Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)
Art. 12
Indennita' dovute agli esperti
Art. 12.
(Indennita' dovute agli esperti).
Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennita' di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennita' di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d'appello.
(Indennita' dovute agli esperti).
Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennita' di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennita' di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d'appello.