarla che i pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, pagheranno, se effettueranno detta pesca: per ogni esemplare di cefalo volpino (Mugil cephalus) lire italiane 5,50; per ogni esemplare di cefalo (Mugil auratus) lire italiane 2,50; per ogni esemplare di spigola (Labrax lupus) lire italiane 7; per ogni esemplare di orata (Ohrysophris aurata) lire italiane 11.
Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia si
riserva il diritto di ridurre o aumentare i predetti prezzi.
I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale
per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il Comitato popolare di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantita', la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.
Questa dichiarazione dovra' essere consegnata dal comandante del
battello da pesca al Ministero della marina mercantile italiano. Il Governo della Repubblica italiana versera' l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Narodna Banka della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, "conto estero in lire multilaterali", presso la Banca di Italia - Roma, a favore del Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.
Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante del battello da pesca, sara' trasmesso dal Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica italiana e tale esemplare servira' come prova sufficiente dell'obbligo del comandante del battello da pesca, e rispettivamente del Governo della Repubblica italiana, di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati".
Ho l'onore di confermarle che il mio Governo e' d'accordo su quanto
precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione italia
na
BARATTIERI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Il Presidente della Delegazione italiana al Presidente della Repubblica Jugoslava
Belgrado, 20 novembre 1958
Signor Presidente,
riferendomi all'art. 18 dell'Accordo relativo alla pesca dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave e tenendo presente il fatto che la stagione di pesca a strascico, di cui all'art. 1, del predetto Accordo, e' gia' iniziata, mi permetto proporle che le disposizioni dell'Accordo siano messe in applicazione a partire dalla data della firma dell'Accordo stesso.
Per dare la possibilita' di una applicazione reale, io propongo che
i battelli da pesca italiani muniti di autorizzazione per la pesca, scaduta il 31 ottobre c.a., e prorogata sino alla data odierna in base allo scambio di lettere avvenuto a Belgrado il 30 ottobre 1958, siano autorizzati a continuare l'esercizio della pesca sino al termine della meta' della stagione di pesca corrente, e cioe' sino al 31 dicembre 1958.
Per i battelli da pesca italiani sprovvisti di autorizzazioni
scadute e prorogate, di cui al capoverso precedente, sino a raggiungere il numero dei battelli stabilito per ogni zona all'art. 1 del predetto Accordo, io le chiedo che siano autorizzati a pescare in base ad un permesso provvisorio rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile italiano; una lista di tali permessi provvisori dovra' essere immediatamente sottoposta al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, non appena i permessi siano rilasciati.
Il mio Governo si impegna a sottomettere al Governo della
Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia entro un mese da oggi le nuove autorizzazioni speciali di cui all'art. 5 dell'Accordo.
In ogni caso il numero complessivo dei battelli muniti
dell'autorizzazione speciale per la pesca, non puo' mai superare il numero fissato negli articoli 2 e 3 dell'Accordo predetto.
Io le sarei grato, Signor Presidente, se lei volesse comunicarmi il
consenso del suo Governo su quanto entro un mese da oggi le nuove autorizzazioni speciali per la pesca per la stagione in corse sottoposte per il consenso ai Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, saranno restituite al Governo della Repubblica italiana, nel piu' breve tempo possibile, mentre per le altre stagioni rimarra' in vigore il termine previsto dall'art. 6 dell'Accordo.
Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione italia
na
BARATTIERI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Lettera n. 1 (Traduzione)
Il Presidente della Delegazione Jugoslava al Presidente della Delegazione italiana
Belgrado, 20 novembre 1958
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Riferendomi all'art. 18 dell'Accordo relativo alla pesca dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave e tenendo presente il fatto che la stagione di pesca a strascico, di cui all'art. 1 del predetto Accordo, e gia' iniziata, mi permetto proporle che le disposizioni dell'Accordo siano messe in applicazione a partire dalla data della firma dell'Accordo stesso.
Per dare la possibilita' di una applicazione reale, io propongo che
i battelli da pesca italiani muniti di autorizzazione per la pesca, scaduta il 31 ottobre c.a., e prorogata sino alla data odierna in base allo scambio di lettere avvenuto a Belgrado il 30 ottobre 1958, siano autorizzati a continuare l'esercizio della pesca sino al termine della meta' della stagione di pesca corrente, e cioe' sino al 31 dicembre 1958.
