Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 13 aprile 1933, n. 336, relativa alla delega al Governo del Re della facolta' di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1990, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 633, relativo alla assegnazione di ricevitorie postali e telegrafiche con retribuzione non superiore a L. 14.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato l'unito Codice postale e delle telecomunicazioni composto di 344 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 febbraio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Benni - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 371, foglio 91. - Mancini.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 13 aprile 1933, n. 336, relativa alla delega al Governo del Re della facolta' di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1990, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 633, relativo alla assegnazione di ricevitorie postali e telegrafiche con retribuzione non superiore a L. 14.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato l'unito Codice postale e delle telecomunicazioni composto di 344 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 febbraio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Benni - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 371, foglio 91. - Mancini.
Codice postale e delle telecomunicazioni
Art. 1
CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
Art. 1.
Appartengono esclusivamente allo Stato, nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti, nei limiti previsti dalla legge.
Servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
i servizi di telecomunicazioni (telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche).
((33))
Art. 1.
Appartengono esclusivamente allo Stato, nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti, nei limiti previsti dalla legge.
Servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
i servizi di telecomunicazioni (telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche).
((33))
AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Art. 2
Art. 2.
Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale e di telecomunicazioni, nel Regno, rientrano nella competenza del Ministero delle comunicazioni; nelle Colonie e nei Possedimenti, in quella, rispettivamente, del Ministero delle colonie e del Ministero degli affari esteri.
Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale e di telecomunicazioni, nel Regno, rientrano nella competenza del Ministero delle comunicazioni; nelle Colonie e nei Possedimenti, in quella, rispettivamente, del Ministero delle colonie e del Ministero degli affari esteri.
Art. 3
Art. 3.
Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni sono esercitate, per i servizi postali, telegrafici e radioelettrici, dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per i servizi telefonici dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il Ministro presiede a tutti i servizi, assistito da un Consiglio di amministrazione. Il parere del Consiglio e' obbligatorio sia nei casi espressamente indicati nella presente legge, sia anche negli altri previsti nel R. decreto-legge istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520.
Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni sono esercitate, per i servizi postali, telegrafici e radioelettrici, dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per i servizi telefonici dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il Ministro presiede a tutti i servizi, assistito da un Consiglio di amministrazione. Il parere del Consiglio e' obbligatorio sia nei casi espressamente indicati nella presente legge, sia anche negli altri previsti nel R. decreto-legge istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520.
Art. 4
Art. 4.
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' costituita:
da una Direzione generale;
da Direzioni compartimentali o provinciali;
da Circoli di costruzioni e di manutenzione delle linee telegrafiche.
I servizi sono esercitati da:
Uffici principali;
Ricevitorie;
Agenzie;
Collettorie.
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' costituita:
da una Direzione generale;
da Direzioni compartimentali o provinciali;
da Circoli di costruzioni e di manutenzione delle linee telegrafiche.
I servizi sono esercitati da:
Uffici principali;
Ricevitorie;
Agenzie;
Collettorie.
Art. 5
Art. 5.
Ai servizi previsti dalla presente legge l'Amministrazione puo' provvedere anche mediante concesioni.
Ai servizi previsti dalla presente legge l'Amministrazione puo' provvedere anche mediante concesioni.
Art. 6
Art. 6.
Il Governo del Re puo', per grave necessita' pubblica, sospendere o limitare i servizi ed assumere quelli dati in concessione.
Puo' altresi' sospendere o limitare la costruzione e il commercio del materiale radioelettrico:
Il provvedimento e' emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.
Il Governo del Re puo', per grave necessita' pubblica, sospendere o limitare i servizi ed assumere quelli dati in concessione.
Puo' altresi' sospendere o limitare la costruzione e il commercio del materiale radioelettrico:
Il provvedimento e' emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 7
Art. 7.
L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilita' pei servizi postali e di telecomunicazione fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla presente legge.
La stessa norma e' applicabile ai concessionari dei servizi stessi.
L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilita' pei servizi postali e di telecomunicazione fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla presente legge.
La stessa norma e' applicabile ai concessionari dei servizi stessi.
Art. 8
Art. 8.
Salva la competenza del Ministro per le comunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i Servizi postali e' di telecomunicazione, per l'interno, sono stabilite con decreto Reale, su proposta dello stesso Ministro, di concerto con quello per, le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Nella stessa forma sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione o per le operazioni ad essa richieste.
Salva la competenza del Ministro per le comunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i Servizi postali e' di telecomunicazione, per l'interno, sono stabilite con decreto Reale, su proposta dello stesso Ministro, di concerto con quello per, le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Nella stessa forma sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione o per le operazioni ad essa richieste.
Art. 9
Art. 9.
Le tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione internazionali sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le Amministrazioni estere interessate.
Le tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione internazionali sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le Amministrazioni estere interessate.
Art. 10
Art. 10.
Il Ministro per le comunicazioni, indipendentemente dalle norme della Convenzione postale universale, della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare-particolari convenzioni con Amministrazioni estere, per regolare, nella interesse comune, i servizi previsti dalla presente legge.
Il Ministro per le comunicazioni, indipendentemente dalle norme della Convenzione postale universale, della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare-particolari convenzioni con Amministrazioni estere, per regolare, nella interesse comune, i servizi previsti dalla presente legge.
Art. 11
Art. 11.
E' vietato alle persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione di dare a terzi informazioni scritte o verbali relative ad operazioni richieste od eseguite.
E' vietato alle persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione di dare a terzi informazioni scritte o verbali relative ad operazioni richieste od eseguite.
Art. 12
Art. 12.
Nessuno puo' prendere visione od ottenere copia di telegrammi o di altra corrispondenza, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro legali rappresentanti.
La pubblica Autorita', nei casi e nei, modi previsti dalla legge, ha facolta' di prendere visione, avere copia e procedere al sequestro della corrispondenza.
Nessuno puo' prendere visione od ottenere copia di telegrammi o di altra corrispondenza, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro legali rappresentanti.
La pubblica Autorita', nei casi e nei, modi previsti dalla legge, ha facolta' di prendere visione, avere copia e procedere al sequestro della corrispondenza.
Art. 13
Art. 13.
Non sono ammesse le corrispondenze postali e telegrafiche che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, recare danno alle persone o alle cose, che siano contrarie al buon costume, che siano atte ad agevolare o occultare la consumazione di un reato o che costituiscano esse stesse un reato, anche se punibile a querela, istanza o richiesta.
Non sono ammesse altresi' le corrispondenze postali e telegrafiche contenenti parole ingiuriose o scurrili o frasi denigratorie, tanto se rivolte al destinatario quanto se riferite ad altri.
Salvo quanto disposto dal successivo settimo comma, l'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o nell'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui ai precedenti commi, invia la corrispondenza stessa al Pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della corrispondenza medesima. La stessa norma si applica alle corrispondenze telegrafiche ed alle altre corrispondenze di cui al settimo comma nelle quali si riscontrino gli elementi di cui al primo comma.
Il Pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro ventiquattro ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
Il decreto del Pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.
Avverso il decreto del Pretore il mittente puo' pro porre reclamo al Tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero e previe le deduzioni scritte dell'ufficio postale o telegrafico.
Il mittente di un telegramma nel quale si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma deve essere Invitato ad eliminare le espressioni non ammesse. Analogo invito deve essere rivolto ai mittenti di corrispondenze presentate allo sportello quando sui loro involucri o nel loro contenuto, se trattasi di corrispondenze aperte che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, l'ufficio postale riscontri gli elementi di cui al secondo comma.
In caso di rifiuto ad ottemperare all'invito, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto.
((31))
Non sono ammesse le corrispondenze postali e telegrafiche che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, recare danno alle persone o alle cose, che siano contrarie al buon costume, che siano atte ad agevolare o occultare la consumazione di un reato o che costituiscano esse stesse un reato, anche se punibile a querela, istanza o richiesta.
Non sono ammesse altresi' le corrispondenze postali e telegrafiche contenenti parole ingiuriose o scurrili o frasi denigratorie, tanto se rivolte al destinatario quanto se riferite ad altri.
Salvo quanto disposto dal successivo settimo comma, l'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o nell'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui ai precedenti commi, invia la corrispondenza stessa al Pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della corrispondenza medesima. La stessa norma si applica alle corrispondenze telegrafiche ed alle altre corrispondenze di cui al settimo comma nelle quali si riscontrino gli elementi di cui al primo comma.
Il Pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro ventiquattro ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
Il decreto del Pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.
Avverso il decreto del Pretore il mittente puo' pro porre reclamo al Tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero e previe le deduzioni scritte dell'ufficio postale o telegrafico.
Il mittente di un telegramma nel quale si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma deve essere Invitato ad eliminare le espressioni non ammesse. Analogo invito deve essere rivolto ai mittenti di corrispondenze presentate allo sportello quando sui loro involucri o nel loro contenuto, se trattasi di corrispondenze aperte che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, l'ufficio postale riscontri gli elementi di cui al secondo comma.
In caso di rifiuto ad ottemperare all'invito, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto.
((31))
AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale 2 - 16 luglio 1968, n. 100 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, contenente la legge postale e delle telecomunicazioni".
La Corte Costituzionale 2 - 16 luglio 1968, n. 100 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, contenente la legge postale e delle telecomunicazioni".
Art. 14
Art. 14.
Le persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione, anche se dati in concessione, sono considerate, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita' degli articoli 357 e 858 del Codice penale.
Le persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione, anche se dati in concessione, sono considerate, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita' degli articoli 357 e 858 del Codice penale.
Art. 15
Art. 15.
Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazione od alle opere ed oggetti ad essi inerenti e' punito a' sensi dell'art. 635, n. 3, del Codice penale,
Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazione od alle opere ed oggetti ad essi inerenti e' punito a' sensi dell'art. 635, n. 3, del Codice penale,
Art. 16
Art. 16.
Alle contravvenzioni alle leggi postali non si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti violazioni alle leggi finanziarie relative a tributi dello Stato, e la cognizione di esse spetta in ogni caso all'Autorita' giudiziaria.
Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.
La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta esclusivamente all'Amministrazione postale.
Alle contravvenzioni alle leggi postali non si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti violazioni alle leggi finanziarie relative a tributi dello Stato, e la cognizione di esse spetta in ogni caso all'Autorita' giudiziaria.
Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.
La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta esclusivamente all'Amministrazione postale.
Art. 17
Art. 17.
L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:
a) trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
b) trasporto e distribuzione dei pacchi;
c) emissione e pagamento di vaglia;
d) riscossione di crediti;
e) conti correnti;
f) cassa di risparmio;
g) buoni postali fruttiferi.
L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto, ove ne sia il caso, con gli altri Ministri competenti.
L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:
a) trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
b) trasporto e distribuzione dei pacchi;
c) emissione e pagamento di vaglia;
d) riscossione di crediti;
e) conti correnti;
f) cassa di risparmio;
g) buoni postali fruttiferi.
L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto, ove ne sia il caso, con gli altri Ministri competenti.
Art. 18
Art. 18.
L'ammontare della indennita' per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa e' dovuta a norma della presente legge, e' determinata con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.
L'ammontare della indennita' per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa e' dovuta a norma della presente legge, e' determinata con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 19
Art. 19.
L'Amministrazione ha facolta' di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del Comune di loro provenienza: ((18))
2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditta, Istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle loro corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi Comuni nei quali risiedono;((18))
3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;((18))
4) esercizio dei casellari aperti o chiusi per la distribuzione delle corrispondenze;((18))
5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;
6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'articolo 1 della presente legge.
L'Amministrazione ha facolta' di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del Comune di loro provenienza: ((18))
2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditta, Istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle loro corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi Comuni nei quali risiedono;((18))
3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;((18))
4) esercizio dei casellari aperti o chiusi per la distribuzione delle corrispondenze;((18))
5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;
6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'articolo 1 della presente legge.
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Sono altresi' trasferite ai direttori provinciali le facolta' previste dall'art. 19 del Codice predetto, numeri 1, 2, 3 e 4".
Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Sono altresi' trasferite ai direttori provinciali le facolta' previste dall'art. 19 del Codice predetto, numeri 1, 2, 3 e 4".
Art. 20
Art. 20.
L'Amministrazione, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facolta' di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.
Il Ministro determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.
La concessione inoltre e' sospesa quando al concessionario sia stata sospesa l'autorizzazione di polizia, ed e' revocata quando nei confronti del concessionario sia stata revocata la predetta autorizzazione, sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o sia stata disposta la cancellazione dal registro dell'ufficio provinciale dell'economia corporativa.
L'Amministrazione, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facolta' di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.
Il Ministro determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.
La concessione inoltre e' sospesa quando al concessionario sia stata sospesa l'autorizzazione di polizia, ed e' revocata quando nei confronti del concessionario sia stata revocata la predetta autorizzazione, sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o sia stata disposta la cancellazione dal registro dell'ufficio provinciale dell'economia corporativa.
Art. 21
Art. 21.
E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali e delle impronte affrancatrici sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali e delle impronte affrancatrici sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 22
Art. 22.
Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del Codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.
Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del Codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.
Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del Codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.
Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del Codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.
Art. 23
Art. 23.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del Codice penale.
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpa o imbratta oggetti o congegni destinati al servizio postale e' punito ai sensi dell'art. 639 del Codice penale, ma si procede d'ufficio.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del Codice penale.
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpa o imbratta oggetti o congegni destinati al servizio postale e' punito ai sensi dell'art. 639 del Codice penale, ma si procede d'ufficio.
Art. 24
Art. 24.
Per l'appoggio o l'impianto su proprieta' private di cassette d'impostazione, distributori automatici od altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.
L'indennizzo e' dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.
Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le Autorita' competenti ma nessun compenso e' dovuto.
Per l'appoggio o l'impianto su proprieta' private di cassette d'impostazione, distributori automatici od altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.
L'indennizzo e' dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.
Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le Autorita' competenti ma nessun compenso e' dovuto.
Art. 25
Art. 25.
Se il proprietario nega il consenso, il Prefetto, sentite le parti ed il parere del Genio civile, autorizza il passaggio, l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalita', e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.
Contro il decreto del Prefetto e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura dell'indennita'.
Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, ne' per questo e' tenuto ad alcuna indennita' salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitu'.
Se il proprietario nega il consenso, il Prefetto, sentite le parti ed il parere del Genio civile, autorizza il passaggio, l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalita', e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.
Contro il decreto del Prefetto e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura dell'indennita'.
Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, ne' per questo e' tenuto ad alcuna indennita' salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitu'.
Art. 26
Art. 26.
Non possono essere pignorati, ne' sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte valori e in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali, ancorche' appartengano agli assuntori dei servizi eseguiti per conto dell'Amministrazione.
Non possono essere pignorati, ne' sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte valori e in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali, ancorche' appartengano agli assuntori dei servizi eseguiti per conto dell'Amministrazione.
Art. 27
Art. 27.
Il reclamo per oggetti o somme affidati alla posta o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dalla presente legge, deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
L'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi regolati con la presente legge non puo' essere proposta, se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non sia trascorso un anno, ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto.
L'azione stessa si prescrive in tre anni.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1939, N. 1192)).
Il reclamo per oggetti o somme affidati alla posta o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dalla presente legge, deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
L'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi regolati con la presente legge non puo' essere proposta, se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non sia trascorso un anno, ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto.
L'azione stessa si prescrive in tre anni.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1939, N. 1192)).
Art. 28
Art. 28.
Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non puo' essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale.
Tutte le controversie civili derivanti dai servizi postali sono di competenza del Tribunale.
Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non puo' essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale.
Tutte le controversie civili derivanti dai servizi postali sono di competenza del Tribunale.
Art. 29
Art. 29.
Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli effetti della presente legge, le corrispondenze, i pacchi postali e i vaglia si considerano di proprieta' del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli effetti della presente legge, le corrispondenze, i pacchi postali e i vaglia si considerano di proprieta' del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Art. 30
Art. 30.
Gli oggetti e le somme affidate alla posta, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, ne' a pignoramento, salvo i provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria ai fini della giustizia penale.
Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dalla presente legge o dal regolamento, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'Autorita' giudiziaria.
Per i falliti si applicano le disposizioni del Codice di commercio.
Gli oggetti e le somme affidate alla posta, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, ne' a pignoramento, salvo i provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria ai fini della giustizia penale.
Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dalla presente legge o dal regolamento, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'Autorita' giudiziaria.
Per i falliti si applicano le disposizioni del Codice di commercio.
Art. 31
Art. 31.
Agli impiegati delle dogane e agli ufficiali di polizia e' vietato, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, di aprire le ceste, i sacchi e i dispacci descritti nei documenti di servizio.
Agli impiegati delle dogane e agli ufficiali di polizia e' vietato, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, di aprire le ceste, i sacchi e i dispacci descritti nei documenti di servizio.
Art. 32
Art. 32.
L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare per l'osservanza delle norme e modalita' relative ai servizi postali.
L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare per l'osservanza delle norme e modalita' relative ai servizi postali.
Art. 33
Art. 33.
I mittenti di oggetti raccomandati o assicurati, di pacchi e di vaglia, e i traenti di assegni postali possono ottenere un avviso di ricevimento (ricevuta di ritorno) mediante il pagamento della relativa tassa.
I mittenti di oggetti raccomandati o assicurati, di pacchi e di vaglia, e i traenti di assegni postali possono ottenere un avviso di ricevimento (ricevuta di ritorno) mediante il pagamento della relativa tassa.
Art. 34
Art. 34.
Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno.
Il regolamento determina le modalita' del rilascio e dell'uso delle tessere di riconoscimento.
Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno.
Il regolamento determina le modalita' del rilascio e dell'uso delle tessere di riconoscimento.
Art. 35
Art. 35.
Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente o a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 della presente legge e' punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire venti.
Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegna a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto o il recapito.
Quando la contravvenzione e' commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda e' aumentata di un terzo.
Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale.
Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente o a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 della presente legge e' punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire venti.
Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegna a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto o il recapito.
Quando la contravvenzione e' commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda e' aumentata di un terzo.
Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale.
Art. 36
Art. 36.
Nessuna impresa di trasporti puo' assumere l'appellativo di «postale» od altro equivalente. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 5000.
Nessuna impresa di trasporti puo' assumere l'appellativo di «postale» od altro equivalente. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 5000.
Art. 37
Art. 37.
La disposizione dell'art. 35 non si applica:
a) ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e senza fine di lucro;
b) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale;
c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di apposito incaricato;
d) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari nelle localita' e nei giorni in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento;
e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, interna od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti stabiliti dal regolamento.
La disposizione dell'art. 35 non si applica:
a) ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e senza fine di lucro;
b) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale;
c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di apposito incaricato;
d) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari nelle localita' e nei giorni in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento;
e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, interna od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti stabiliti dal regolamento.
Art. 38
Art. 38.
Il segreto epistolare e' inviolabile.
I funzionari e gli agenti della Amministrazione ne sono responsabili e vigilano perche' esso sia rigorosamente osservato.
Il segreto epistolare e' inviolabile.
I funzionari e gli agenti della Amministrazione ne sono responsabili e vigilano perche' esso sia rigorosamente osservato.
Art. 39
Art. 39.
Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'Interno del Regno, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento.
Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'Interno del Regno, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento.
Art. 40
Art. 40.
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno del Regno, che non si sieno potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno della impostazione.
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno del Regno, che non si sieno potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno della impostazione.
Art. 41
Art. 41.
Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente.
Le corrispondenze epistolari e le parte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario. Le altre corrispondenze non hanno corso.
Le tasse speciali di recapito' per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.
Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente.
Le corrispondenze epistolari e le parte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario. Le altre corrispondenze non hanno corso.
Le tasse speciali di recapito' per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.
Art. 42
Art. 42.
Salvo le eccezioni previste dal regolamento e salvo quanto e' stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolare, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere.
L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso e' punita con l'ammenda da L. 20 a L. 200.
Salvo le eccezioni previste dal regolamento e salvo quanto e' stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolare, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere.
L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso e' punita con l'ammenda da L. 20 a L. 200.
Art. 43
Art. 43.
Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite con raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.
Salvo la disposizione dell'art. 52, la francatura e il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.
Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite con raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.
Salvo la disposizione dell'art. 52, la francatura e il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.
Art. 44
Art. 44.
In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 87, all'indennita' stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 18.
Non compete indennita' per lo smarrimento di invii raccomandati in esenzione di tassa o con tassa a carico del destinatario.
In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 87, all'indennita' stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 18.
Non compete indennita' per lo smarrimento di invii raccomandati in esenzione di tassa o con tassa a carico del destinatario.
Art. 45
Art. 45.
Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 87, ad una indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati.
Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 87, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo.
Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione.
Non compete indennita' per lo smarrimento, manomissione od avaria di invii assicurati in esenzione di tassa o con tassa a carico del destinatario.
Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 87, ad una indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati.
Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 87, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo.
Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione.
Non compete indennita' per lo smarrimento, manomissione od avaria di invii assicurati in esenzione di tassa o con tassa a carico del destinatario.
Art. 46
Art. 46.
Spetta al Re ed ai Membri della Famiglia Reale e rispettive Case la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
Spetta al Re ed ai Membri della Famiglia Reale e rispettive Case la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
Art. 47
Art. 47.
La corrispondenza ufficiale delle Presidenze del Senato o della Camera dei deputati, tanto in lettere chiuse quanto in pieghi sotto fascia, contenenti, carte manoscritte, stampe e campioni, spedita ai membri delle rispettive Camere od Enti pubblici, ha corso in esenzione di tassa, purche' porti un contrassegno che ne indichi la provenienza.
La corrispondenza ufficiale delle Presidenze del Senato o della Camera dei deputati, tanto in lettere chiuse quanto in pieghi sotto fascia, contenenti, carte manoscritte, stampe e campioni, spedita ai membri delle rispettive Camere od Enti pubblici, ha corso in esenzione di tassa, purche' porti un contrassegno che ne indichi la provenienza.
Art. 48
Art. 48.
Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso in esenzione di tasse, purche' portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.
Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso in esenzione di tasse, purche' portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.
Art. 49
Art. 49.
Hanno pure corso in esenzione di tassa:
a) le corrispondenze ufficiali, regolarmente contrassegnate, spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai podesta' dagli uffici indicati nell'articolo precedente;
b) gli avvisi aperti, mediante speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui al primo comma spediscono in via ordinaria al contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato;
c) gli avvisi aperti, che gli Uffici del registro spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili;
d) le corrispondenze ufficiali che le Prefetture, le intendenze di finanza, gli Uffici del Genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione;
e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le Regie procure spediscono in assicurazione, per la custodia, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia;
f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali;
g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti dai medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia;
h) le corrispondenze ufficiali che la Regia accademia d'Italia indirizza agli Istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
i) i reclami concernenti il servizio, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione postale telegrafica in via ordinaria o in raccomandazione, e le comunicazioni concernenti il servizio, fatte dall'Amministrazione agli utenti.
Hanno pure corso in esenzione di tassa:
a) le corrispondenze ufficiali, regolarmente contrassegnate, spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai podesta' dagli uffici indicati nell'articolo precedente;
b) gli avvisi aperti, mediante speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui al primo comma spediscono in via ordinaria al contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato;
c) gli avvisi aperti, che gli Uffici del registro spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili;
d) le corrispondenze ufficiali che le Prefetture, le intendenze di finanza, gli Uffici del Genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione;
e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le Regie procure spediscono in assicurazione, per la custodia, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia;
f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali;
g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti dai medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia;
h) le corrispondenze ufficiali che la Regia accademia d'Italia indirizza agli Istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
i) i reclami concernenti il servizio, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione postale telegrafica in via ordinaria o in raccomandazione, e le comunicazioni concernenti il servizio, fatte dall'Amministrazione agli utenti.
Art. 50
Art. 50.
L'esenzione, prevista dagli articoli 47 e 48, e' estesa a tutti i servizi accessori, tranne quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.
L'esenzione, prevista dagli articoli 47 e 48, e' estesa a tutti i servizi accessori, tranne quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.
Art. 51
Art. 51.
La corrispondenza ammessa alla esenzione di tassa non puo' comprendere oggetti materiali non cartacei, ne' provviste di stampe od oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.
La corrispondenza ammessa alla esenzione di tassa non puo' comprendere oggetti materiali non cartacei, ne' provviste di stampe od oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.
Art. 52
Art. 52.
Le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato o dai podesta' in via ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di Enti che non abbiano diritto all'esenzione dalle tasse postali, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.
Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, trasmessi in raccomandazione dal medici agli istituti assicuratori.
Le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato o dai podesta' in via ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di Enti che non abbiano diritto all'esenzione dalle tasse postali, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.
Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, trasmessi in raccomandazione dal medici agli istituti assicuratori.
Art. 53
Art. 53.
La corrispondenza ufficiale, regolarmente contrassegnata, scambiata fra i podesta' o da questi diretta agli uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso col pagamento della meta' delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private.
L'affrancatura di tali corrispondenze e' obbligatoria.
Ove la corrispondenza stessa non sia regolarmente francata, non ha corso ed e' restituita ai mittenti.
La riduzione di tassa, stabilita col presente articolo, non si estende ai diritti dovuti per i servizi accessori ed a quelli di invio per posta pneumatica o per posta aerea.
La corrispondenza ufficiale, regolarmente contrassegnata, scambiata fra i podesta' o da questi diretta agli uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso col pagamento della meta' delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private.
L'affrancatura di tali corrispondenze e' obbligatoria.
Ove la corrispondenza stessa non sia regolarmente francata, non ha corso ed e' restituita ai mittenti.
La riduzione di tassa, stabilita col presente articolo, non si estende ai diritti dovuti per i servizi accessori ed a quelli di invio per posta pneumatica o per posta aerea.
Art. 54
Art. 54.
La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, dirette a soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate dello Stato in servizio effettivo, e' ridotta alla meta' di quella ordinaria.
Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.
La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, dirette a soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate dello Stato in servizio effettivo, e' ridotta alla meta' di quella ordinaria.
Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.
Art. 55
Art. 55.
E' concessa una tariffa ridotta, per la spedizione delle stampe periodiche, almeno semestrali, effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori, in numero non inferiore a 500 esemplari. La tariffa ridotta puo' essere altresi' concessa alle stampe propagandistiche, anche se non periodiche, purche' ogni spedizione non sia inferiore a 10.000 esemplari.
Pel pagamento delle tasse e' aperto apposito conto in abbonamento.
Puo' essere accordata una riduzione sulle tariffe normali per i campioni, contenenti saggi gratuiti di prodotti medicinali, spediti direttamente delle case produttrici a medici, cliniche, ospedali o istituti speciali di cura.
E' concessa una tariffa ridotta, per la spedizione delle stampe periodiche, almeno semestrali, effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori, in numero non inferiore a 500 esemplari. La tariffa ridotta puo' essere altresi' concessa alle stampe propagandistiche, anche se non periodiche, purche' ogni spedizione non sia inferiore a 10.000 esemplari.
Pel pagamento delle tasse e' aperto apposito conto in abbonamento.
Puo' essere accordata una riduzione sulle tariffe normali per i campioni, contenenti saggi gratuiti di prodotti medicinali, spediti direttamente delle case produttrici a medici, cliniche, ospedali o istituti speciali di cura.
Art. 56
Art. 56.
Le stampe periodiche, spedite in abbonamento a termini dell'art. 55, debbono essere consegnate agli uffici postali con dichiarazioni scritte, che ne indichino le quantita'.
Le copie dichiarate in meno si addebitano al conto in abbonamento, anche per le spedizioni precedenti, senza oltrepassare il numero di 10.
Gli editori ed amministratori, che dichiarino quantita' inferiori alle vere, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 73 .
Le stampe periodiche, spedite in abbonamento a termini dell'art. 55, debbono essere consegnate agli uffici postali con dichiarazioni scritte, che ne indichino le quantita'.
Le copie dichiarate in meno si addebitano al conto in abbonamento, anche per le spedizioni precedenti, senza oltrepassare il numero di 10.
Gli editori ed amministratori, che dichiarino quantita' inferiori alle vere, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 73 .
Art. 57
Art. 57.
Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 della presente legge:
1) Il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;
2) Il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso Comune o dalla localita' di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;
3) Il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
a) alle ferrovie dello Stato;
b) alle societa' o imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;
c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purche' non siano vettori di professione, ne' siano addetti a imprese di trasporto.
Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 della presente legge:
1) Il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;
2) Il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso Comune o dalla localita' di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;
3) Il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
a) alle ferrovie dello Stato;
b) alle societa' o imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;
c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purche' non siano vettori di professione, ne' siano addetti a imprese di trasporto.
Art. 58
Art. 58.
Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia l'esclusivita' ai sensi dell'art. 1 della presente legge, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, e' punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.
L'Amministrazione puo' inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennita'.
Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia l'esclusivita' ai sensi dell'art. 1 della presente legge, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, e' punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.
L'Amministrazione puo' inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennita'.
Art. 59
Art. 59.
Salvo le eccezioni previste dall'art. 57, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione, e' punito con l'ammenda pari al triplo di quella prevista dall'art. 58, anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell'Amministrazione.
Salvo le eccezioni previste dall'art. 57, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione, e' punito con l'ammenda pari al triplo di quella prevista dall'art. 58, anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell'Amministrazione.
Art. 60
Art. 60.
I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione, soggetti alle formalita' stabilite dal Regolamento, assumono il nome di « pacchi postali ».
Essi possono essere con o senza valore dichiarato; nel primo caso vengono qualificati « assicurati », nel secondo ordinari.
In ambedue i casi possono essere gravati di « assegno ».
I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti, essere trasportati con i piu' rapidi mezzi adottati per la corrispondenza o a mezzo di linee aeree e assumono in tali casi, rispettivamente, le denominazioni di « pacchi urgenti » e di « pacchi aerei ».
Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra indicati (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) e' stabilita una speciale tassa.
I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione, soggetti alle formalita' stabilite dal Regolamento, assumono il nome di « pacchi postali ».
Essi possono essere con o senza valore dichiarato; nel primo caso vengono qualificati « assicurati », nel secondo ordinari.
In ambedue i casi possono essere gravati di « assegno ».
I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti, essere trasportati con i piu' rapidi mezzi adottati per la corrispondenza o a mezzo di linee aeree e assumono in tali casi, rispettivamente, le denominazioni di « pacchi urgenti » e di « pacchi aerei ».
Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra indicati (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) e' stabilita una speciale tassa.
Art. 61
Art. 61.
La francatura dei pacchi postali e' obbligatoria.
Ciascun pacco postale deve essere accompagnato da un bollettino di spedizione.
La francatura dei pacchi postali e' obbligatoria.
Ciascun pacco postale deve essere accompagnato da un bollettino di spedizione.
Art. 62
Art. 62.
Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno, contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute dai richiamati alle armi alle loro famiglie e per i recipienti vuoti di ritorno, che abbiano servito a una precedente spedizione di pacchi postali non anteriore a 15 giorni.
Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno, contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute dai richiamati alle armi alle loro famiglie e per i recipienti vuoti di ritorno, che abbiano servito a una precedente spedizione di pacchi postali non anteriore a 15 giorni.
Art. 63
Art. 63.
Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualita' e quantita' sul bollettino di spedizione.
Indipendentemente dai divieti stabiliti dell'art. 72, i pacchi postali non possono contenere corrispondenze epistolari.
E' consentito di includervi una fattura o un semplice elenco degli oggetti contenuti nei pacchi stessi.
I contravventori a tale divieto sono puniti con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire venti.
Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualita' e quantita' sul bollettino di spedizione.
Indipendentemente dai divieti stabiliti dell'art. 72, i pacchi postali non possono contenere corrispondenze epistolari.
E' consentito di includervi una fattura o un semplice elenco degli oggetti contenuti nei pacchi stessi.
I contravventori a tale divieto sono puniti con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire venti.
Art. 64
Art. 64.
L'Amministrazione ha facolta' di aprire i pacchi postali, con le modalita' stabilite dal regolamento, per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto, o le deficienze o avarie, e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.
L'Amministrazione ha facolta' di aprire i pacchi postali, con le modalita' stabilite dal regolamento, per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto, o le deficienze o avarie, e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.
Art. 65
Art. 65.
I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, o ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati, sono sottoposti ad una tassa di custodia.
I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, o ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati, sono sottoposti ad una tassa di custodia.
Art. 66
Art. 66.
I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra localita' del Regno o delle Colonie, o dal Regno alle Colonie e viceversa, sono soggetti a una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione.
Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.
A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario.
I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinarie, salvo contrarie, disposizioni del mittente o del destinatario.
I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra localita' del Regno o delle Colonie, o dal Regno alle Colonie e viceversa, sono soggetti a una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione.
Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.
A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario.
I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinarie, salvo contrarie, disposizioni del mittente o del destinatario.
Art. 67
Art. 67.
Possono essere venduti senza preavviso e formalita' giudiziarie i pacchi postali contenenti merci, che presentino segni di deterioramento.
Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non siano potuti recapitare, ne' restituire al mittente.
Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita.
Trascorso il suddetto termine l'importo e' devoluto all'Amministrazione.
I pacchi, che per qualsiasi ragione non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
In ogni caso compete all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
Possono essere venduti senza preavviso e formalita' giudiziarie i pacchi postali contenenti merci, che presentino segni di deterioramento.
Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non siano potuti recapitare, ne' restituire al mittente.
Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita.
Trascorso il suddetto termine l'importo e' devoluto all'Amministrazione.
I pacchi, che per qualsiasi ragione non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
In ogni caso compete all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
Art. 68
Art. 68.
Nel caso di perdita, manomissione o avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennita' stabilita dal Regio decreto previsto dall'art. 18 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.
Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennita' viene corrisposta nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento, perdita o avaria totale del contenuto. Nel caso di perdita o avaria parziale, compete l'indennita' stabilita per i pacchi ordinari.
Per i recipienti vuoti di ritorno viene corrisposta, nel solo caso di smarrimento, una indennita' pari al valore dei recipienti stessi entro i limiti dell'indennita' massima fissata per essi dal Regio decreto previsto dall'art. 18.
Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita o avaria totale del loro contenuto, i'mittenti, oltre alla indennita', hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione e accessorie, escluse quelle di assicurazione.
Nel caso di perdita, manomissione o avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennita' stabilita dal Regio decreto previsto dall'art. 18 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.
Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennita' viene corrisposta nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento, perdita o avaria totale del contenuto. Nel caso di perdita o avaria parziale, compete l'indennita' stabilita per i pacchi ordinari.
Per i recipienti vuoti di ritorno viene corrisposta, nel solo caso di smarrimento, una indennita' pari al valore dei recipienti stessi entro i limiti dell'indennita' massima fissata per essi dal Regio decreto previsto dall'art. 18.
Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita o avaria totale del loro contenuto, i'mittenti, oltre alla indennita', hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione e accessorie, escluse quelle di assicurazione.
Art. 69
Art. 69.
I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.
Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal Regolamento.
((L'Amministrazione ha facolta' di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti. L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti)).
I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.
Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal Regolamento.
((L'Amministrazione ha facolta' di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti. L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti)).
Art. 70
Art. 70.
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 71, assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilita' che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti.
Non cessa la responsabilita' verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel Codice di commercio.
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 71, assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilita' che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti.
Non cessa la responsabilita' verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel Codice di commercio.
Art. 71
Art. 71.
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli, o consegnarli, o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 3000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli, o consegnarli, o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 3000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Art. 72
Art. 72.
E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume.
Il mittente e' punito con l'ammenda da L. 25 a L. 2000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume.
Il mittente e' punito con l'ammenda da L. 25 a L. 2000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Art. 73
Art. 73.
La falsa dichiarazione del contenuto e l'uso indebito di contrassegni o di indicazioni, comprovanti il diritto alla esenzione o alla riduzione delle tasse postali o l'avvenuta corresponsione di esse, sono puniti con l'ammenda da L. 25 a L. 2000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
La falsa dichiarazione del contenuto e l'uso indebito di contrassegni o di indicazioni, comprovanti il diritto alla esenzione o alla riduzione delle tasse postali o l'avvenuta corresponsione di esse, sono puniti con l'ammenda da L. 25 a L. 2000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Art. 74
Art. 74.
E vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze e i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti di ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze ordinarie, o al doppio della tassa minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare la inesistenza di valori.
Per le corrispondenze e i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennita' nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.
E vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze e i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti di ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze ordinarie, o al doppio della tassa minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare la inesistenza di valori.
Per le corrispondenze e i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennita' nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.
Art. 75
Art. 75.
Le lettere e i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi, o carte di valore esigibili al portatore, debbono essere assicurati.
La dichiarazione di valore non puo' essere superiore al valore reale del contenuto; ma e' consentito di dichiarare un valore inferiore.
E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
E' ammessa, altresi', l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte e oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.
Per ciascuna di tali forme di assicurazione, salvo il disposto dell'art. 52, il mittente e' tenuto a pagare anticipatamente le relative tasse.
Le lettere e i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi, o carte di valore esigibili al portatore, debbono essere assicurati.
La dichiarazione di valore non puo' essere superiore al valore reale del contenuto; ma e' consentito di dichiarare un valore inferiore.
E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
E' ammessa, altresi', l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte e oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.
Per ciascuna di tali forme di assicurazione, salvo il disposto dell'art. 52, il mittente e' tenuto a pagare anticipatamente le relative tasse.
Art. 76
Art. 76.
Le corrispondenze raccomandate od assicurate e i pacchi postali ordinari od assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento.
L'Amministrazione e' responsabile dell'ammontare dell'assegno soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.
In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennita' nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie, non gravato di assegno.
Le corrispondenze raccomandate od assicurate e i pacchi postali ordinari od assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento.
L'Amministrazione e' responsabile dell'ammontare dell'assegno soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.
In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennita' nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie, non gravato di assegno.
Art. 77
Art. 77.
Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo', ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purche' la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.
Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo', ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purche' la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 78
Art. 78.
E' ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.
E' ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.
Art. 79
Art. 79.
Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo, che all'ufficio risulti comune a piu' persone, gli oggetti, vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza, delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi atti a stabilire che sono di sua spettanza.
Quando taluna delle persone, invitate, non si presenti, l'apertura puo' essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.
Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo, che all'ufficio risulti comune a piu' persone, gli oggetti, vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza, delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi atti a stabilire che sono di sua spettanza.
Quando taluna delle persone, invitate, non si presenti, l'apertura puo' essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.
Art. 80
Art. 80.
All'atto del ritiro delle corrispondenze e dei pacchi, i destinatari, o, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali, l'imposta di consumo e tutte le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi fossero eventualmente gravati.
I mittenti hanno facolta' di assumere a loro carico il pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale facolta'.
All'atto del ritiro delle corrispondenze e dei pacchi, i destinatari, o, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali, l'imposta di consumo e tutte le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi fossero eventualmente gravati.
I mittenti hanno facolta' di assumere a loro carico il pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale facolta'.
Art. 81
Art. 81.
Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori• nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari o i mittenti sono tenuti a pagare quanto avessero versato in meno e hanno diritto al rimborso di quanto avessero versato in piu'.
Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori• nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari o i mittenti sono tenuti a pagare quanto avessero versato in meno e hanno diritto al rimborso di quanto avessero versato in piu'.
Art. 82
Art. 82.
I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate o per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d'impostazione.
Per il rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo e' di un anno dalla data d'impostazione, salva l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.
I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate o per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d'impostazione.
Per il rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo e' di un anno dalla data d'impostazione, salva l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.
Art. 83
Art. 83.
Le indennita' previste dagli articoli 44, 45, 68 e 76 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto dal mittente.
Le indennita' previste dagli articoli 44, 45, 68 e 76 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto dal mittente.
Art. 84
Art. 84.
Oltre alle indennita' previste dagli articoli 44, 45, 68 e 76, l'Amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non e' tenuta ad altro risarcimento.
Oltre alle indennita' previste dagli articoli 44, 45, 68 e 76, l'Amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non e' tenuta ad altro risarcimento.
Art. 85
Art. 85.
Col pagamento dell'indennita', e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrera' in tutti i diritti ed azioni della persona che l'ha ricevuta.
Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione e' subentrata.
Col pagamento dell'indennita', e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrera' in tutti i diritti ed azioni della persona che l'ha ricevuta.
Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione e' subentrata.
Art. 86
Art. 86.
La responsabilita' dell'Amministrazione cessa con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti, degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrita' esterna.
La responsabilita' dell'Amministrazione cessa con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti, degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrita' esterna.
Art. 87
Art. 87.
L'Ammininistrazione e' liberata da ogni responsabilita' per la perdita, manomissione ud avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:
a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, da attribuirsi a un caso di forza maggiore;
c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente:
d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi dell'art. 72;
e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 75;
f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 82;
g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalita' stabilite dal regolamento.
L'Ammininistrazione e' liberata da ogni responsabilita' per la perdita, manomissione ud avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:
a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, da attribuirsi a un caso di forza maggiore;
c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente:
d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi dell'art. 72;
e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 75;
f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 82;
g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalita' stabilite dal regolamento.
Art. 88
Art. 88.
Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata gia' corrisposta l'indennita' dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facolta' di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennita' stessa.
Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconoscesse di valore inferiore a quello dichiarato, l'Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennita' corrisposta; consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si puo' incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.
Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata gia' corrisposta l'indennita' dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facolta' di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennita' stessa.
Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconoscesse di valore inferiore a quello dichiarato, l'Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennita' corrisposta; consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si puo' incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.
Art. 89
Art. 89.
E' data facolta' al Ministro per le Comunicazioni, di concerto con quello per le Finanze, di accordare una riduzione sulle tariffe normali, per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle Case editrici e librarie.
E' data facolta' al Ministro per le Comunicazioni, di concerto con quello per le Finanze, di accordare una riduzione sulle tariffe normali, per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle Case editrici e librarie.
Art. 90
Art. 90.
Gli uffici postali emettono, per conto di chiunque lo richieda, vaglia ordinari a tassa, da pagarsi ad una persona e presso un ufficio designati dal mittente, dietro versamento della corrispondente somma di danaro.
Gli uffici postali emettono, per conto di chiunque lo richieda, vaglia ordinari a tassa, da pagarsi ad una persona e presso un ufficio designati dal mittente, dietro versamento della corrispondente somma di danaro.
Art. 91
Art. 91.
I mittenti possono aggiungere gratuitamente sui vaglia ordinari, comunicazioni pel destinatario.
I mittenti possono aggiungere gratuitamente sui vaglia ordinari, comunicazioni pel destinatario.
Art. 92
Art. 92.
Verso corresponsione di speciali soprattasse i mittenti possono ottenere l'emissione di vaglia telegrafici.
Verso corresponsione di speciali soprattasse i mittenti possono ottenere l'emissione di vaglia telegrafici.
Art. 93
Art. 93.
E consentita la cessione dei vaglia ordinari e telegrafici mediante girata.
L'Amministrazione non risponde della autenticita' della girata.
E consentita la cessione dei vaglia ordinari e telegrafici mediante girata.
L'Amministrazione non risponde della autenticita' della girata.
Art. 94
Art. 94.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1849))
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1849))
Art. 95
Art. 95.
Per la trasmissione di fondi nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nonche' pel pagamento di somme dovute a terzi dall'Amministrazione e viceversa, gli uffici emettono vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio).
L'uso del vaglia di servizio puo' essere consentito esclusivamente alle Amministrazioni statali e agli Enti, il cui bilancio sia per intero a carico dello Stato, mediante speciali convenzioni, che determinano le modalita' e le condizioni della concessione.
Per la trasmissione di fondi nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nonche' pel pagamento di somme dovute a terzi dall'Amministrazione e viceversa, gli uffici emettono vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio).
L'uso del vaglia di servizio puo' essere consentito esclusivamente alle Amministrazioni statali e agli Enti, il cui bilancio sia per intero a carico dello Stato, mediante speciali convenzioni, che determinano le modalita' e le condizioni della concessione.
Art. 96
Art. 96.
In caso di perdita del vaglia, la ricevuta fa fede della somma versata fino a prova in contrario.
Qualora manchino tanto il vaglia quanto la ricevuta, o vi sia discordanza fra gli importi in essi indicati, fanno fede le scritture dell'Amministrazione.
In caso di perdita del vaglia, la ricevuta fa fede della somma versata fino a prova in contrario.
Qualora manchino tanto il vaglia quanto la ricevuta, o vi sia discordanza fra gli importi in essi indicati, fanno fede le scritture dell'Amministrazione.
Art. 97
Art. 97.
((I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi successivi a quello dell'emissione. Trascorso il periodo di validita', il loro importo e' rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalita' stabilite dal regolamento.))
((I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi successivi a quello dell'emissione. Trascorso il periodo di validita', il loro importo e' rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalita' stabilite dal regolamento.))
Art. 98
Art. 98.
I vaglia non reclamati entro il termine stabilito ai secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione. La norma suddetta si applica anche ai vaglia tratti sull'estero.(26) ((27))
I vaglia non reclamati entro il termine stabilito ai secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione. La norma suddetta si applica anche ai vaglia tratti sull'estero.(26) ((27))
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 27 febbraio 1965, n. 49 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1962-1963 e degli assegni di conto corrente postale vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1965".
La L. 27 febbraio 1965, n. 49 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1962-1963 e degli assegni di conto corrente postale vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1965".
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 23 aprile 1966, n. 218 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che "La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1963-1964 e degli assegni di conto corrente postali vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1966".
La L. 23 aprile 1966, n. 218 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che "La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1963-1964 e degli assegni di conto corrente postali vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1966".
Art. 99
Art. 99.
Cessa la responsabilita' della Amministrazione quando il pagamento dei vaglia sia fatto con le norme prescritte dal regolamento.
Cessa la responsabilita' della Amministrazione quando il pagamento dei vaglia sia fatto con le norme prescritte dal regolamento.
Art. 100
Art. 100.
L'Amministrazione assume l'incarico della riscossione di somme su titoli ad essa affidati, con le norme stabilite dal regolamento.
L'Amministrazione assume l'incarico della riscossione di somme su titoli ad essa affidati, con le norme stabilite dal regolamento.
Art. 101
Art. 101.
A domanda dei committenti l'Amministrazione assume l'incarico di recapitare i titoli non riscossi a persone espressamente designate o di affidarli ad un pubblico ufficiale, per elevarne il protesto.
Le speso per il protesto devono essere anticipate dai committenti nella misura stabilita' dall'Amministrazione e ad essi sono rimborsate, nei modi indicati dal regolamento, qualora non occorra eseguire l'atto. La domanda di protesto implica l'obbligo nei committenti di sottostare a qualsiasi maggiore spesa incontrata dall'Amministrazione, anche nel caso di pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricate del protesto.
I titoli non riscossi e gli atti di protesto sono rimandati gratuitamente.
A domanda dei committenti l'Amministrazione assume l'incarico di recapitare i titoli non riscossi a persone espressamente designate o di affidarli ad un pubblico ufficiale, per elevarne il protesto.
Le speso per il protesto devono essere anticipate dai committenti nella misura stabilita' dall'Amministrazione e ad essi sono rimborsate, nei modi indicati dal regolamento, qualora non occorra eseguire l'atto. La domanda di protesto implica l'obbligo nei committenti di sottostare a qualsiasi maggiore spesa incontrata dall'Amministrazione, anche nel caso di pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricate del protesto.
I titoli non riscossi e gli atti di protesto sono rimandati gratuitamente.
Art. 102
Art. 102.
E' vietato di accompagnare i titoli affidati alla posta per la riscossione con lettere od altri scritti aventi carattere di corrispondenza epistolare.
E' vietato di accompagnare i titoli affidati alla posta per la riscossione con lettere od altri scritti aventi carattere di corrispondenza epistolare.
Art. 103
Art. 103.
Salvo contraria volonta' del committente sono ammessi pagamenti in conto.
Ai titoli cambiari si applica l'art. 292 del Codice di commercio.
Salvo contraria volonta' del committente sono ammessi pagamenti in conto.
Ai titoli cambiari si applica l'art. 292 del Codice di commercio.
Art. 104
Art. 104.
E' consentito ai mittenti, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritirare i titoli spediti, di sospendere il protesto domandato e di autorizzare l'accettazione di acconti, anche se precedentemente esclusa.
E' consentito ai mittenti, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritirare i titoli spediti, di sospendere il protesto domandato e di autorizzare l'accettazione di acconti, anche se precedentemente esclusa.
Art. 105
Art. 105.
L'Amministrazione risponde delle somme riscosse, ma non dei ritardi od omissioni di qualsiasi specie, ne della mancata consegna degli effetti alle persone designate o agli ufficiali pubblici competenti ad elevarne il protesto.
Nel caso di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere, corrisponde ai mittenti le indennita' previste dalla presente legge per le corrispondenze raccomandate o assicurate, secondo i casi.
L'Amministrazione risponde delle somme riscosse, ma non dei ritardi od omissioni di qualsiasi specie, ne della mancata consegna degli effetti alle persone designate o agli ufficiali pubblici competenti ad elevarne il protesto.
Nel caso di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere, corrisponde ai mittenti le indennita' previste dalla presente legge per le corrispondenze raccomandate o assicurate, secondo i casi.
Art. 106
Art. 106.
I reclami per il servizio delle riscossioni devono essere presentati, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data dell'impostazione, salvo l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto con tali mezzi al rimborso dei titoli stessi.
I reclami per il servizio delle riscossioni devono essere presentati, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data dell'impostazione, salvo l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto con tali mezzi al rimborso dei titoli stessi.
Art. 107
Art. 107.
Presso l'Amministrazione, nelle sedi stabilite dal Ministero delle comunicazioni, puo' essere aperto un conto corrente a favore di chiunque ne faccia domanda e soddisfi alle condizioni stabilite dal regolamento.
Presso l'Amministrazione, nelle sedi stabilite dal Ministero delle comunicazioni, puo' essere aperto un conto corrente a favore di chiunque ne faccia domanda e soddisfi alle condizioni stabilite dal regolamento.
Art. 108
Art. 108.
Non possono aprirsi conti correnti postali a favore di persone che risultino in stato di interdizione o di fallimento.
I minori, che abbiano cetimiuto il 18° anno di eta', sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali.
Non possono aprirsi conti correnti postali a favore di persone che risultino in stato di interdizione o di fallimento.
I minori, che abbiano cetimiuto il 18° anno di eta', sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali.
Art. 109
Art. 109.
A cura dell'Amministrazione viene pubblicato l'elenco dei correntisti coi rispettivi numeri di conto e, se del caso, anche gli elenchi di variazione. L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono pubblicazioni ufficiali e la loro riproduzione e' vietata, con le sanzioni previste dall'art. 222 della presente legge.
L'acquisto dell'elenco generale e' obbligatorio per i correntisti.
Il suo prezzo e' addebitato d'ufficio sul loro conto. Gli elenchi di variazione sono distribuiti gratuitamente.
A cura dell'Amministrazione viene pubblicato l'elenco dei correntisti coi rispettivi numeri di conto e, se del caso, anche gli elenchi di variazione. L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono pubblicazioni ufficiali e la loro riproduzione e' vietata, con le sanzioni previste dall'art. 222 della presente legge.
L'acquisto dell'elenco generale e' obbligatorio per i correntisti.
Il suo prezzo e' addebitato d'ufficio sul loro conto. Gli elenchi di variazione sono distribuiti gratuitamente.
Art. 110
Art. 110.
L'attivo del conto corrente e' formato:
1° dai versamenti di danaro fatti dal correntista o da terze a suo vantaggio;
2° dai crediti trasferiti da altri conti correnti postali (postagiro);
3° dalla iscrizione annuale degli interessi liquidati ai sensi del successivo articolo 113.
Fuo' essere, inoltre, accreditato al conto corrente, a richiesta del correntista, l'importo di qualsiasi credito verso l'Amministrazione delle Poste e le altre Amministrazioni statali e parastatali.
L'attivo del conto corrente e' formato:
1° dai versamenti di danaro fatti dal correntista o da terze a suo vantaggio;
2° dai crediti trasferiti da altri conti correnti postali (postagiro);
3° dalla iscrizione annuale degli interessi liquidati ai sensi del successivo articolo 113.
Fuo' essere, inoltre, accreditato al conto corrente, a richiesta del correntista, l'importo di qualsiasi credito verso l'Amministrazione delle Poste e le altre Amministrazioni statali e parastatali.
Art. 111
Art. 111.
Il correntista puo' disporre del proprio credito mediante:
a) « assegni all'ordine » per effettuare pagamenti presso qualsiasi ufficio postale;
b) « assegni localizzati » non girabili, per effettuare pagamenti a favore di una determinata persona e presso un determinato ufficio postale;
c) « postagiri », per fare eseguire accreditamenti di somme sul conto di altri correntisti.
Il correntista puo' disporre del proprio credito mediante:
a) « assegni all'ordine » per effettuare pagamenti presso qualsiasi ufficio postale;
b) « assegni localizzati » non girabili, per effettuare pagamenti a favore di una determinata persona e presso un determinato ufficio postale;
c) « postagiri », per fare eseguire accreditamenti di somme sul conto di altri correntisti.
Art. 111 bis
Art. 111-bis.
((Il pagamento in modo ordinario delle somme dovute all'Erario per tasse sulle concessioni governative puo' essere fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali mediante postagiro esenti da tassa, ovvero mediante versamenti soggetti alle speciali tasse stabilite. In entrambi i casi i pagamenti devono essere fatti a favore di appositi conti correnti intestati agli Uffici del registro. Il pagamento delle tasse scolastiche e delle tasse di concessione governativa sui brevetti per invenzioni, modelli e marchi deve essere esclusivamente fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali, o con gli altri mezzi espressamente consentiti dalle disposizioni di leggi o regolamenti speciali)).((5))
((Il pagamento in modo ordinario delle somme dovute all'Erario per tasse sulle concessioni governative puo' essere fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali mediante postagiro esenti da tassa, ovvero mediante versamenti soggetti alle speciali tasse stabilite. In entrambi i casi i pagamenti devono essere fatti a favore di appositi conti correnti intestati agli Uffici del registro. Il pagamento delle tasse scolastiche e delle tasse di concessione governativa sui brevetti per invenzioni, modelli e marchi deve essere esclusivamente fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali, o con gli altri mezzi espressamente consentiti dalle disposizioni di leggi o regolamenti speciali)).((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 31 ottobre 1942, n. 1849 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del suindicato decreto.
Il Regio Decreto 31 ottobre 1942, n. 1849 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del suindicato decreto.
Art. 112
Art. 112.
((Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti: 1) le operazioni di postagiro; 2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali; 3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; 4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore; 5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale. L'Amministrazione ha facolta' di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o piu' soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalita' stabilite dal regolamento)).
((Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti: 1) le operazioni di postagiro; 2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali; 3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; 4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore; 5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale. L'Amministrazione ha facolta' di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o piu' soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalita' stabilite dal regolamento)).
AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le esenzioni di tassa per il servizio dei conti correnti postali previste al n. 4 dell'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abolite".
Il Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le esenzioni di tassa per il servizio dei conti correnti postali previste al n. 4 dell'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abolite".
Art. 113
Art. 113.
Sui fondi versati in conto corrente postale e' corrisposto l'interesse determinato con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
((L'interesse e' calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500. I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi e' arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi)).
Sui fondi versati in conto corrente postale e' corrisposto l'interesse determinato con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
((L'interesse e' calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500. I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi e' arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi)).
Art. 114
Art. 114.
Per le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali, la corrispondenza tra gli utenti e l'Amministrazione e' esente da tassa.
Per i correntisti l'esenzione e' limitata alle corrispondenze spedite in via ordinaria, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento.
Per le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali, la corrispondenza tra gli utenti e l'Amministrazione e' esente da tassa.
Per i correntisti l'esenzione e' limitata alle corrispondenze spedite in via ordinaria, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento.
Art. 115
Art. 115.
L'Amministrazione si libera da ogni responsabilita' per le somme versate in conto corrente, quando i pagamenti siano fatti nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.
In caso di discordanza tra la somma indicata nella ricevuta rilasciata al versante e quella indicata nel bollettino di versamento, fa fede quest'ultimo, salvo prova in contrario.
L'Amministrazione si libera da ogni responsabilita' per le somme versate in conto corrente, quando i pagamenti siano fatti nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.
In caso di discordanza tra la somma indicata nella ricevuta rilasciata al versante e quella indicata nel bollettino di versamento, fa fede quest'ultimo, salvo prova in contrario.
Art. 116
Art. 116.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1939, N. 1192)).
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1939, N. 1192)).
Il correntista puo' chiedere, in qualsiasi tempo, un estratto o una copia del suo conto, pagando la relativa tassa.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1939, N. 1192)).
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1939, N. 1192)).
Il correntista puo' chiedere, in qualsiasi tempo, un estratto o una copia del suo conto, pagando la relativa tassa.
Art. 117
Art. 117.
Salvo quanto stabilisce il regolamento per i casi di furto, smarrimento o distruzione di assegni, non e' ammessa altra opposizione al pagamento, all'infuori di quella fatta con citazione davanti all'autorita' giudiziaria dai titolari dell'azienda o societa' correntista o dai coeredi del titolare defunto per controversie sulla appartenenza del credito.
