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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

Art. 148

( (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilita' della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Art. 148.

(( (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilita' della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). ))
((Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformita' da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilita' della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi)).