Per i battelli da pesca italiani sprovvisti di autorizzazioni
scadute e prorogate, di cui al capoverso precedente, sino a raggiungere il numero dei battelli stabilito per ogni zona all'art. 1 del predetto Accordo, io le chiedo che siano autorizzati a pescare in base ad un permesso provvisorio rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile italiano; una lista di tali permessi provvisori dovra' essere immediatamente sottoposta al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, non appena i permessi siano rilasciati.
Il mio Governo si impegna a sottomettere al Governo della
Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia entro un mese da oggi le nuove autorizzazioni speciali di cui all'art. 5 dell'Accordo.
In ogni caso il numero complessivo dei battelli muniti
dell'autorizzazione speciale per la pesca, non puo' mai superare il numero fissato negli articoli 2 e 3 dell'Accordo predetto.
Io le sarei grato, Signor Presidente, se lei volesse comunicarmi il
consenso del suo Governo su quanto precede e l'assicurazione che le autorizzazioni speciali per la pesca per la stagione in corso sottoposte per il consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, saranno restituite al Governo della Repubblica italiana, nel piu' breve tempo possibile, mentre per le altre stagioni rimarra' in vigore il termine previsto dall'art. 6 dell'Accordo".
Io l'onore di confermarle che il mio Governo e' d'accordo su quanto
precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione Jugosla
va
POPOVIC
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Lettera n. 2 (Traduzione)
Il Presidente della Delegazione Jugoslava al Presidente della Delegazione italiana
Belgrado, 20 novembre 1958
Signor Presidente,
con riferimento all'art. 3 dell'Accordo relativo alla pesca dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato in data odierna, ho l'onore di informarla che i pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, pagheranno, se effettueranno detta pesca: per ogni esemplare di cefalo volpino (Mugil cephalus) lire italiane 5,50; per ogni esemplare di cefalo (Mugil auratus) lire italiane 2,50; per ogni esemplare di spigola (Labrax lupus) lire italiane 7; per ogni esemplare di orata, (Chrysophris aurata) lire italiane 11.
Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia si
riserva il diritto di ridurre o aumentare i predetti prezzi.
I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale
per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il Comitato popolare di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantita', la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.
Questa dichiarazione dovra' essere consegnata dal comandante del
battello da pesca al Ministero della marina mercantile italiano. Il Governo della Repubblica italiana versera' l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Narodna Banka della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, "conto estero in lire multilaterali", presso la Banca di Italia - Roma, a favore del Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.
Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante del battello da pesca, sara' trasmesso dal Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica italiana e tale esemplare servira' come prova sufficiente dell'obbligo del comandante del battello da pesca, e rispettivamente del Governo della Repubblica italiana, di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati.
Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione Jugosla
va
Popovic
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Lettera n. 2
Il Presidente della Delegazione italiana al Presidente della Delegazione Jugoslava
Belgrado, 20 novembre 1958
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Con riferimento all'art. 3 dell'Accordo relativo alla pesca dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato in data odierna, ho l'onore di informarla che i pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, pagheranno, se effettueranno detta pesca: per ogni esemplare di cefalo volpino (Mugil cephalus) lire italiane 5,50; per ogni esemplare di cefalo (Mugil auratus) lire italiane 2,50; per ogni esemplare di spigola (Labrax lupus) lire italiane 7; per ogni esemplare di orata (Ohrysophris aurata) lire italiane 11.
Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia si
riserva il diritto di ridurre o aumentare i predetti prezzi.
I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale
per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il Comitato popolare di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantita', la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.
Questa dichiarazione dovra' essere consegnata dal comandante del
battello da pesca al Ministero della marina mercantile italiano. Il Governo della Repubblica italiana versera' l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Narodna Banka della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, "conto estero in lire multilaterali", presso la Banca di Italia - Roma, a favore del Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.
Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante del battello da pesca, sara' trasmesso dal Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica italiana e tale esemplare servira' come prova sufficiente dell'obbligo del comandante del battello da pesca, e rispettivamente del Governo della Repubblica italiana, di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati".
Ho l'onore di confermarle che il mio Governo e' d'accordo su quanto
precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione italia
na
BARATTIERI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA