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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

Art. 12

Indennita' dovute agli esperti
Art. 12.

(Indennita' dovute agli esperti).

Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennita' di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennita' di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d'appello.