Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)
Art. 10
Art. 10.
Il Ministro per le comunicazioni, indipendentemente dalle norme della Convenzione postale universale, della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare-particolari convenzioni con Amministrazioni estere, per regolare, nella interesse comune, i servizi previsti dalla presente legge.
Il Ministro per le comunicazioni, indipendentemente dalle norme della Convenzione postale universale, della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare-particolari convenzioni con Amministrazioni estere, per regolare, nella interesse comune, i servizi previsti dalla presente legge.