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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

Art. 105

Forma speciale di esame testimoniale
Art. 105.

(Forma speciale di esame testimoniale).

La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Principi Reali, ai Cardinali ((che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede)) e ai Grandi Ufficiali dello Stato.

((Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica)).