Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)
Art. 196
Art. 196.
I provvedimenti presi in base agli articoli 6 e 195 della presente legge non danno luogo a indennita'. Saranno pero' ridotti i canoni per le concessioni, in proporzione al tempo per cui e' durata la sospensione, la limitazione e l'assunzione provvisoria delle linee telegrafiche.
I provvedimenti presi in base agli articoli 6 e 195 della presente legge non danno luogo a indennita'. Saranno pero' ridotti i canoni per le concessioni, in proporzione al tempo per cui e' durata la sospensione, la limitazione e l'assunzione provvisoria delle linee telegrafiche.