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Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)

Art. 79

Art. 79.

Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo, che all'ufficio risulti comune a piu' persone, gli oggetti, vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza, delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi atti a stabilire che sono di sua spettanza.

Quando taluna delle persone, invitate, non si presenti, l'apertura puo' essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.