Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)
Art. 189
Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi
Art. 189.
(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi).
L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore da' i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. ((Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finche' non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi)).