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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

Art. 80 bis

( (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione
Art. 80-bis.

(( (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). ))
((La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, puo' essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti)).