Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)
Art. 80 bis
( (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione
Art. 80-bis.
(( (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). ))
((La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, puo' essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti)).
(( (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). ))
((La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, puo' essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti)).