Salvo quanto stabilisce il regolamento per i casi di furto, smarrimento o distruzione di assegni, non e' ammessa altra opposizione al pagamento, all'infuori di quella fatta con citazione davanti all'autorita' giudiziaria dai titolari dell'azienda o societa' correntista o dai coeredi del titolare defunto per controversie sulla appartenenza del credito.
Art. 118
Art. 118.
Gli assegni, per essere pagabili, debbono essere muniti del « visto » dell'ufficio ove e' iscritto il conto.
L'Amministrazione non risponde dell'autenticita' della girata.
Gli assegni, per essere pagabili, debbono essere muniti del « visto » dell'ufficio ove e' iscritto il conto.
L'Amministrazione non risponde dell'autenticita' della girata.
Art. 119
Art. 119.
Fino a quando gli assegni non siano sottoposti al « visto » dell'Ufficio detentore del conto corrente, sul quale sono tratti, rivestono il carattere di assegni fiduciari.
Il possessore di un assegno fiduciario (beneficiario o ultimo giratario), per ottenerne la vidimazione o il pagamento, deve presentarlo o farlo pervenire all'ufficio detentore del conto, non oltre il termine di 60 giorni.
Fino a quando gli assegni non siano sottoposti al « visto » dell'Ufficio detentore del conto corrente, sul quale sono tratti, rivestono il carattere di assegni fiduciari.
Il possessore di un assegno fiduciario (beneficiario o ultimo giratario), per ottenerne la vidimazione o il pagamento, deve presentarlo o farlo pervenire all'ufficio detentore del conto, non oltre il termine di 60 giorni.
Art. 120
Art. 120.
((Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui e' avvenuta l'apposizione del "visto". Trascorso tale periodo, il loro importo e' rimborsabile agli aventi diritto che, ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalita' stabilite dal regolamento.))
((Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui e' avvenuta l'apposizione del "visto". Trascorso tale periodo, il loro importo e' rimborsabile agli aventi diritto che, ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalita' stabilite dal regolamento.))
Art. 121
Art. 121.
Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.(26) ((27))
Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.(26) ((27))
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 27 febbraio 1965, n. 49 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1962-1963 e degli assegni di conto corrente postale vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1965".
La L. 27 febbraio 1965, n. 49 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1962-1963 e degli assegni di conto corrente postale vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1965".
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 23 aprile 1966, n. 218 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che "La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1963-1964 e degli assegni di conto corrente postali vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1966".
La L. 23 aprile 1966, n. 218 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che "La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1963-1964 e degli assegni di conto corrente postali vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1966".
Art. 122
Art. 122.
((I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione: a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio successivo all'anno in cui e' stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo, quando siano inferiori a lire 5000; b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo. La prescrizione non e' interrotta dall'accreditamento degli interessi e dall'addebitamento del prezzo dello elenco dei correntisti)).
((I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione: a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio successivo all'anno in cui e' stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo, quando siano inferiori a lire 5000; b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo. La prescrizione non e' interrotta dall'accreditamento degli interessi e dall'addebitamento del prezzo dello elenco dei correntisti)).
Art. 123
Art. 123.
((I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni. Detto termine decorre: a) per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto; b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1 gennaio successivo all'anno cui si riferiscono se trattasi di interessi; c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1 luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno e' stato dall'ufficio dei conti correnti; d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento. La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione)).
((I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni. Detto termine decorre: a) per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto; b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1 gennaio successivo all'anno cui si riferiscono se trattasi di interessi; c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1 luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno e' stato dall'ufficio dei conti correnti; d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento. La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione)).
Art. 124
Art. 124.
L'Amministrazione puo' rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente per qualsiasi credito che essa possa vantare verso il correntista in dipendenza del servizio dei conti correnti.
Qualora la somma iscritta nel conto non sia sufficiente a coprire il credito dell'Amministrazione, questa puo' valersi della procedura coattiva, prevista dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.
L'Amministrazione puo' rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente per qualsiasi credito che essa possa vantare verso il correntista in dipendenza del servizio dei conti correnti.
Qualora la somma iscritta nel conto non sia sufficiente a coprire il credito dell'Amministrazione, questa puo' valersi della procedura coattiva, prevista dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 125
Art. 125.
Chi trae un assegno sopra un conto che non gli appartenga o che sia estinto, o sapendo che non e' disponibile in esso tutto il corrispondente importo, e' punito a termini delle leggi vigenti.
Il giudice puo' ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto su uno o piu' giornali a spese del condannato.
Chi trae un assegno sopra un conto che non gli appartenga o che sia estinto, o sapendo che non e' disponibile in esso tutto il corrispondente importo, e' punito a termini delle leggi vigenti.
Il giudice puo' ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto su uno o piu' giornali a spese del condannato.
Art. 126
Art. 126.
L'importo degli assegni postali localizzati ed all'ordine puo' essere riaccreditato al conto del correntista traente nei casi di inesistenza, irreperibilita' o rifiuto del beneficiario e, nei limiti e con le cautele stabiliti dal regolamento, nel caso di morte del beneficiario.
L'importo degli assegni per postagiro puo' essere riaccreditato al conto del correntista traente nel caso di inesistenza del conto del beneficiario.
Gli assegni possono essere revocati fino a quando non siano addebitati sul conto stesso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita', se l'ordine di revoca, per qualsiasi causa, non sia eseguito.
Non e' ammessa revoca del versamento fatto in conto corrente.
L'importo degli assegni postali localizzati ed all'ordine puo' essere riaccreditato al conto del correntista traente nei casi di inesistenza, irreperibilita' o rifiuto del beneficiario e, nei limiti e con le cautele stabiliti dal regolamento, nel caso di morte del beneficiario.
L'importo degli assegni per postagiro puo' essere riaccreditato al conto del correntista traente nel caso di inesistenza del conto del beneficiario.
Gli assegni possono essere revocati fino a quando non siano addebitati sul conto stesso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita', se l'ordine di revoca, per qualsiasi causa, non sia eseguito.
Non e' ammessa revoca del versamento fatto in conto corrente.
Art. 127
Art. 127.
L'Amministrazione puo' insindacabilmente, ed in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di conto corrente postale.
La morte, l'interdizione ed il fallimento del correntista, regolarmente notificati all'ufficio detentore del conto, producono la risoluzione del rapporto, tranne che gli eredi o i rappresentanti legali non chiedano di, essere autorizzati a continuare la gestione del conto.
L'Amministrazione puo' insindacabilmente, ed in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di conto corrente postale.
La morte, l'interdizione ed il fallimento del correntista, regolarmente notificati all'ufficio detentore del conto, producono la risoluzione del rapporto, tranne che gli eredi o i rappresentanti legali non chiedano di, essere autorizzati a continuare la gestione del conto.
Art. 128
Art. 128.
I fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dall'Amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti.
Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni altro genere, relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in entrata al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
I fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dall'Amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti.
Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni altro genere, relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in entrata al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Art. 129
Art. 129.
Gli uffici postali ricevono per conto della Cassa depositi e prestiti somme in deposito a titolo di risparmio, aprendo un conto corrente a favore di persone fisiche o giuridiche e rilasciando alle medesime un apposito libretto, in cui saranno iscritte lo somme successivamente depositate, quelle rimborsate e gli interessi maturati.
I commissari della Regia marina, in servizio a bordo delle navi o presso i corpi a terra distaccati in territorio estero, possono essere autorizzati ad eseguire operazioni per conto delle casse postali di risparmio, secondo le norme emanate dal Ministero delle comunicazioni di concerto con le Amministrazioni interessate.
Gli uffici postali ricevono per conto della Cassa depositi e prestiti somme in deposito a titolo di risparmio, aprendo un conto corrente a favore di persone fisiche o giuridiche e rilasciando alle medesime un apposito libretto, in cui saranno iscritte lo somme successivamente depositate, quelle rimborsate e gli interessi maturati.
I commissari della Regia marina, in servizio a bordo delle navi o presso i corpi a terra distaccati in territorio estero, possono essere autorizzati ad eseguire operazioni per conto delle casse postali di risparmio, secondo le norme emanate dal Ministero delle comunicazioni di concerto con le Amministrazioni interessate.
Art. 130
Art. 130.
I libretti postali di risparmio sono nominativi o al portatore.
I libretti al portatore sono emessi dagli uffici postali espressamente autorizzati dall'Amministrazione.
I libretti postali di risparmio sono nominativi o al portatore.
I libretti al portatore sono emessi dagli uffici postali espressamente autorizzati dall'Amministrazione.
Art. 131
Art. 131.
I libretti postali di risparmio sono forniti gratuitamente e sono esenti da tassa di bollo.
Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di un libretto, si rilascia, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento, un duplicato, verso pagamento di una tassa.
I libretti postali di risparmio sono forniti gratuitamente e sono esenti da tassa di bollo.
Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di un libretto, si rilascia, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento, un duplicato, verso pagamento di una tassa.
Art. 132
Art. 132.
I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono recare anche quella della paternita'.
E ammessa la intestazione di un libretto a piu' persone, anche con facolta' all'uno o all'altro intestatario di ottenere rimborsi.
Alla intestazione puo' aggiungersi la dichiarazione di un rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso.
I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.
I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono recare anche quella della paternita'.
E ammessa la intestazione di un libretto a piu' persone, anche con facolta' all'uno o all'altro intestatario di ottenere rimborsi.
Alla intestazione puo' aggiungersi la dichiarazione di un rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso.
I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.
Art. 133
Art. 133.
Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali l'ufficio deve rilasciare una ricevuta al depositante, che e' tenuto a custodirla fino alla revisione del libretto, prevista dall'art.
138.
Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali l'ufficio deve rilasciare una ricevuta al depositante, che e' tenuto a custodirla fino alla revisione del libretto, prevista dall'art.
138.
Art. 134
Art. 134.
A richiesta dei titolari dei libretti, gli uffici postali, col solo rimborso delle spese, provvedono, mediante prelievo delle somme iscritte sul libretto, all'acquisto di titoli del Debito pubblico o al deposito volontario presso la Cassa depositi e prestiti.
A richiesta dei titolari dei libretti, gli uffici postali, col solo rimborso delle spese, provvedono, mediante prelievo delle somme iscritte sul libretto, all'acquisto di titoli del Debito pubblico o al deposito volontario presso la Cassa depositi e prestiti.
Art. 135
Art. 135.
I titolari dei libretti, i quali risiedono fuori dei capoluoghi di provincia, possono valersi degli uffici postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi del Debito pubblico, purche' al netto di ritenuta.
I titolari dei libretti, i quali risiedono fuori dei capoluoghi di provincia, possono valersi degli uffici postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi del Debito pubblico, purche' al netto di ritenuta.
Art. 136
Art. 136.
Sulle somme depositate e' corrisposto un interesse, il cui saggio e' stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le comunicazioni.
Quando lo esigano le condizioni del mercato, il saggio di interesse puo' essere modificato anche durante il corso dell'anno.
Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto Ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione.
Sulle somme depositate e' corrisposto un interesse, il cui saggio e' stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le comunicazioni.
Quando lo esigano le condizioni del mercato, il saggio di interesse puo' essere modificato anche durante il corso dell'anno.
Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto Ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione.
Art. 137
Art. 137.
L'interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese.
Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.
Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno della quindicina in cui e' stato eseguito il rimborso.
Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero.
Le frazioni di lire non producono interesse.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1952, N. 44)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1952, N. 44)).
L'interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese.
Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.
Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno della quindicina in cui e' stato eseguito il rimborso.
Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero.
Le frazioni di lire non producono interesse.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1952, N. 44)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1952, N. 44)).
Art. 138
Art. 138.
I libretti di risparmio debbono essere spediti annualmente all'Amministrazione centrale per la revisione e l'iscrizione degli interessi maturati.
Per i libretti rilasciati a favore di italiani residenti all'estero, l'invio deve effettuarsi almeno ogni biennio.
I possessori di libretti sono tenuti altresi' a consegnarli ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati.
L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo libera l'Amministrazione da ogni responsabilita'.
I libretti di risparmio debbono essere spediti annualmente all'Amministrazione centrale per la revisione e l'iscrizione degli interessi maturati.
Per i libretti rilasciati a favore di italiani residenti all'estero, l'invio deve effettuarsi almeno ogni biennio.
I possessori di libretti sono tenuti altresi' a consegnarli ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati.
L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo libera l'Amministrazione da ogni responsabilita'.
Art. 139
Art. 139.
E' vietato affidare i libretti di risparmio agli uffici postali.
L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia.
Nessuna responsabilita' incombe all'Amministrazione per le conseguenze della trasgressione al divieto sancito dal presente articolo.
E' vietato affidare i libretti di risparmio agli uffici postali.
L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia.
Nessuna responsabilita' incombe all'Amministrazione per le conseguenze della trasgressione al divieto sancito dal presente articolo.
Art. 140
Art. 140.
I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorita' giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia.
Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:
a) da parte dei rappresentanti legali sui libretti intestati a minorenni o interdetti;
b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere;
c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di piu' persone;
d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone.
L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.
I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorita' giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia.
Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:
a) da parte dei rappresentanti legali sui libretti intestati a minorenni o interdetti;
b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere;
c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di piu' persone;
d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone.
L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.
Art. 141
Art. 141.
Il credito dei libretti nominativi puo' essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio.
I libretti possono essere dati anche in pegno.
La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione e all'Amministrazione centrale.
Il credito dei libretti nominativi puo' essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio.
I libretti possono essere dati anche in pegno.
La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione e all'Amministrazione centrale.
Art. 142
Art. 142.
I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti procuratori o delegati.
La delega e' ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli uffici di emissione.
Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali.
Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore, o da altra persona di notoria probita', la quale convalidi con la propria firma la loro firma di quietanza.
Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del Codice civile.
I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti procuratori o delegati.
La delega e' ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli uffici di emissione.
Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali.
Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore, o da altra persona di notoria probita', la quale convalidi con la propria firma la loro firma di quietanza.
Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del Codice civile.
Art. 143
Art. 143.
Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro le procure speciali rilasciate per i rimborsi.
Sono esenti inoltre dalle tasse di bollo e legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini residenti all'estero con le casse postali di risparmio.
Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro le procure speciali rilasciate per i rimborsi.
Sono esenti inoltre dalle tasse di bollo e legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini residenti all'estero con le casse postali di risparmio.
Art. 144
Art. 144.
I rimborsi non possono essere eseguiti, senza l'esibizione dei libretti.
Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalita' stabilite dal regolamento su libretti nominativi, che si trovino in potere dell'Amministrazione.
I rimborsi non possono essere eseguiti, senza l'esibizione dei libretti.
Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalita' stabilite dal regolamento su libretti nominativi, che si trovino in potere dell'Amministrazione.
Art. 145
Art. 145.
I rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.
Per i rimborsi su libretti nominativi, l'Amministrazione puo' valersi dei termini stabiliti dal regolamento.
I rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.
Per i rimborsi su libretti nominativi, l'Amministrazione puo' valersi dei termini stabiliti dal regolamento.
Art. 146
Art. 146.
I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quelli di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'Amministrazione centrale e, per rimborsi eccedenti le lire 500, anche dell'ufficio di emissione.
I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quelli di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'Amministrazione centrale e, per rimborsi eccedenti le lire 500, anche dell'ufficio di emissione.
Art. 147
Art. 147.
Le Provincie, i Comuni e gli istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per il collocamento delle somme eccedenti i bisogni ordinari.
Tali depositi sono fruttiferi senza limite di somma.
Le Provincie, i Comuni e gli istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per il collocamento delle somme eccedenti i bisogni ordinari.
Tali depositi sono fruttiferi senza limite di somma.
Art. 148
Art. 148.
Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziali o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale.
lati depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione.
Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziali o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale.
lati depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione.
Art. 149
Art. 149.
Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate ai depositanti e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le ricevute stesse, salvo prova in contrario.
Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole di rimborso e quelle Iscritte nel libretti, fanno fede le prime, salvo prova in contrario.
In mancanza dei documenti sopra indicati fanno fede le scritture dell'Amministrazione centrale.
Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate ai depositanti e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le ricevute stesse, salvo prova in contrario.
Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole di rimborso e quelle Iscritte nel libretti, fanno fede le prime, salvo prova in contrario.
In mancanza dei documenti sopra indicati fanno fede le scritture dell'Amministrazione centrale.
Art. 150
Art. 150.
Il termine per la presentazione del reclami per irregolarita' o frodi nel servizio dei risparmi e' di due anni dalla data della operazione contestata, salvo quanto e' stabilito nell'ultimo comma dell'art. 138.
Tale termine e' aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero.
Il termine per la presentazione del reclami per irregolarita' o frodi nel servizio dei risparmi e' di due anni dalla data della operazione contestata, salvo quanto e' stabilito nell'ultimo comma dell'art. 138.
Tale termine e' aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero.
Art. 151
Art. 151.
((Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso: a) di un anno, quando non siano superiori a lire venticinque fra capitale ed interessi: b) di tre anni, quando non siano superiori a lire cinquanta fra capitale ed interessi; c) di cinque anni, quando non siano superiori a lire cento fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire dieci e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cento; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cento; d) di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo)).((13))
I detti periodi di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.
Per i libretti lasciati in custodia al Ministero la sola iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere il corso della prescrizione.
Per i libretti appartenenti a minori i detti periodi di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'.
((Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso: a) di un anno, quando non siano superiori a lire venticinque fra capitale ed interessi: b) di tre anni, quando non siano superiori a lire cinquanta fra capitale ed interessi; c) di cinque anni, quando non siano superiori a lire cento fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire dieci e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cento; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cento; d) di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo)).((13))
I detti periodi di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.
Per i libretti lasciati in custodia al Ministero la sola iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere il corso della prescrizione.
Per i libretti appartenenti a minori i detti periodi di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'.
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 9 febbraio 1948, n. 393 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I nuovi limiti di somma di cui al precedente articolo cominceranno ad applicarsi con decorrenza dalle prescrizioni maturate al 31 dicembre 1948".
Il D.Lgs. 9 febbraio 1948, n. 393 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I nuovi limiti di somma di cui al precedente articolo cominceranno ad applicarsi con decorrenza dalle prescrizioni maturate al 31 dicembre 1948".
Art. 152
Art. 152.
In caso di controversia giudiziale per qualiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso di opposizione, i termini ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa.
Le prescrizioni previste alle lettere a), b) e c) del precedente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale.
In caso di controversia giudiziale per qualiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso di opposizione, i termini ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa.
Le prescrizioni previste alle lettere a), b) e c) del precedente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale.
Art. 153
Art. 153.
Le disposizioni del libro II, capo 2° e 3°, del testo unica delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in quanto non provvede la presente legge.
Le disposizioni del libro II, capo 2° e 3°, del testo unica delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in quanto non provvede la presente legge.
Art. 154
Art. 154.
Gli uffici postali, nei limiti e con le modalita' indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
Gli uffici postali, nei limiti e con le modalita' indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
Art. 155
Art. 155.
Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori a bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.
Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione.
Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori a bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.
Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione.
Art. 156
Art. 156.
Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale: esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi,
Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale: esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi,
Art. 157
Art. 157.
Il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future.
