Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)
Art. 148
( (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilita' della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Art. 148.
(( (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilita' della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). ))
((Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformita' da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilita' della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi)).
(( (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilita' della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). ))
((Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformita' da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilita' della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi)).