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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

Art. 83 bis

( (Trattazione scritta della causa
Art. 83-bis.

(( (Trattazione scritta della causa). ))
((Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180 primo comma del Codice, puo' stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere)).