Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)
Art. 8
Revisione dell'albo
Art. 8.
(Revisione dell'albo).
L'albo e' permanente. Esso e' riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5.
Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
(Revisione dell'albo).
L'albo e' permanente. Esso e' riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5.
Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.