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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

Art. 202

Prima udienza di trattazione
Art. 202.

(Prima udienza di trattazione).

Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del codice.