Essi sono inoltre insequestrabili e non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge.
Il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future.
Essi sono inoltre insequestrabili e non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge.
Art. 158
Art. 158.
Il credito rappresentato dai buoni fruttiferi si prescrive a favore dell'Amministrazione postale dopo 30 anni dalla data di emissione.
La prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida.
Il credito rappresentato dai buoni fruttiferi si prescrive a favore dell'Amministrazione postale dopo 30 anni dalla data di emissione.
La prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida.
Art. 159
Art. 159.
I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di' ogni altra pubblica Amministrazione.
Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto.
Il deposito dei buoni e' esente da tassa di custodia,
I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di' ogni altra pubblica Amministrazione.
Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto.
Il deposito dei buoni e' esente da tassa di custodia,
Art. 160
Art. 160.
Il Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, stabilisce il limite massimo del capitale che ciascuna persona ha facolta' di investire in buoni postali fruttiferi.
Il Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, stabilisce il limite massimo del capitale che ciascuna persona ha facolta' di investire in buoni postali fruttiferi.
Art. 161
Art. 161.
I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalita' indicate dal regolamento.
I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalita' indicate dal regolamento.
Art. 162
Art. 162.
Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emisisone, e' subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo, quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.
Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emisisone, e' subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo, quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.
Art. 163
Art. 163.
Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.
Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.
Art. 164
Art. 164.
Alla organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il Comitato centrale dei buoni.
Il Comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero delle finanze; e' presieduto dal Ministro per le finanze ed e' composto dal direttore della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, come vice presidente, dal direttore generale del Tesoro, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero delle finanze nominato dal Ministro, nonche' dal direttore generale delle poste e dei telegrafi e dal direttore capo del servizio dei risparmi postali.
Il Comitato e' assistito da un segretario, scelto dal vice presidente fra i funzionari della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Alla organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il Comitato centrale dei buoni.
Il Comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero delle finanze; e' presieduto dal Ministro per le finanze ed e' composto dal direttore della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, come vice presidente, dal direttore generale del Tesoro, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero delle finanze nominato dal Ministro, nonche' dal direttore generale delle poste e dei telegrafi e dal direttore capo del servizio dei risparmi postali.
Il Comitato e' assistito da un segretario, scelto dal vice presidente fra i funzionari della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Art. 165
Art. 165.
In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio delle Casse postali di risparmio.
In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio delle Casse postali di risparmio.
Art. 166
Art. 166.
Nessuno puo' eseguire od esercitare impianti di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione.
Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, comunicazioni telegrafiche e telefoniche nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', contigui o collegati da opere aventi carattere permanente.
Le Amministrazioni dello Stato, salve le necessita' di ordine politico o militare, provvedono all'impianto ed all'esercizio delle telecomunicazioni secondo le norme della presente legge.
((33))
Nessuno puo' eseguire od esercitare impianti di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione.
Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, comunicazioni telegrafiche e telefoniche nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', contigui o collegati da opere aventi carattere permanente.
Le Amministrazioni dello Stato, salve le necessita' di ordine politico o militare, provvedono all'impianto ed all'esercizio delle telecomunicazioni secondo le norme della presente legge.
((33))
AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 166 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 166 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Art. 167
Art. 167.
La concessione pei servizi di telecomunicazione data con decreto Reale o Ministeriale a norma dei successivi articoli.
La concessione pei servizi di telecomunicazione data con decreto Reale o Ministeriale a norma dei successivi articoli.
Art. 168
Art. 168.
Si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Miinstro per le finanze, sentito il Consiglio del Ministri, alle concessioni di telecomunicazioni per il pubblico servizio, aventi per oggetto:
1° la concessione in proprieta' e l'esercizio di impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici dello Stato;
2° il solo esercizio d'impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici dello Stato;
3° la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici;
4° la sola costruzione d'impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici, in quanto lo Stato non vi provveda direttamente o a mezzo di appalto;
5° l'impianto e l'esercizio dei servizi di radiodiffusione e di televisione.((33))
Possono anche essere ceduti in proprieta' o in locazione gli stabili statali necessari al servizi elencati ai numeri 1 e 2, nei modi e con le forme stabilite nel regolamento.
Si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Miinstro per le finanze, sentito il Consiglio del Ministri, alle concessioni di telecomunicazioni per il pubblico servizio, aventi per oggetto:
1° la concessione in proprieta' e l'esercizio di impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici dello Stato;
2° il solo esercizio d'impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici dello Stato;
3° la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici;
4° la sola costruzione d'impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici, in quanto lo Stato non vi provveda direttamente o a mezzo di appalto;
5° l'impianto e l'esercizio dei servizi di radiodiffusione e di televisione.((33))
Possono anche essere ceduti in proprieta' o in locazione gli stabili statali necessari al servizi elencati ai numeri 1 e 2, nei modi e con le forme stabilite nel regolamento.
AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 168, numero 5 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 168, numero 5 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Art. 169
Art. 169.
Si provvede con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, per le concessioni aventi per oggetto:
a) l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato;
b)l'utilizzazione di settori o canali di sistemi telegrafici multipli in azione su comunicazioni telegrafiche o telefoniche dello Stato;
c) l'utilizzazione dei sistemi fotetelegrafici su comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche;
d) la cessione della proprieta' o dell'uso di circuiti od impianti Statali telegrafici e telefonici, da utilizzarsi per una concessione gia' accorciata. Il decreto e' emanato di concerto col Ministro per le finanze;
e) l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili e di aeromobili civili. Il decreto e' emanato di concerto col Ministro per l'aeronautica;
f) l'accettazione e il recapito dei telegrammi e marconigrammi e servizi annessi.
((18))
Si provvede con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, per le concessioni aventi per oggetto:
a) l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato;
b)l'utilizzazione di settori o canali di sistemi telegrafici multipli in azione su comunicazioni telegrafiche o telefoniche dello Stato;
c) l'utilizzazione dei sistemi fotetelegrafici su comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche;
d) la cessione della proprieta' o dell'uso di circuiti od impianti Statali telegrafici e telefonici, da utilizzarsi per una concessione gia' accorciata. Il decreto e' emanato di concerto col Ministro per le finanze;
e) l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili e di aeromobili civili. Il decreto e' emanato di concerto col Ministro per l'aeronautica;
f) l'accettazione e il recapito dei telegrammi e marconigrammi e servizi annessi.
((18))
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "La facolta' di dare in concessione il recapito dei telegrammi e dei marconigrammi, prevista dall'art. 169, lettera f), del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' trasferita ai direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, sentito il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio".
Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "La facolta' di dare in concessione il recapito dei telegrammi e dei marconigrammi, prevista dall'art. 169, lettera f), del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' trasferita ai direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, sentito il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio".
Art. 170
Art. 170.
Il concessionario non puo', senza autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, addivenire, sotto qualsiasi forma, alla cessione, anche parziale, dell'esercizio della concessione.
In caso di trasgressione di questo divieto puo' essere pronunciata la revoca della concessione.
Il concessionario non puo', senza autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, addivenire, sotto qualsiasi forma, alla cessione, anche parziale, dell'esercizio della concessione.
In caso di trasgressione di questo divieto puo' essere pronunciata la revoca della concessione.
Art. 171
Art. 171.
Il concessionario paga allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nella presente legge, o nel regolamento, o nell'atto di concessione.
((Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi: 1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici; 2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici; 3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti; 4) numero delle frequenze assegnate; 5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.); 6) esistenza o meno, nelle localita' da collegare, di servizio telefonico pubblico; 7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento; 8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio. I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unita' telefoniche. I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attivita' nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone. Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attivita' del concessionario, il canone e' determinato in conformita' dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642)).
Il concessionario paga allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nella presente legge, o nel regolamento, o nell'atto di concessione.
((Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi: 1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici; 2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici; 3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti; 4) numero delle frequenze assegnate; 5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.); 6) esistenza o meno, nelle localita' da collegare, di servizio telefonico pubblico; 7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento; 8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio. I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unita' telefoniche. I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attivita' nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone. Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attivita' del concessionario, il canone e' determinato in conformita' dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642)).
Art. 172
Art. 172.
Ogni concessionario deve versare una cauzione a garanzia degli impegni assunti.
L'importo della cauzione, i casi e la misura in cui essa debba essere aumentata o reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabilite negli atti di concessione.
Ogni concessionario deve versare una cauzione a garanzia degli impegni assunti.
L'importo della cauzione, i casi e la misura in cui essa debba essere aumentata o reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabilite negli atti di concessione.
Art. 173
Art. 173.
La concessione ha fine:
1° per scadenza del termine, quando essa sia a tempo determinato;
2° per morte o per sopravvenuta incapacita' legale del concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa perda la personalita';
3° quando il concessionario perda la cittadinanza italiana;
40 per fallimento del concessionario;
5° per decadenza o revoca nei casi stabiliti dalla legge o dall'atto di concessione;
6° per riscatto della concessione nel caso previsto dal successivo art. 175.
La concessione ha fine:
1° per scadenza del termine, quando essa sia a tempo determinato;
2° per morte o per sopravvenuta incapacita' legale del concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa perda la personalita';
3° quando il concessionario perda la cittadinanza italiana;
40 per fallimento del concessionario;
5° per decadenza o revoca nei casi stabiliti dalla legge o dall'atto di concessione;
6° per riscatto della concessione nel caso previsto dal successivo art. 175.
Art. 174
Art. 174.
La revoca puo' essere parziale per linee o impianti; essa ha effetto dal giorno della sua dichiarazione e puo' importare l'incameramento totale o parziale della cauzione.
L'incameramento totale o parziale deve aver luogo quando la sopravvenuta incapacita' legale o il fallimento siano dovuti a colpa del concessionario.
Nel caso di revoca il concessionario non puo' pretendere dall'Amministrazione il rilievo del materiale degli impianti.
La revoca puo' essere parziale per linee o impianti; essa ha effetto dal giorno della sua dichiarazione e puo' importare l'incameramento totale o parziale della cauzione.
L'incameramento totale o parziale deve aver luogo quando la sopravvenuta incapacita' legale o il fallimento siano dovuti a colpa del concessionario.
Nel caso di revoca il concessionario non puo' pretendere dall'Amministrazione il rilievo del materiale degli impianti.
Art. 175
Art. 175.
Qualora l'atto di concessione non disponga diversamente, lo Stato puo', in qualunque tempo, procedere al riscatto delle concessioni con preavviso di un anno.
Qualora l'atto di concessione non disponga diversamente, lo Stato puo', in qualunque tempo, procedere al riscatto delle concessioni con preavviso di un anno.
Art. 176
Art. 176.
Il riscatto importa trasferimento in proprieta' dello Stato degli immobili o dei materiali occorrenti per l'impianto e l'esercizio di servizi di telecomunicazione, nonche' sostituzione di esso nei diritti, del concessionario, anche verso i terzi.
Lo Stato puo' prendere possesso degli impianti che vuol riscattare prima che la misura del corrispettivo sia determinata.
Il riscatto importa trasferimento in proprieta' dello Stato degli immobili o dei materiali occorrenti per l'impianto e l'esercizio di servizi di telecomunicazione, nonche' sostituzione di esso nei diritti, del concessionario, anche verso i terzi.
Lo Stato puo' prendere possesso degli impianti che vuol riscattare prima che la misura del corrispettivo sia determinata.
Art. 177
Art. 177.
Quando si verifichino violazioni agli obblighi della concessione o irregolarita' nel servizio, il Ministero delle comunicazioni, in difetto di particolari sanzioni, puo' imporre al concessionario il pagamento di una somma nei limiti da fissarsi nell'atto di concessione.
Quando si verifichino violazioni agli obblighi della concessione o irregolarita' nel servizio, il Ministero delle comunicazioni, in difetto di particolari sanzioni, puo' imporre al concessionario il pagamento di una somma nei limiti da fissarsi nell'atto di concessione.
Art. 178
Art. 178.
Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza aver prima ottenuto la relativa concessione, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave:
1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;
2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici.
Ai contravventori si applica inoltre una sopratassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di L.
20.000.
((33))
Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza aver prima ottenuto la relativa concessione, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave:
1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;
2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici.
Ai contravventori si applica inoltre una sopratassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di L.
20.000.
((33))
AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 178 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 178 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Art. 179
Art. 179.
Le disposizioni relative alle concessioni ad uso pubblico si applicano anche per le concessioni ad uso privato, salvo che per queste non sia diversamente stabilito nella presente legge.
Le disposizioni relative alle concessioni ad uso pubblico si applicano anche per le concessioni ad uso privato, salvo che per queste non sia diversamente stabilito nella presente legge.
Art. 180
Art. 180.
L'impianto delle telecomunicazioni, o qualunque uso destinate, se esercitate direttamente dallo Stato, e di quelle soltanto destinate ad uso pubblico, se esercitate dai concessionari, ha carattere di pubblica utilita', salva l'eccezione prevista dall'art. 251.
La dichiarazione di pubblica utilita' e quella, ove occorra, di urgenza e indifferibilita' vengono emesse con decreto del Ministro per le comunicazioni.
L'impianto delle telecomunicazioni, o qualunque uso destinate, se esercitate direttamente dallo Stato, e di quelle soltanto destinate ad uso pubblico, se esercitate dai concessionari, ha carattere di pubblica utilita', salva l'eccezione prevista dall'art. 251.
La dichiarazione di pubblica utilita' e quella, ove occorra, di urgenza e indifferibilita' vengono emesse con decreto del Ministro per le comunicazioni.
Art. 181
Art. 181.
Nell'impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche i fili o cavi senza appoggio possono passare sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
I fili o cavi devono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Per le occupazioni delle strade statali si osservano le disposizioni del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e delle altre leggi riguardanti la materia.
In ogni altro caso, per il passaggio e l'appoggio dei fili, cavi ed impianti telefonici sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante e per la conseguente occupazione, e' necessario il consenso del proprietario; ma la servitu' puo' sempre essere imposta alle proprieta' pubbliche e private con decreto del Prefetto ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Nell'impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche i fili o cavi senza appoggio possono passare sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
I fili o cavi devono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Per le occupazioni delle strade statali si osservano le disposizioni del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e delle altre leggi riguardanti la materia.
In ogni altro caso, per il passaggio e l'appoggio dei fili, cavi ed impianti telefonici sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante e per la conseguente occupazione, e' necessario il consenso del proprietario; ma la servitu' puo' sempre essere imposta alle proprieta' pubbliche e private con decreto del Prefetto ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 182
Art. 182.
La domanda, corredata dal progetto degli impianti e dal piano descrittivo dei luoghi, e' diretta al Prefetto.
Il Prefetto invia gli atti al Genio civile, che, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso s'impone ed al contenuto della servitu'.
Il Prefetto emana il decreto d'imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennita'.
La domanda, corredata dal progetto degli impianti e dal piano descrittivo dei luoghi, e' diretta al Prefetto.
Il Prefetto invia gli atti al Genio civile, che, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso s'impone ed al contenuto della servitu'.
Il Prefetto emana il decreto d'imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennita'.
Art. 183
Art. 183.
La servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine.
Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti dei fili e dei cavi, ne' per questo deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitu' ai sensi del precedente art. 182 e salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilita' di impianti di linee telegrafiche e telefoniche statali, sulle strade gestite dall'Azienda autonoma statale della strada e l'utilizzazione dei circuiti telefonici dei cavi statali per il servizio delle strade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le Amministrazioni interessate.
La servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine.
Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti dei fili e dei cavi, ne' per questo deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitu' ai sensi del precedente art. 182 e salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilita' di impianti di linee telegrafiche e telefoniche statali, sulle strade gestite dall'Azienda autonoma statale della strada e l'utilizzazione dei circuiti telefonici dei cavi statali per il servizio delle strade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le Amministrazioni interessate.
Art. 184
Art. 184.
Qualora l'indennita' per servitu' venisse richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitu' stessa, nulla sara' dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta.
Qualora l'indennita' per servitu' venisse richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitu' stessa, nulla sara' dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta.
Art. 185
Art. 185.
Contro il decreto del Prefetto e' ammesso, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento, ricorso gerarchico al Ministro per le comunicazioni.
Contro il decreto del Prefetto e' ammesso, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento, ricorso gerarchico al Ministro per le comunicazioni.
Art. 186
Art. 186.
I Comuni, le Provincie e gli altri Enti pubblici, non possono imporre oneri o canoni sia per l'impianto che per l'esercizio della concessione telegrafica o telefonica, ne' richiedere vantaggi o privilegi all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge.
I Comuni, le Provincie e gli altri Enti pubblici, non possono imporre oneri o canoni sia per l'impianto che per l'esercizio della concessione telegrafica o telefonica, ne' richiedere vantaggi o privilegi all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge.
Art. 187
Art. 187.
E' vietato a chiunque di esplicare qualsiasi attivita' che possa arrecare danno alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.
((In caso di inosservanza, delle norme di cui al primo comma, provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei Circoli delle costruzioni ed i capi degli Ispettorati di zona, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per territorio, salva ed impregiudicata l'eventuale azione penale)).
E' vietato a chiunque di esplicare qualsiasi attivita' che possa arrecare danno alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.
((In caso di inosservanza, delle norme di cui al primo comma, provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei Circoli delle costruzioni ed i capi degli Ispettorati di zona, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per territorio, salva ed impregiudicata l'eventuale azione penale)).
Art. 188
Art. 188.
Nessuna conduttura di energia elettrice, a qualunque uso destinata, puo' essere modificata o spostata senza che sul relative progetto sia preventivamente intervenuto il consenso del Ministero delle comunicazioni ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
In caso di inosservanza, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per il reato eventualmente piu' grave, il trasgressore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 5.000.
((18))
Nessuna conduttura di energia elettrice, a qualunque uso destinata, puo' essere modificata o spostata senza che sul relative progetto sia preventivamente intervenuto il consenso del Ministero delle comunicazioni ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
In caso di inosservanza, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per il reato eventualmente piu' grave, il trasgressore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 5.000.
((18))
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) che e' devoluto al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione sino ai 1000 volts, previsto dal presente articolo.
Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) che e' devoluto al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione sino ai 1000 volts, previsto dal presente articolo.
Art. 189
Art. 189.
Salvo le particolari disposizioni degli articoli 262, 263 e 264, qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati delle Autorita' competenti, si abbia un turbamento del servizio delle tchcomunicazioni, il Ministero delle comunicazioni promuove, di converto con le predette Autorita', lo spostamento degli impianti o altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art. 127 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.
Le spese relative sono a carico di chi le rende necessarie.
Salvo le particolari disposizioni degli articoli 262, 263 e 264, qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati delle Autorita' competenti, si abbia un turbamento del servizio delle tchcomunicazioni, il Ministero delle comunicazioni promuove, di converto con le predette Autorita', lo spostamento degli impianti o altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art. 127 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.
Le spese relative sono a carico di chi le rende necessarie.
Art. 190
Art. 190.
Ogni impianto di comunicazioni telegrafiche dello Stato; di Enti pubblici o di privati concessionari, non potra' essere eseguito, se non sia stato approvato il relativo progetto dal Ministero delle comunicazioni e non sia intervenuto, se interessi strade statali, il preventivo consenso del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada.
