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Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)

Art. 10

Art. 10.

Il Ministro per le comunicazioni, indipendentemente dalle norme della Convenzione postale universale, della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare-particolari convenzioni con Amministrazioni estere, per regolare, nella interesse comune, i servizi previsti dalla presente legge.