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Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)

Art. 21

Art. 21.

E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali e delle impronte affrancatrici sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.