L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilita', nelle ipotesi previste dall'articolo 180 della presente legge.
Ogni impianto di comunicazioni telegrafiche dello Stato; di Enti pubblici o di privati concessionari, non potra' essere eseguito, se non sia stato approvato il relativo progetto dal Ministero delle comunicazioni e non sia intervenuto, se interessi strade statali, il preventivo consenso del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada.
L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilita', nelle ipotesi previste dall'articolo 180 della presente legge.
Art. 191
Art. 191.
Gli esercenti di ferrovie e di tramvie provvedono, senza bisogno di speciale concessione od approvazione di progetti all'impianto ed all'esercizio degli uffici telegrafici e dei segnali necessari alla sicurezza e regolarita' del servizio da essi gestito.
Il Ministero delle comunicazioni puo' esigere che gli esercenti assumano, nelle loro stazioni munite di telegrafo, il servizio dei telegrammi di Stato e, compatibilmente con l'esigenze del proprio, anche il servizio dei telegrammi privati, con partecipazione al prodotto, nella misura che sara' stabilita in apposita convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e gli esercenti interessati.
Il Ministero delle comunicazioni puo' altresi' posare, sulle palificazioni costruite dall'esercente, dei fili per comunicazioni proprie, nel numero e con le modalita' che saranno stabilite mediane convenzione.
Gli esercenti di ferrovie e di tramvie provvedono, senza bisogno di speciale concessione od approvazione di progetti all'impianto ed all'esercizio degli uffici telegrafici e dei segnali necessari alla sicurezza e regolarita' del servizio da essi gestito.
Il Ministero delle comunicazioni puo' esigere che gli esercenti assumano, nelle loro stazioni munite di telegrafo, il servizio dei telegrammi di Stato e, compatibilmente con l'esigenze del proprio, anche il servizio dei telegrammi privati, con partecipazione al prodotto, nella misura che sara' stabilita in apposita convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e gli esercenti interessati.
Il Ministero delle comunicazioni puo' altresi' posare, sulle palificazioni costruite dall'esercente, dei fili per comunicazioni proprie, nel numero e con le modalita' che saranno stabilite mediane convenzione.
Art. 192
Art. 192.
All'impianto di uffici telegrafici, destinati al pubblico servizio, provvede il Ministero delle comunicazioni.
Il regolamento stabilira' i casi in cui la spesa debba essere sostenuta per intero dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Nei casi in cui l'impianto non debba essere eseguito a spesa totale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il Ministero delle comunicazioni puo' provvedervi a richiesta di Enti pubblici o di privati, determinando, con le modalita' stabilite dal regolamento, il contributo a carico dei richiedenti.
All'impianto di uffici telegrafici, destinati al pubblico servizio, provvede il Ministero delle comunicazioni.
Il regolamento stabilira' i casi in cui la spesa debba essere sostenuta per intero dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Nei casi in cui l'impianto non debba essere eseguito a spesa totale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il Ministero delle comunicazioni puo' provvedervi a richiesta di Enti pubblici o di privati, determinando, con le modalita' stabilite dal regolamento, il contributo a carico dei richiedenti.
Art. 193
Art. 193.
Le tariffe dei telegrammi e marconigrammi speciali, nonche' le tariffe dei servizi speciali relative ai telegrammi e marconigrammi ordinari sono stabilite e modificate dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.
Le tariffe dei telegrammi e marconigrammi speciali, nonche' le tariffe dei servizi speciali relative ai telegrammi e marconigrammi ordinari sono stabilite e modificate dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.
Art. 194
Art. 194.
Godono della franchigia di tutte le tasse interne:
a) i telegrammi spediti da S. M. il Re e dalle persone della Real Casa, e quelli spediti, d'ordine loro, dagli Alti Dignitari appositamente designati;
b) i telegrammi di carattere personale o relativi ad affari di Gabinetto, spediti dal Primo Ministro Capo del Governo, dal Presidente del Senato del Regno, dal Presidente della Camera dei deputati, dai Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato, dai Covernatori delle Colonie e Possedimenti e dal Primo Segretario di S. M. il Re agli Ordini Equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, nonche' quelli spediti, d'ordine loro, dai rispettivi Capi di Gabinetto, od equiparati;
c) i telegrammi spediti dai Capi di Stato esteri e da altre Autorita' estere indicate volta per volta dal Ministro per gli affari esteri, in occasione di viaggi in Italia;
d) i telegrammi spediti dalle Autorita' giudiziarie per esclusive ed urgenti ragioni di ufficio;
e) i telegrammi spediti dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai reparti della Milizia volontaria nazionale confinaria, forestale, portuaria, ferroviaria e postale-telegrafica per esclusive ed ingenti ragioni di polizia giudiziaria;
f) i telegrammi relativi al servizio delle elezioni politiche, spediti dalle Autorita' designate dal Ministero dell'interno e per periodi di tempo fissati dal Ministero medesimo;
g) i telegrammi d'informazioni d'interesse pubblico, da diramare ai Prefetti ed altre Autorita' statali, a cura di Enti autorizzati dal Capo del Governo, d'accordo coi Ministri per le comunicazioni e per l'interno.
Godono della franchigia di tutte le tasse interne:
a) i telegrammi spediti da S. M. il Re e dalle persone della Real Casa, e quelli spediti, d'ordine loro, dagli Alti Dignitari appositamente designati;
b) i telegrammi di carattere personale o relativi ad affari di Gabinetto, spediti dal Primo Ministro Capo del Governo, dal Presidente del Senato del Regno, dal Presidente della Camera dei deputati, dai Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato, dai Covernatori delle Colonie e Possedimenti e dal Primo Segretario di S. M. il Re agli Ordini Equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, nonche' quelli spediti, d'ordine loro, dai rispettivi Capi di Gabinetto, od equiparati;
c) i telegrammi spediti dai Capi di Stato esteri e da altre Autorita' estere indicate volta per volta dal Ministro per gli affari esteri, in occasione di viaggi in Italia;
d) i telegrammi spediti dalle Autorita' giudiziarie per esclusive ed urgenti ragioni di ufficio;
e) i telegrammi spediti dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai reparti della Milizia volontaria nazionale confinaria, forestale, portuaria, ferroviaria e postale-telegrafica per esclusive ed ingenti ragioni di polizia giudiziaria;
f) i telegrammi relativi al servizio delle elezioni politiche, spediti dalle Autorita' designate dal Ministero dell'interno e per periodi di tempo fissati dal Ministero medesimo;
g) i telegrammi d'informazioni d'interesse pubblico, da diramare ai Prefetti ed altre Autorita' statali, a cura di Enti autorizzati dal Capo del Governo, d'accordo coi Ministri per le comunicazioni e per l'interno.
Art. 195
Art. 195.
Il Governo del Re puo', nei casi e nei modi previsti dall'art. 6 della presente legge, sospendere, limitare ed assumere l'esercizio delle comunicazioni e degli uffici telegrafici esercitati da ferrovie e tramvie.
Il Governo del Re puo', nei casi e nei modi previsti dall'art. 6 della presente legge, sospendere, limitare ed assumere l'esercizio delle comunicazioni e degli uffici telegrafici esercitati da ferrovie e tramvie.
Art. 196
Art. 196.
I provvedimenti presi in base agli articoli 6 e 195 della presente legge non danno luogo a indennita'. Saranno pero' ridotti i canoni per le concessioni, in proporzione al tempo per cui e' durata la sospensione, la limitazione e l'assunzione provvisoria delle linee telegrafiche.
I provvedimenti presi in base agli articoli 6 e 195 della presente legge non danno luogo a indennita'. Saranno pero' ridotti i canoni per le concessioni, in proporzione al tempo per cui e' durata la sospensione, la limitazione e l'assunzione provvisoria delle linee telegrafiche.
Art. 197
Art. 197.
Per ciascuna concessione telefonica il decreto che l'accorda ne determina la zona ed i limiti e precisa gli obblighi del concessionario, specialmente in rapporto allo sviluppo e perfezionamento tecnico degli impianti.
Per ciascuna concessione telefonica il decreto che l'accorda ne determina la zona ed i limiti e precisa gli obblighi del concessionario, specialmente in rapporto allo sviluppo e perfezionamento tecnico degli impianti.
Art. 198
Art. 198.
Le convenzioni riguardanti concessioni per una determinata zona, ed aventi per oggetto anche l'esercizio d'impianti telefonici dello Stato ceduti in proprieta' alle Societa' concessionarie, seno esenti dalle tasse di registro e di bollo.
Le convenzioni riguardanti concessioni per una determinata zona, ed aventi per oggetto anche l'esercizio d'impianti telefonici dello Stato ceduti in proprieta' alle Societa' concessionarie, seno esenti dalle tasse di registro e di bollo.
Art. 199
Art. 199.
Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari telefonici a norma dell'art. 171, non potra' essere stabilito in misura inferiore al 4% degli introiti lordi delle loro rispettive Aziende telefoniche, risultanti dal bilancio annuale.
Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari telefonici a norma dell'art. 171, non potra' essere stabilito in misura inferiore al 4% degli introiti lordi delle loro rispettive Aziende telefoniche, risultanti dal bilancio annuale.
Art. 200
Art. 200.
La durata delle concessioni e' stabilita negli atti relativi e puo' anche essere indeterminata.
Lo Stato puo' rinunciare all'esercizio della facolta' di riscatto per un periodo non superiore ai trent'anni.
In caso di riscatto il valore reale dei mobili e degli immobili e' determinato con riguardo al momento in cui il riscatto e' dichiarato e con le norme previste dal R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, modificato dai Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 837, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 2 dicembre 1928, n. 2873, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1312.
La durata delle concessioni e' stabilita negli atti relativi e puo' anche essere indeterminata.
Lo Stato puo' rinunciare all'esercizio della facolta' di riscatto per un periodo non superiore ai trent'anni.
In caso di riscatto il valore reale dei mobili e degli immobili e' determinato con riguardo al momento in cui il riscatto e' dichiarato e con le norme previste dal R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, modificato dai Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 837, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 2 dicembre 1928, n. 2873, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1312.
Art. 201
Art. 201.
Qualora lo Stato proceda alla revoca della concessione, e' in sua facolta' di acquistare in tutto o in parte il materiale degli impianti telefonici, salvi sempre gli obblighi che derivino da leggi particolari o che siano stati assunti con gli atti di concessione per i casi in cui le Societa' concessionarie abbiano emesso delle obbligazioni.
Il prezzo dagli impianti, che lo Stato ritenesse di acquistare, viene determinato in base ai criteri stabiliti nel precedente articolo e in misura proporzionale alla parte del materiale acquistato; degli altri impianti puo' essere ordinata la rimozione a spese del concessionario.
L'acquisto totale o parziale degli impianti non importa responsabilita' di sorta da parte dello Stato sia nei riguardi di terzi, sia nei confronti del personale dipendente dal concessionario.
Qualora lo Stato proceda alla revoca della concessione, e' in sua facolta' di acquistare in tutto o in parte il materiale degli impianti telefonici, salvi sempre gli obblighi che derivino da leggi particolari o che siano stati assunti con gli atti di concessione per i casi in cui le Societa' concessionarie abbiano emesso delle obbligazioni.
Il prezzo dagli impianti, che lo Stato ritenesse di acquistare, viene determinato in base ai criteri stabiliti nel precedente articolo e in misura proporzionale alla parte del materiale acquistato; degli altri impianti puo' essere ordinata la rimozione a spese del concessionario.
L'acquisto totale o parziale degli impianti non importa responsabilita' di sorta da parte dello Stato sia nei riguardi di terzi, sia nei confronti del personale dipendente dal concessionario.
Art. 202
Art. 202.
Nel caso di impianti eseguiti dal concessionario, alle condizioni tutte stabilite dall'art. 240, si terra' conto, al momento del riscatto, della revoca o della scadenza, dei concorsi versati dalle Amministrazioni provinciali, diminuendo la somma da pagarsi dallo Stato, di una quota proporzionale dei concorsi suddetti, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.
Nel caso di impianti eseguiti dal concessionario, alle condizioni tutte stabilite dall'art. 240, si terra' conto, al momento del riscatto, della revoca o della scadenza, dei concorsi versati dalle Amministrazioni provinciali, diminuendo la somma da pagarsi dallo Stato, di una quota proporzionale dei concorsi suddetti, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.
Art. 203
Art. 203.
Quando si tratti di concessioni a tempo determinato, alla scadenza di esse, salvo non sia diversamente stabilito nel decreto di concessione, lo Stato subentra nella proprieta' degli impianti costituenti la concessione, pagando al concessionario un compenso corrispondente al valore degli impianti stessi, da determinarsi nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 200.
Quando si tratti di concessioni a tempo determinato, alla scadenza di esse, salvo non sia diversamente stabilito nel decreto di concessione, lo Stato subentra nella proprieta' degli impianti costituenti la concessione, pagando al concessionario un compenso corrispondente al valore degli impianti stessi, da determinarsi nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 200.
Art. 204
Art. 204.
Nei casi previsti dall'art. 6 nessuna indennita' speciale spetta al concessionario per la sospensione, limitazione od assunzione diretta dell'esercizio delle comunicazioni telefoniche da parte dello Stato, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.
Nei casi previsti dall'art. 6 nessuna indennita' speciale spetta al concessionario per la sospensione, limitazione od assunzione diretta dell'esercizio delle comunicazioni telefoniche da parte dello Stato, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.
Art. 205
Art. 205.
Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi telefonici esercitati dall'industria privata, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, mediante contratti collettivi stipulati dalle Associazioni sindacali competenti.
I contratti suddetti, prima della loro pubblicazione, devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.
Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi telefonici esercitati dall'industria privata, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, mediante contratti collettivi stipulati dalle Associazioni sindacali competenti.
I contratti suddetti, prima della loro pubblicazione, devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.
Art. 206
Art. 206.
Il personale stabile ed in prova, alla dipendenza del concessionario, salve le disposizioni contenute nei contratti collettivi, relative a particolari categorie, dovra' essere iscritto allo speciale « fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » costituito presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
Il contributo da versarsi all'Istituto sara' del 10% delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennita'.
Tale contributo sara' costituito da una parte, pari al 6%, a carico del concessionario e per la rimanente parte, che dovra' essere trattenuta a cura del concessionario stesso, a carico degli iscritti.
Il concessionario e' responsabile verso l'Istituto del versamento dell'intero contributo, nel quale si intende compreso anche il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e vecchiaia, dovuto a norma del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3184, per, coloro che vi sono soggetti.
Le modalita' riguardanti il versamento dei contributi e il trattamento di previdenza, spettanti al personale iscritto all'apposito fondo di cui sopra, sono stabilite nello speciale regolamento vigente in materia.
Il personale stabile ed in prova, alla dipendenza del concessionario, salve le disposizioni contenute nei contratti collettivi, relative a particolari categorie, dovra' essere iscritto allo speciale « fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » costituito presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
Il contributo da versarsi all'Istituto sara' del 10% delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennita'.
Tale contributo sara' costituito da una parte, pari al 6%, a carico del concessionario e per la rimanente parte, che dovra' essere trattenuta a cura del concessionario stesso, a carico degli iscritti.
Il concessionario e' responsabile verso l'Istituto del versamento dell'intero contributo, nel quale si intende compreso anche il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e vecchiaia, dovuto a norma del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3184, per, coloro che vi sono soggetti.
Le modalita' riguardanti il versamento dei contributi e il trattamento di previdenza, spettanti al personale iscritto all'apposito fondo di cui sopra, sono stabilite nello speciale regolamento vigente in materia.
Art. 207
Art. 207.
La concessione di linee telefoniche private e' limitata alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario o tra fondi di altro concessionario, ed e' data ad uso esclusivo di determinate persone od enti per le sole comunicazioni che interessino le persone e gli enti stessi.
Le linee suddette non possono venire poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private salvo quanto e' previsto dall'art. 210.
Gli esercenti di ferrovie e tranvie possono essere autorizzati all'impianto ed all'esercizio delle comunicazioni telefoniche, adibite al servizio da essi gestito.
La concessione di linee telefoniche private e' limitata alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario o tra fondi di altro concessionario, ed e' data ad uso esclusivo di determinate persone od enti per le sole comunicazioni che interessino le persone e gli enti stessi.
Le linee suddette non possono venire poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private salvo quanto e' previsto dall'art. 210.
Gli esercenti di ferrovie e tranvie possono essere autorizzati all'impianto ed all'esercizio delle comunicazioni telefoniche, adibite al servizio da essi gestito.
Art. 208
Art. 208.
Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato deve pagare allo Stato un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.
Detto canone e' raddoppiato per le linee telefoniche a sussidio di linee elettriche e teleferiche, e per tutte quelle linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a Comuni diversi.
Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato deve pagare allo Stato un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.
Detto canone e' raddoppiato per le linee telefoniche a sussidio di linee elettriche e teleferiche, e per tutte quelle linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a Comuni diversi.
Art. 209
Art. 209.
Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, ciascuno di questi e' tenuto a pagare il canone relativo.
Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, ciascuno di questi e' tenuto a pagare il canone relativo.
Art. 210
Art. 210.
I concessionari e l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici possono concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento delle dette linee alla rete urbana o a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel Regolamento.
I concessionari e l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici possono concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento delle dette linee alla rete urbana o a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel Regolamento.
Art. 211
Art. 211.
L'obbligo di chiedere la concessione e di pagare il canone a norma degli articoli 207, 208 e 209 sussiste anche per gli impianti telefonici ad onde guidate per uso privato. Quando gli impianti anzidetti sono a servizio di linee adibite al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica, o sono situati su territori di Comuni diversi, il canone da corrispondersi e' raddoppiato.
L'obbligo di chiedere la concessione e di pagare il canone a norma degli articoli 207, 208 e 209 sussiste anche per gli impianti telefonici ad onde guidate per uso privato. Quando gli impianti anzidetti sono a servizio di linee adibite al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica, o sono situati su territori di Comuni diversi, il canone da corrispondersi e' raddoppiato.
Art. 212
Art. 212.
Le Amministrazioni statali che intendono impiantare linee telefoniche per uso esclusivo dei loro servizi, debbono ottenere il preventivo assenso del Ministero delle comunicazioni, al quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali linee alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento.
Le Amministrazioni statali che intendono impiantare linee telefoniche per uso esclusivo dei loro servizi, debbono ottenere il preventivo assenso del Ministero delle comunicazioni, al quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali linee alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento.
Art. 213
Art. 213.
La rete urbana comprende di regola territorio di un solo Comune e puo' estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro.
Per comprendere nella rete urbana territori di Comuni diversi, ovvero per estenderla oltre il raggio di 10 km., occorre che il concessionario ottenga l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.
La rete urbana comprende di regola territorio di un solo Comune e puo' estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro.
Per comprendere nella rete urbana territori di Comuni diversi, ovvero per estenderla oltre il raggio di 10 km., occorre che il concessionario ottenga l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.
Art. 214
Art. 214.
Il Ministero delle comunicazioni ha facolta' di imporre al concessionario di servizi telefonici ad uso pubblico l'obbligo della istituzione di reti urbane, nell'ambito della zona concessa, quando ricorrano speciali condizioni, da determinarsi negli atti di concessione.
