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Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)

Art. 112

Art. 112.

((Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti: 1) le operazioni di postagiro; 2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali; 3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; 4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore; 5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale. L'Amministrazione ha facolta' di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o piu' soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalita' stabilite dal regolamento)).
AGGIORNAMENTO (7)


Il Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le esenzioni di tassa per il servizio dei conti correnti postali previste al n. 4 dell'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abolite".