Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)
Art. 83 bis
( (Trattazione scritta della causa
Art. 83-bis.
(( (Trattazione scritta della causa). ))
((Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180 primo comma del Codice, puo' stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere)).
(( (Trattazione scritta della causa). ))
((Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180 primo comma del Codice, puo' stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere)).