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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

Art. 73

Art. 73.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164))
((59))
AGGIORNAMENTO (59)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".