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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

Art. 100

Copie del documento impugnato
Art. 100.

(Copie del documento impugnato).

Il cancelliere non puo' rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.

L'autorizzazione e' data con decreto.