Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)
Art. 21
Art. 21.
E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali e delle impronte affrancatrici sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali e delle impronte affrancatrici sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.