Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)
Art. 171
Art. 171.
Il concessionario paga allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nella presente legge, o nel regolamento, o nell'atto di concessione.
((Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi: 1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici; 2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici; 3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti; 4) numero delle frequenze assegnate; 5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.); 6) esistenza o meno, nelle localita' da collegare, di servizio telefonico pubblico; 7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento; 8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio. I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unita' telefoniche. I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attivita' nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone. Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attivita' del concessionario, il canone e' determinato in conformita' dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642)).
Il concessionario paga allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nella presente legge, o nel regolamento, o nell'atto di concessione.
((Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi: 1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici; 2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici; 3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti; 4) numero delle frequenze assegnate; 5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.); 6) esistenza o meno, nelle localita' da collegare, di servizio telefonico pubblico; 7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento; 8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio. I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unita' telefoniche. I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attivita' nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone. Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attivita' del concessionario, il canone e' determinato in conformita' dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642)).