Il Ministero delle comunicazioni ha facolta' di imporre al concessionario di servizi telefonici ad uso pubblico l'obbligo della istituzione di reti urbane, nell'ambito della zona concessa, quando ricorrano speciali condizioni, da determinarsi negli atti di concessione.
Art. 215
Art. 215.
I contratti di abbonamento alle reti urbane o alle linee. interurbane, esercitate direttamente dallo Stato, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.
I contratti di abbonamento alle reti urbane o alle linee. interurbane, esercitate direttamente dallo Stato, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.
Art. 216
Art. 216.
L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve o da' modo ad altri di servirsi del suo apparecchio per comunicazioni contro la morale o l'ordine pubblico, o per recare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa e senza abbuono di quella che dovesse ancora pagare a termini del contratto, salva ogni altra responsabilita' prevista dalle leggi vigenti.
L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve o da' modo ad altri di servirsi del suo apparecchio per comunicazioni contro la morale o l'ordine pubblico, o per recare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa e senza abbuono di quella che dovesse ancora pagare a termini del contratto, salva ogni altra responsabilita' prevista dalle leggi vigenti.
Art. 217
Art. 217.
Il concessionario e' obbligato a collegare, su richiesta degli. abbonati, entro i limiti stabiliti nel regolamento, uno o piu' apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio principale, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio, da determinarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Il concessionario e' obbligato a collegare, su richiesta degli. abbonati, entro i limiti stabiliti nel regolamento, uno o piu' apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio principale, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio, da determinarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Art. 218
Art. 218.
Gli abbonati hanno facolta', nei limiti e con le modalita' stabilite nel Regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi dell'Industria privata per la fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica urbana, nonche' delle, condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'apparecchio principale da Arte del concessionario.
La manutenzione degli impianti suddetti deve essere eseguita, nelle zone accordate in concessione, esclusivamente dai concessionari telefonici.
Le Amministrazioni statali possono provvedere anche alla manutenzione delle derivazioni interne od esterne, senza peraltro recare turbamento all'esercizio della rete, restando a cura del concessionario il solo collaudo o l'allacciamento agli apparecchi principali.
Gli abbonati hanno facolta', nei limiti e con le modalita' stabilite nel Regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi dell'Industria privata per la fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica urbana, nonche' delle, condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'apparecchio principale da Arte del concessionario.
La manutenzione degli impianti suddetti deve essere eseguita, nelle zone accordate in concessione, esclusivamente dai concessionari telefonici.
Le Amministrazioni statali possono provvedere anche alla manutenzione delle derivazioni interne od esterne, senza peraltro recare turbamento all'esercizio della rete, restando a cura del concessionario il solo collaudo o l'allacciamento agli apparecchi principali.
Art. 219
Art. 219.
((La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati)).
((La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati)).
Art. 220
Art. 220.
((La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che vi provvedera' direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela. I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero)).
((La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che vi provvedera' direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela. I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero)).
Art. 221
Art. 221.
((E' consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, sempreche' gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220)).
((E' consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, sempreche' gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220)).
Art. 222
Art. 222.
((Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque appagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, e' punito con l'ammenda fino a lire 400.000. Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione)).
((Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque appagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, e' punito con l'ammenda fino a lire 400.000. Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione)).
Art. 223
Art. 223.
Nessuno puo' essere ammesso a corrispondere sulle linee interurbane, se prima non abbia pagato la tassa relativa.
Le conversazioni telefoniche interurbane possono essere effettuate a credito dalle cabine pubbliche, esclusivamente se richieste per gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o per altra grave necessita' pubblica.
In tal caso il funzionario od agente, che richiede la conversazione, deve documentare la propria qualita' e dichiarare, sotto la propria responsabilita', che la conversazione e' di servizio e urgente.
Nessuno puo' essere ammesso a corrispondere sulle linee interurbane, se prima non abbia pagato la tassa relativa.
Le conversazioni telefoniche interurbane possono essere effettuate a credito dalle cabine pubbliche, esclusivamente se richieste per gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o per altra grave necessita' pubblica.
In tal caso il funzionario od agente, che richiede la conversazione, deve documentare la propria qualita' e dichiarare, sotto la propria responsabilita', che la conversazione e' di servizio e urgente.
Art. 224
Art. 224.
Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potra' esigere direttamente dai richiedenti una sovratassa nella misura stabilita dal Ministero delle comunicazioni.
L'abbonato che intende effettuare una conversazione dal domicilio, e' tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma corrispondente alle conversazioni ohe presumibilmente domandera' in un trimestre, con l'obbligo di reintegrarla, quando risulti superata per le effettuate comunicazioni.
Gli uffici dipendenti dalle Amministrazioni statali non sono tenuti a tale versamento; essi sono pero' tenuti al pagamento delle tasse per conversazioni interurbane nello stesso limite di tempo accordato agli utenti privati.
Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potra' esigere direttamente dai richiedenti una sovratassa nella misura stabilita dal Ministero delle comunicazioni.
L'abbonato che intende effettuare una conversazione dal domicilio, e' tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma corrispondente alle conversazioni ohe presumibilmente domandera' in un trimestre, con l'obbligo di reintegrarla, quando risulti superata per le effettuate comunicazioni.
Gli uffici dipendenti dalle Amministrazioni statali non sono tenuti a tale versamento; essi sono pero' tenuti al pagamento delle tasse per conversazioni interurbane nello stesso limite di tempo accordato agli utenti privati.
Art. 225
Art. 225.
L'esercente rete telefonica urbana risponde, all'esercente la rete interurbana, delle tasse per le conversazioni dal domicilio dei propri abbonati.
L'esercente rete telefonica urbana risponde, all'esercente la rete interurbana, delle tasse per le conversazioni dal domicilio dei propri abbonati.
Art. 226
Art. 226.
Nelle ore di notte, subordinatamente all'orario degli uffici telefonici, sono ammessi abbonamenti per conversazioni interurbane da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni consecutivi, con ribasso sulle tariffe ordinarie.
Il Ministero delle comunicazioni ha facolta' di sospendere l'esercizio degli abbonamenti per ragioni di servizio.
Nelle ore di notte, subordinatamente all'orario degli uffici telefonici, sono ammessi abbonamenti per conversazioni interurbane da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni consecutivi, con ribasso sulle tariffe ordinarie.
Il Ministero delle comunicazioni ha facolta' di sospendere l'esercizio degli abbonamenti per ragioni di servizio.
Art. 227
Art. 227.
E' data facolta' al Ministero delle comunicazioni di emanare le norme per la concessione alla stampa, durante l'orario diurno, di prenotazioni telefoniche ad ora fissa con ribassi sulle tariffe ordinarie.
E' data facolta' al Ministero delle comunicazioni di emanare le norme per la concessione alla stampa, durante l'orario diurno, di prenotazioni telefoniche ad ora fissa con ribassi sulle tariffe ordinarie.
Art. 228
Art. 228.
Gli abbonati al telefono possono ricevere o trasmettere i telegrammi, a mezzo della propria linea telefonica, qualora questa sia collegata ad una centrale urbana o direttamente ad un centralino interurbano autorizzati dal Ministero delle comunicazioni anche a tale servizio.
Essi non sono tenuti a costituire uno speciale deposito, quando risultino gia' aderenti al servizio interurbano a' sensi dell'art.
224.
La trasmissione o ricezione dei telegrammi per telefono puo' effettuarsi altresi' da e per persone che accedano ai posti telefonici pubblici nelle localita' ove non esiste il telegrafo, ovvero a quei posti pubblici comunque dallo stesso Ministero a cio' autorizzati.
Le condizioni e tariffe per i servizi sopra indicati sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Gli abbonati al telefono possono ricevere o trasmettere i telegrammi, a mezzo della propria linea telefonica, qualora questa sia collegata ad una centrale urbana o direttamente ad un centralino interurbano autorizzati dal Ministero delle comunicazioni anche a tale servizio.
Essi non sono tenuti a costituire uno speciale deposito, quando risultino gia' aderenti al servizio interurbano a' sensi dell'art.
224.
La trasmissione o ricezione dei telegrammi per telefono puo' effettuarsi altresi' da e per persone che accedano ai posti telefonici pubblici nelle localita' ove non esiste il telegrafo, ovvero a quei posti pubblici comunque dallo stesso Ministero a cio' autorizzati.
Le condizioni e tariffe per i servizi sopra indicati sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Art. 229
Art. 229.
Gli uffici telefonici interurbani, che osservano orario permanente, devono, durante le ore di chiusura dell'ufficio telegrafico locale con orario limitato, accettare i telegrammi urgenti da trasmettere per telefono all'ufficio telegrafico piu' vicino, che osserva orario permanente.
Gli uffici telefonici interurbani, che osservano orario permanente, devono, durante le ore di chiusura dell'ufficio telegrafico locale con orario limitato, accettare i telegrammi urgenti da trasmettere per telefono all'ufficio telegrafico piu' vicino, che osserva orario permanente.
Art. 230
Art. 230.
Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'Amministrazione telegrafica delle somme a questa dovute per i telegrammi in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici.
Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'Amministrazione telegrafica delle somme a questa dovute per i telegrammi in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici.
Art. 231
Art. 231.
Sulle linee telefoniche interurbane e' ammesso, compatibilmente con le esigenze del traffico ordinario, il servizio delle commissioni per telefono.
La commissione deve essere formulata in linguaggio chiaro ed in lingua italiana od in altra lingua espressamente consentita.
Sono ammesse soltanto le commissioni di interesse privato.
Sulle linee telefoniche interurbane e' ammesso, compatibilmente con le esigenze del traffico ordinario, il servizio delle commissioni per telefono.
La commissione deve essere formulata in linguaggio chiaro ed in lingua italiana od in altra lingua espressamente consentita.
Sono ammesse soltanto le commissioni di interesse privato.
Art. 232
Art. 232.
Le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane, comprese quelle per compensi impianti, traslochi o subentri, come pure le tariffe riguardanti gli impianti interni, e le eventuali successive variazioni, nonche' le norme comunque necessarie per la loro applicazione, sono approvate con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni.
Le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane, comprese quelle per compensi impianti, traslochi o subentri, come pure le tariffe riguardanti gli impianti interni, e le eventuali successive variazioni, nonche' le norme comunque necessarie per la loro applicazione, sono approvate con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni.
Art. 233
Art. 233.
Il Ministro per le comunicazioni e' autorizzato ad introdurre il sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane, quando le condizioni tecniche dei rispettivi impianti consentano l'applicazione di tale sistema. Il provvedimento e' emanato di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni,
Il Ministro per le comunicazioni e' autorizzato ad introdurre il sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane, quando le condizioni tecniche dei rispettivi impianti consentano l'applicazione di tale sistema. Il provvedimento e' emanato di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni,
Art. 234
Art. 234.
E' data facolta' al Ministro per le comunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro per le finanze, subordinata miente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle tariffe telefoniche interurbane in determinati giorni, nei limiti stabiliti dal regolamento.
La riduzione di tariffa per la Stampa non potra', in nessun caso, superare i due terzi di quella ordinaria.
E' data facolta' al Ministro per le comunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro per le finanze, subordinata miente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle tariffe telefoniche interurbane in determinati giorni, nei limiti stabiliti dal regolamento.
La riduzione di tariffa per la Stampa non potra', in nessun caso, superare i due terzi di quella ordinaria.
Art. 235
Art. 235.
Il riparto delle tariffe percepite dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici o dai concessionari di zona, per comunicazioni interurbane che impegnino contemporaneamente i circuiti della rete gestita dall'Azienda stessa e quelli in concessione, e' effettuato nei modi e nella misura stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.
Il riparto delle tariffe percepite dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici o dai concessionari di zona, per comunicazioni interurbane che impegnino contemporaneamente i circuiti della rete gestita dall'Azienda stessa e quelli in concessione, e' effettuato nei modi e nella misura stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.
Art. 236
Art. 236.
((La trasmissione dei telegrammi per telefono e' soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa da ripartirsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' telefonica concessionaria, secondo criteri che tengano conto della effettiva entita' della rispettiva prestazione. L'ammontare della soprattassa e l'aliquota di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri)).
((La trasmissione dei telegrammi per telefono e' soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa da ripartirsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' telefonica concessionaria, secondo criteri che tengano conto della effettiva entita' della rispettiva prestazione. L'ammontare della soprattassa e l'aliquota di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri)).
Art. 237
Art. 237.
Per la trasmissione per telefono dei telegrammi urgenti da parte degli uffici telefonici durante le ore di chiusura degli uffici telegrafici locali, la tassa del telegramma spetta in ogni caso per meta' all'Amministrazione telegrafica, e per l'altra meta' all'Azienda di Stato per i servizi telefonici o alla Societa' concessionaria, a seconda che la trasmissione avvenga su linee statali o sociali.
Quando la trasmissione richiede l'impiego di piu' linee telefoniche statali o sociali, la quota suddetta va ripartita in parti uguali fra i rispettivi esercenti.
Per la trasmissione per telefono dei telegrammi urgenti da parte degli uffici telefonici durante le ore di chiusura degli uffici telegrafici locali, la tassa del telegramma spetta in ogni caso per meta' all'Amministrazione telegrafica, e per l'altra meta' all'Azienda di Stato per i servizi telefonici o alla Societa' concessionaria, a seconda che la trasmissione avvenga su linee statali o sociali.
Quando la trasmissione richiede l'impiego di piu' linee telefoniche statali o sociali, la quota suddetta va ripartita in parti uguali fra i rispettivi esercenti.
Art. 238
Art. 238.
La tariffa da corrispondere per le commissioni per telefono e' stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Quando la commissione impegni contemporaneamente tratti di linee interurbane statali e dei concessionari, nulla sara' a questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee.
Spetta invece al concessionario una percentuale per il servizio accettazione, nella misura da stabilirsi nei modi sopra indicati.
La tariffa da corrispondere per le commissioni per telefono e' stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Quando la commissione impegni contemporaneamente tratti di linee interurbane statali e dei concessionari, nulla sara' a questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee.
Spetta invece al concessionario una percentuale per il servizio accettazione, nella misura da stabilirsi nei modi sopra indicati.
Art. 239
Art. 239.
Nelle zone accordate in concessione, i Comuni o gli altri Enti interessati possono esigere dal concessionario, fuori dei casi previsti dall'art. 214, l'impianto di reti telefoniche urbane col concorso della meta' nella spesa relativa quando vi siano almeno venticinque abbonati da collegare fra loro.
Possono anche richiedere, con lo stesso concorso, l'estensione di reti urbane, gia' esistenti, a Comuni il cui capoluogo sia compreso nell'ambito prescritto nell'art. 213, mediante istituzione di posti telefonici pubblici.
Il concessionario puo' peraltro subordinare la esecuzione dell'impianto alla condizione che i Comuni interessati forniscano gratuitamente i locali idonei per gli uffici.
Le presenti norme si applicano anche per collegamenti telefonici interurbani dei singoli Comuni, che non abbiano modo di giovarsi delle disposizioni di favore contenute nei successivi articoli del presente Capo.
Nelle zone accordate in concessione, i Comuni o gli altri Enti interessati possono esigere dal concessionario, fuori dei casi previsti dall'art. 214, l'impianto di reti telefoniche urbane col concorso della meta' nella spesa relativa quando vi siano almeno venticinque abbonati da collegare fra loro.
Possono anche richiedere, con lo stesso concorso, l'estensione di reti urbane, gia' esistenti, a Comuni il cui capoluogo sia compreso nell'ambito prescritto nell'art. 213, mediante istituzione di posti telefonici pubblici.
Il concessionario puo' peraltro subordinare la esecuzione dell'impianto alla condizione che i Comuni interessati forniscano gratuitamente i locali idonei per gli uffici.
Le presenti norme si applicano anche per collegamenti telefonici interurbani dei singoli Comuni, che non abbiano modo di giovarsi delle disposizioni di favore contenute nei successivi articoli del presente Capo.
Art. 240
Art. 240.
Quando, nelle zone accordate in concessione, l'esecuzione d'impianti telefonici, non compresi fra gli obblighi della concessione stessa, interessi una parte del territorio di una determinata Provincia o l'intera Provincia, questa puo', nei limiti stabiliti da norme legislative in vigore, essere autorizzata a contrarre mutui, con gli interessi a carico dell'Azienda di Stato pei servizi telefonici, per far fronte alla spesa occorrente per i lavori, e il concessionario di zona e' obbligato ad eseguirli.
L'onere degli interessi puo' essere anche parziale, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni.
L'autorizzazione a contrarre il mutuo e' subordinata all'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni di regolare progetto tecnico finanziario, compilato dal concessionario.
Fra piu' domande deve essere preferita quella della Provincia che risulti avere un maggior numero di Comuni non collegati alla rete telefonica interurbana, qualunque sia la loro popolazione.
Quando, nelle zone accordate in concessione, l'esecuzione d'impianti telefonici, non compresi fra gli obblighi della concessione stessa, interessi una parte del territorio di una determinata Provincia o l'intera Provincia, questa puo', nei limiti stabiliti da norme legislative in vigore, essere autorizzata a contrarre mutui, con gli interessi a carico dell'Azienda di Stato pei servizi telefonici, per far fronte alla spesa occorrente per i lavori, e il concessionario di zona e' obbligato ad eseguirli.
L'onere degli interessi puo' essere anche parziale, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni.
L'autorizzazione a contrarre il mutuo e' subordinata all'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni di regolare progetto tecnico finanziario, compilato dal concessionario.
Fra piu' domande deve essere preferita quella della Provincia che risulti avere un maggior numero di Comuni non collegati alla rete telefonica interurbana, qualunque sia la loro popolazione.
Art. 241
Art. 241.
La Cassa depositi e prestiti e le Societa' ordinarie e cooperative di credito possono concedere alle Provincie i mutui previsti dall'articolo precedente, da estinguersi in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni. In caso di necessita', giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuatario, si consentira' l'ammortamento in 50 anni con le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti per la Cassa depositi e prestiti.
La Cassa depositi e prestiti e le Societa' ordinarie e cooperative di credito possono concedere alle Provincie i mutui previsti dall'articolo precedente, da estinguersi in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni. In caso di necessita', giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuatario, si consentira' l'ammortamento in 50 anni con le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti per la Cassa depositi e prestiti.
Art. 242
Art. 242.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrisponde gli interessi dei mutui direttamente all'Istituto mutuante in tante quote annue uguali per quanti sono gli anni di ammortamento. L'onere di tali interessi non potra' superare, in nessun caso, quello che l'Azienda avrebbe assunto qualora i mutui fossero stati concessi al saggio d'interesse vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243.
Quando i mutui sono contratti con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, gli interessi relativi non possono gravare sul bilancio dell'Azienda predetta per un onere maggiore di quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la Cassa depositi e prestiti.
L'eccedenza in ogni caso deve far carico all'Ente mutuatario.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrisponde gli interessi dei mutui direttamente all'Istituto mutuante in tante quote annue uguali per quanti sono gli anni di ammortamento. L'onere di tali interessi non potra' superare, in nessun caso, quello che l'Azienda avrebbe assunto qualora i mutui fossero stati concessi al saggio d'interesse vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243.
Quando i mutui sono contratti con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, gli interessi relativi non possono gravare sul bilancio dell'Azienda predetta per un onere maggiore di quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la Cassa depositi e prestiti.
