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Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)

Art. 196

Art. 196.

I provvedimenti presi in base agli articoli 6 e 195 della presente legge non danno luogo a indennita'. Saranno pero' ridotti i canoni per le concessioni, in proporzione al tempo per cui e' durata la sospensione, la limitazione e l'assunzione provvisoria delle linee telegrafiche.