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Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)

Art. 228

Art. 228.

Gli abbonati al telefono possono ricevere o trasmettere i telegrammi, a mezzo della propria linea telefonica, qualora questa sia collegata ad una centrale urbana o direttamente ad un centralino interurbano autorizzati dal Ministero delle comunicazioni anche a tale servizio.

Essi non sono tenuti a costituire uno speciale deposito, quando risultino gia' aderenti al servizio interurbano a' sensi dell'art.
224.

La trasmissione o ricezione dei telegrammi per telefono puo' effettuarsi altresi' da e per persone che accedano ai posti telefonici pubblici nelle localita' ove non esiste il telegrafo, ovvero a quei posti pubblici comunque dallo stesso Ministero a cio' autorizzati.

Le condizioni e tariffe per i servizi sopra indicati sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.