L'eccedenza in ogni caso deve far carico all'Ente mutuatario.
Art. 243
Art. 243.
Le somme mutuate sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti o dall'Istituto mutuante, con le modalita' stabilite nel regolamento, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che vigila sull'impiego delle somme e sulla esecuzione dei relativi lavori da parte del concessionario.
Le somme mutuate sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti o dall'Istituto mutuante, con le modalita' stabilite nel regolamento, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che vigila sull'impiego delle somme e sulla esecuzione dei relativi lavori da parte del concessionario.
Art. 244
Art. 244.
Le Provincie e i Comuni possono deliberare le spese indicate nei precedenti articoli e contrarre i relativi mutui, osservando, nel caso di vincolo di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, e successive modificazioni, e del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 3 marzo, 1934, n. 383.
Le Provincie e i Comuni possono deliberare le spese indicate nei precedenti articoli e contrarre i relativi mutui, osservando, nel caso di vincolo di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, e successive modificazioni, e del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 3 marzo, 1934, n. 383.
Art. 245
Art. 245.
L'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti urbani ed interurbani, eseguiti col concorso, a fondo perduto, totale o parziale delle Provincie o dei Comuni, sono interamente a carico del concessionario, al quale appartengono tutti i prodotti dello esercizio. Su detti prodotti resta fermo l'obbligo del pagamento del canone previsto dall'art. 199.
L'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti urbani ed interurbani, eseguiti col concorso, a fondo perduto, totale o parziale delle Provincie o dei Comuni, sono interamente a carico del concessionario, al quale appartengono tutti i prodotti dello esercizio. Su detti prodotti resta fermo l'obbligo del pagamento del canone previsto dall'art. 199.
Art. 246
Art. 246.
All'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi, per conto delle Amministrazioni dello Stato, provvede il Ministero delle comunicazioni, di concerto coi Ministeri interessati; nelle Colonie e nei Possedimenti provvedono i Ministeri da cui i territori dipendono, ovvero i singoli Governatori nei casi che saranno indicati nel regolamento.
L'esercizio delle stazioni potra', tuttavia, essere affidato alle Amministrazioni medesime.
All'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi, per conto delle Amministrazioni dello Stato, provvede il Ministero delle comunicazioni, di concerto coi Ministeri interessati; nelle Colonie e nei Possedimenti provvedono i Ministeri da cui i territori dipendono, ovvero i singoli Governatori nei casi che saranno indicati nel regolamento.
L'esercizio delle stazioni potra', tuttavia, essere affidato alle Amministrazioni medesime.
Art. 247
Art. 247.
Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica provvedono direttamente le rispettive Amministrazioni, sentito il Comitato previsto all'art. 250.
Spetta altresi' al Ministero della marina e a quello dell'aeronautica, di provvedere, di concerto col Ministero delle comunicazioni, all'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima ed aerea.
Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica provvedono direttamente le rispettive Amministrazioni, sentito il Comitato previsto all'art. 250.
Spetta altresi' al Ministero della marina e a quello dell'aeronautica, di provvedere, di concerto col Ministero delle comunicazioni, all'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima ed aerea.
Art. 248
Art. 248.
Per eccezionali esigenze e' data facolta' al Ministero delle comunicazioni, di concerto con le Amministrazioni interessate, di disporre che le stazioni radioelettriche militari siamo utilizzate per l'inoltro della corrispondenza telegrafica.
Per eccezionali esigenze e' data facolta' al Ministero delle comunicazioni, di concerto con le Amministrazioni interessate, di disporre che le stazioni radioelettriche militari siamo utilizzate per l'inoltro della corrispondenza telegrafica.
Art. 249
Art. 249.
L'impianto di opere inerenti a servizi radioelettrici in concessione non puo' essere eseguito se non ne sara' stato approvato il relativo progetto dal Ministro per le comunicazioni.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
L'impianto di opere inerenti a servizi radioelettrici in concessione non puo' essere eseguito se non ne sara' stato approvato il relativo progetto dal Ministro per le comunicazioni.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
Art. 250
Art. 250.
E' istituito presso il Ministero delle comunicazioni un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici, al quale e' devoluto l'esame preventivo dei progetti di massima di tutte le stazioni radioelettriche fisse e terrestri da impiantare, salva l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 247, l'assegnazione delle frequenze (lunghezza d'onde), la compilazione delle norme e degli orari per l'utilizzazione temporanea delle reti radioelettriche in ausilio alle linee telegrafiche e ai cavi sottomarini, nonche' l'esame dei regolamenti sul servizio delle varie reti.
Il Comitato potra', altresi', essere sentito su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Ministero delle comunicazioni, anche su richiesta di altre Amministrazioni, o dalla Commissione suprema di difesa.
Il Comitato e' costituito di esperti di particolare competenza, nominati dal Ministro per le comunicazioni, su designazione, per i rappresentanti di altre Amministrazioni, dei Ministeri competenti.
E' istituito presso il Ministero delle comunicazioni un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici, al quale e' devoluto l'esame preventivo dei progetti di massima di tutte le stazioni radioelettriche fisse e terrestri da impiantare, salva l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 247, l'assegnazione delle frequenze (lunghezza d'onde), la compilazione delle norme e degli orari per l'utilizzazione temporanea delle reti radioelettriche in ausilio alle linee telegrafiche e ai cavi sottomarini, nonche' l'esame dei regolamenti sul servizio delle varie reti.
Il Comitato potra', altresi', essere sentito su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Ministero delle comunicazioni, anche su richiesta di altre Amministrazioni, o dalla Commissione suprema di difesa.
Il Comitato e' costituito di esperti di particolare competenza, nominati dal Ministro per le comunicazioni, su designazione, per i rappresentanti di altre Amministrazioni, dei Ministeri competenti.
Art. 251
Art. 251.
L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ' fisse e terrestri ad uso esclusivamente privato, puo' essere concesso, purche' concorrano ragioni di pubblico interesse.
Tali concessioni sono accordate con decreto del Ministro per le. comunicazioni, sentiti il Comitato di coordinamento, il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Autorita' politica.
In tal caso, il decreto del Ministro per le comunicazioni potra' accordare anche la dichiarazione di pubblica utilita'.
Per le Colonie e Possedimenti la concessione e' accordata rispettivamente con decreto del Ministro per le colonie e per gli affari esteri, di concerto con quello per le comunicazioni.
((33))
L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ' fisse e terrestri ad uso esclusivamente privato, puo' essere concesso, purche' concorrano ragioni di pubblico interesse.
Tali concessioni sono accordate con decreto del Ministro per le. comunicazioni, sentiti il Comitato di coordinamento, il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Autorita' politica.
In tal caso, il decreto del Ministro per le comunicazioni potra' accordare anche la dichiarazione di pubblica utilita'.
Per le Colonie e Possedimenti la concessione e' accordata rispettivamente con decreto del Ministro per le colonie e per gli affari esteri, di concerto con quello per le comunicazioni.
((33))
AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 250 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 250 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Art. 252
Art. 252.
Le concessioni per l'esercizio di comunicazioni senza filo a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili, registrati presso le Colonie ed i Possedimenti, sono accordate rispettivamente dal Ministro per le colonie e dal Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le comunicazioni.
Le concessioni per l'esercizio di comunicazioni senza filo a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili, registrati presso le Colonie ed i Possedimenti, sono accordate rispettivamente dal Ministro per le colonie e dal Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le comunicazioni.
Art. 253
Art. 253.
Salvo ogni altra autorizzazione di legge, chiunque intenda costruire e commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie, ovvero eserciti il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi dev'essere munito di speciale licenza, da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni.(18) ((24))
Salvo ogni altra autorizzazione di legge, chiunque intenda costruire e commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie, ovvero eserciti il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi dev'essere munito di speciale licenza, da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni.(18) ((24))
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La concessione della speciale licenza per commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie o per esercitare il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi, prevista dall'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' devoluta ai direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competenti per territorio, salva ogni altra autorizzazione di legge".
Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La concessione della speciale licenza per commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie o per esercitare il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi, prevista dall'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' devoluta ai direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competenti per territorio, salva ogni altra autorizzazione di legge".
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione".
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione".
Art. 254
Art. 254.
Nel regolamento saranno stabilite le condizioni e le modalita' per il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze, nonche' per l'abilitazione all'esercizio delle stazioni radiolettriche.
Nel regolamento saranno stabilite le condizioni e le modalita' per il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze, nonche' per l'abilitazione all'esercizio delle stazioni radiolettriche.
Art. 255
Art. 255.
E' vietato eseguire impianti radioelettrici per conto di chiunque non sia munito della concessione o dell'apposita licenza.
E' vietato eseguire impianti radioelettrici per conto di chiunque non sia munito della concessione o dell'apposita licenza.
Art. 256
Art. 256.
Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze stabilire e modificare le tariffe per i servizi radioelettrici gestiti in concessione.
Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze stabilire e modificare le tariffe per i servizi radioelettrici gestiti in concessione.
Art. 257
Art. 257.
I servizi radioelettrici sulle navi mercantili e sugli aeromobili civili sono regolati dalle disposizioni speciali che li riguardano.
I servizi radioelettrici sulle navi mercantili e sugli aeromobili civili sono regolati dalle disposizioni speciali che li riguardano.
Art. 258
Art. 258.
Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la marina di stabilire le condizioni a cui debbono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo di navi mercantili.
Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la marina di stabilire le condizioni a cui debbono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo di navi mercantili.
Art. 259
Art. 259.
Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'aeronautica, di stabilire le condizioni a cui debbono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo degli aeromobili civili.
Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'aeronautica, di stabilire le condizioni a cui debbono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo degli aeromobili civili.
Art. 260
Art. 260.
Le concessioni per i servizi di radiodiffusione sono accordate in conformita' dell'art. 168 della presente legge.
Le concessioni per i servizi di radiodiffusione sono accordate in conformita' dell'art. 168 della presente legge.
Art. 261
Art. 261.
La vigilanza ed il controllo sui programmi e sulla utilizzazione della radiodiffusione spettano al Ministro per la stampa o propaganda.
La vigilanza ed il controllo sui servizi tecnici e amministrativi della radiodiffusione spettano al Ministro per le comunicazioni, il quale li esercita nei modi stabiliti dal Regolamento.
La vigilanza ed il controllo sui programmi e sulla utilizzazione della radiodiffusione spettano al Ministro per la stampa o propaganda.
La vigilanza ed il controllo sui servizi tecnici e amministrativi della radiodiffusione spettano al Ministro per le comunicazioni, il quale li esercita nei modi stabiliti dal Regolamento.
Art. 262
Art. 262.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1968, N. 117))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1968, N. 117))
Art. 263
Art. 263.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1968, N. 117))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1968, N. 117))
Art. 264
Art. 264.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1968, N. 117))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1968, N. 117))
Art. 265
Art. 265.
Ogni apparecchio radioricevente e singole determinate parti di esso sono gravati da una tassa da pagarsi una volta tanto, a carico del costruttore o dell'importatore, da stabilirsi con provvedimento legislativo.
Ogni apparecchio radioricevente e singole determinate parti di esso sono gravati da una tassa da pagarsi una volta tanto, a carico del costruttore o dell'importatore, da stabilirsi con provvedimento legislativo.
Art. 266
Art. 266.
Tutti i Comuni del Regno, esclusi quelli con popolazione non superiore a mille abitanti, sono tenuti al pagamento di un contributo annuo fisso per le radioaudizioni nella misura da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.
Con apposito provvedimento saranno indicati gli esercizi, aziende ed associazioni, sottoposti al contributo, e la relativa misura.
Tutti i Comuni del Regno, esclusi quelli con popolazione non superiore a mille abitanti, sono tenuti al pagamento di un contributo annuo fisso per le radioaudizioni nella misura da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.
Con apposito provvedimento saranno indicati gli esercizi, aziende ed associazioni, sottoposti al contributo, e la relativa misura.
Art. 267
Art. 267.
Chiunque detenga un apparecchio per radioaudizioni circolari deve pagare l'abbonamento annuale alle radioaudizioni.
Chiunque detenga un apparecchio per radioaudizioni circolari deve pagare l'abbonamento annuale alle radioaudizioni.
Art. 268
Art. 268.
Il concessionario ha diritto di radiodiffondere le esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici, nei limiti stabiliti dal regolamento.
A tal fine ha facolta' di collocare in essi gli apparecchi necessari par la radiodiffusione.
Il concessionario e' tenuto a corrispondere un equo compenso agli aventi diritto nella misura e con le modalita' previste dal regolamento.
Sono aventi diritto:
a) autori ed editori;
b) impresari;
c) esecutori.
Il concessionario ha diritto di radiodiffondere le esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici, nei limiti stabiliti dal regolamento.
A tal fine ha facolta' di collocare in essi gli apparecchi necessari par la radiodiffusione.
Il concessionario e' tenuto a corrispondere un equo compenso agli aventi diritto nella misura e con le modalita' previste dal regolamento.
Sono aventi diritto:
a) autori ed editori;
b) impresari;
c) esecutori.
Art. 269
Art. 269.
Chiunque detenga un apparecchio per radioaudizioni senza regolare abbonamento e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.
((I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. Chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici, telefonici o radioelettrici per finalita' e in localita' diverse da quelle indicate negli atti di concessione o di licenza sara' punito, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. Al contravventore si applica inoltre la sopratassa stabilita dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge. Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per Amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse)).
Chiunque detenga un apparecchio per radioaudizioni senza regolare abbonamento e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.
((I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. Chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici, telefonici o radioelettrici per finalita' e in localita' diverse da quelle indicate negli atti di concessione o di licenza sara' punito, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. Al contravventore si applica inoltre la sopratassa stabilita dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge. Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per Amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse)).
Art. 270
Art. 270.
((Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'art. 265 del Codice suddetto e' punito - ferme le diverse e maggiori pene ove il fatto costituisca altro reato - con la ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata)).
((Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'art. 265 del Codice suddetto e' punito - ferme le diverse e maggiori pene ove il fatto costituisca altro reato - con la ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata)).
Art. 271
Art. 271.
Chiunque usi indebitamente del segnale di soccorso riservato alle navi o alle aeronavi in pericolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Chiunque usi indebitamente del segnale di soccorso riservato alle navi o alle aeronavi in pericolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Art. 272
Art. 272.
Chiunque diffonda per mezzo di apparecchi radioelettrici notizie non autorizzate, che possono comunque turbare l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Chiunque diffonda per mezzo di apparecchi radioelettrici notizie non autorizzate, che possono comunque turbare l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Art. 273
Art. 273
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 274
Art. 274
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 275
Art. 275
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 276
Art. 276
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 277
Art. 277
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 278
Art. 278
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 279
Art. 279
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 280
Art. 280
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 281
Art. 281
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 282
Art. 282
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 283
Art. 283
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 284
Art. 284
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 285
Art. 285
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 286
Art. 286
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 287
Art. 287
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 288
Art. 288
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 289
Art. 289
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 290
Art. 290
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 291
Art. 291
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 292
Art. 292
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 293
Art. 293
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 294
Art. 294
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 295
Art. 295
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 296
Art. 296
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 297
Art. 297
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 298
Art. 298
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 299
Art. 299
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 300
Art. 300
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 301
Art. 301
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 302
Art. 302
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 303
Art. 303
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 304
Art. 304
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 305
Art. 305
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 306
Art. 306
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 307
Art. 307
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 308
Art. 308
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 309
Art. 309
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 310
Art. 310
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 311
Art. 311
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 312
Art. 312
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 313
Art. 313
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 314
Art. 314
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 315
Art. 315
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 316
Art. 316
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 317
Art. 317
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 318
Art. 318
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 319
Art. 319
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 320
Art. 320
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 321
Art. 321
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 322
Art. 322
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 323
Art. 323
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 324
Art. 324
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 325
Art. 325
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 326
Art. 326
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 327
Art. 327
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 328
Art. 328
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 329
Art. 329
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 330
Art. 330
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 331
Art. 331
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 332
Art. 332
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 333
Art. 333
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 334
Art. 334
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 335
Art. 335
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 336
Art. 336
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 337
Art. 337
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 338
Art. 338
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1952, N. 656))
Art. 339
Art. 339.
Le concessioni telefoniche preesistenti alla data del 24 marzo 1925 e tuttora in vigore, continueranno ad essere regolate dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai decreti in base ai quali furono accordate.
Le concessioni telefoniche preesistenti alla data del 24 marzo 1925 e tuttora in vigore, continueranno ad essere regolate dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai decreti in base ai quali furono accordate.
Art. 340
Art. 340.
Restano ferme in ogni loro parte, con le modificazioni comunque apportatevi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, le convenzioni che regolano le concessioni telegrafiche e radioelettriche in vigore, nonche' quelle telefoniche approvate rispettivamente con i Regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507. 508 e 509.
Restano ferme in ogni loro parte, con le modificazioni comunque apportatevi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, le convenzioni che regolano le concessioni telegrafiche e radioelettriche in vigore, nonche' quelle telefoniche approvate rispettivamente con i Regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507. 508 e 509.
Art. 341
Art. 341.
Per l'importazione nel Regno e nelle Colonie di materiale radioelettrico resta in vigore la legge 8 gennaio 1931, n. 234, e successive modificazioni.
Per l'importazione nel Regno e nelle Colonie di materiale radioelettrico resta in vigore la legge 8 gennaio 1931, n. 234, e successive modificazioni.
Art. 342
Art. 342.
Alle retribuzioni stabilite ai sensi dei precedenti articoli 297, 298, 320 e 331 si applicano le riduzioni previste dai Regi, decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
Alle retribuzioni stabilite ai sensi dei precedenti articoli 297, 298, 320 e 331 si applicano le riduzioni previste dai Regi, decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
Art. 343
Art. 343.
Nei casi di incompatibilita' previsti dagli articoli 292, 316 e 329, ai ricevitori, gerenti, supplenti ed agenti rurali, che si trovino in tali condizioni, e' assegnato il perentorio termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, per regolarizzare la loro posizione. Trascorso tale termine senza che essi abbiano rinunziato alla carica od occupazione incompatibile, si intendera' risoluto di diritto il rapporto di servizio del ricevitore o dell'agente rurale con l'Amministrazione ed esonerato in via definitiva dal servizio il gerente o il supplente o l'agente rurale provvisorio o sostituto.
Nei casi di incompatibilita' previsti dagli articoli 292, 316 e 329, ai ricevitori, gerenti, supplenti ed agenti rurali, che si trovino in tali condizioni, e' assegnato il perentorio termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, per regolarizzare la loro posizione. Trascorso tale termine senza che essi abbiano rinunziato alla carica od occupazione incompatibile, si intendera' risoluto di diritto il rapporto di servizio del ricevitore o dell'agente rurale con l'Amministrazione ed esonerato in via definitiva dal servizio il gerente o il supplente o l'agente rurale provvisorio o sostituto.
Art. 344
Art. 344.
Le norme contenute nella presente legge entreranno in vigore, il 1° luglio 1936-XIV, nel quale termine saranno pubblicati i relativi regolamenti. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro per le comunicazioni: Benni.
Le norme contenute nella presente legge entreranno in vigore, il 1° luglio 1936-XIV, nel quale termine saranno pubblicati i relativi regolamenti. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro per le comunicazioni: Benni.