Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)
Art. 71
( (Iscrizione a ruolo della causa
Art. 71.
(( (Iscrizione a ruolo della causa). )).
((La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalita' e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonche' l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonche' gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.))
((59))
(( (Iscrizione a ruolo della causa). )).
((La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalita' e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonche' l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonche' gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.))
((59))
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".