N NORME. red.it

Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)

Art. 44

Art. 44.

In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 87, all'indennita' stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 18.

Non compete indennita' per lo smarrimento di invii raccomandati in esenzione di tassa o con tassa a carico del destinatario.